Sentenza N. 151 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1971
Data deposito/pubblicazione
30/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
comma primo, e 708 del codice di procedura civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal presidente del tribunale
di Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Petrini
Gabriella e Turnbull James, iscritta al n. 368 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del
27 gennaio 1971;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1970 dal presidente del
tribunale di Varese nel procedimento di separazione personale dei
coniugi Sabbadini Giovanna Juanita e Cremona Ferdinando, iscritta al n.
32 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Visto l’atto di costituzione di Cremona Ferdinando;
udito nell’udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l’avv. Osvaldo Celli, per il Cremona.
1. – Nel procedimento di separazione personale dei coniugi
Gabriella Petrini e James Turnbull, il presidente del tribunale di
Milano, emessi alcuni provvedimenti a sensi dell’art. 708, comma terzo,
del codice di procedura civile e sospesa la nomina del giudice
istruttore, sollevava, su eccezione di parte, con ordinanza del 16
ottobre 1970, la questione di legittimità costituzionale dell’art.
707, comma primo, di quel codice in riferimento all’art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
Dopo avere osservato che nella fase successiva all’audizione dei
coniugi e al tentativo di addivenire ad una loro conciliazione,
l’attività presidenziale è di natura tipicamente giurisdizionale, e
messo in evidenza, a comprova di ciò, vari aspetti e profili del
procedimento, il giudice a quo ravvisava una violazione del diritto
alla difesa nell’anzidetta norma che vieta alle parti (anche) in quella
fase di farsi assistere da un difensore.
Ad avviso del presidente del tribunale di Milano ricorrerebbero
nella specie motivi analoghi a quelli che sono stati riconosciuti
validi da questa Corte a proposito dell’istruzione sommaria del
procedimento penale e del provvedimento in camera di consiglio previsto
dall’art. 274, comma secondo, del codice civile, e sostanzialmente
rileverebbe il fatto che i provvedimenti presidenziali ex art. 708 del
codice di procedura civile “sia pure temporaneamente attuano in via
giurisdizionale un concreto e diretto regolamento degli interessi
controversi” e che il divieto di essere assistito da un difensore non
consentirebbe la piena tutela giurisdizionale di codesti interessi.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti, né
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. – Nel procedimento di separazione personale dei coniugi vertente
tra Giovanna Juanita Sabbadini e Ferdinando Cremona, il presidente del
tribunale di Varese, su eccezione di parte, con ordinanza del 22
dicembre 1970, denunciava, per contrasto con l’art. 24, comma secondo,
della Costituzione le norme contenute negli artt. 707, comma primo, e
708 del codice di procedura civile.
Dopo essersi astenuto dal pronunciare i provvedimenti provvisori e
dopo aver richiamato, ai fini della rilevanza, la sentenza n. 60 del
1970 di questa Corte, riteneva che la esclusione dell’assistenza
tecnica del difensore prevista dalle dette norme integra una violazione
del diritto, costituzionalmente garantito, di ciascuno dei coniugi di
essere difeso. In un procedimento giurisdizionale, quale quello in
oggetto, in cui i provvedimenti che possono essere emanati, hanno
importanza e sono destinati ad incidere sugli interessi delle parti ed
anche di altre persone, la presenza del difensore appare doverosa per
mettere il giudice di fronte ad una realtà processuale tecnicamente
valutabile e consentirgli l’adozione dei provvedimenti più
appropriati.
Davanti a questa Corte si costituiva solo il Cremona il quale,
riportandosi alle istanze e ragioni formulate nel giudizio di merito,
chiedeva, con deduzioni depositate il 7 aprile 1971, che la sollevata
questione venisse dichiarata fondata.
Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
All’udienza del 3 giugno 1971, l’avv. Osvaldo Celli, per il
Cremona, si riportava alle precedenti conclusioni.
1. – Con l’ordinanza del 22 dicembre 1970 del presidente del
tribunale di Varese si sostiene che la esclusione della assistenza
tecnica del difensore prevista dall’art. 707, comma primo, e da tutte
le norme di cui all’art. 708 del codice di procedura civile sia in
contrasto con l’art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Con l’altra ordinanza (del 16 ottobre 1970 del presidente del
tribunale di Milano) la violazione della detta disposizione della
Costituzione è ravvisata esistente nella norma di cui al citato art.
707, comma primo.
La questione, nonostante la rilevata differenza circa la
prospettazione, è una sola, e perciò i due giudizi vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. – Secondo le due ordinanze, si avrebbe la dedotta illegittimità
costituzionale perché nella seconda parte della fase presidenziale del
procedimento di separazione personale dei coniugi, e cioè in quella
successiva alla mancata conciliazione, questi, comparsi personalmente
davanti al presidente del tribunale, non possono farsi assistere da
difensori.
La questione, correttamente sollevata, da giudici legittimati a
proporla (giusta le precedenti pronunce adottate da questa Corte con le
sentenze n. 60 del 1970, e nn. 6 e 150 del 1971), appare fondata.
Nella detta seconda parte dell’udienza presidenziale, diventa
attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla
base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese
direttamente prospettate al presidente del tribunale. E tale contrasto
viene superato o composto con i provvedimenti emanati a sensi dell’art.
708, comma terzo.
Non rileva il carattere, contenzioso o volontario, del
procedimento, così come non ha peso il fatto che il presidente possa
provvedere (anche) d’ufficio e sia discrezionale il se ed il come dei
singoli provvedimenti da lui adottati.
Interessa, ai fini della corretta impostazione e soluzione della
questione, invece, la constatazione che codesti provvedimenti, pur
essendo temporanei ed urgenti, non possono essere revocati o modificati
dal giudice istruttore tranne che si verifichino mutamenti nelle
circostanze, e lo possono solo con la sentenza del tribunale e dei
giudici aditi successivamente o in via d’urgenza, e in quanto incidono
(v. sentenza n. 150 del 1971), e per un tempo che può essere anche
lungo (arg. ex art. 189, comma secondo, delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile), sugli interessi dei
coniugi e della prole.
Ricorrono, perciò, le premesse e le condizioni perché alle parti
del procedimento di separazione personale dei coniugi, durante la fase
presidenziale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,
debba essere assicurata la difesa in giudizio.
Il divieto per dette parti d’essere assistite da difensori
costituisce un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena
instaurazione del contraddittorio, nelle forme e nei limiti consentiti
dalla natura e funzione dell’udienza presidenziale, alla corretta e
completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e
richieste delle parti, e alla migliore e più appropriata cognizione ad
opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale degli
artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella
parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente
del tribunale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, è
fatto divieto d’essere assistiti da difensore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma
primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai
coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e
in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai
rispettivi difensori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.