Sentenza N. 153 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/1970
Data deposito/pubblicazione
06/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/10/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
23 dicembre 1968 dal comandante del porto di Pesaro nel procedimento
penale a carico di Paolini Arturo, iscritta al n. 24 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 66 del 12 marzo 1969.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del
procedimento penale instaurato a carico di Paolini Arturo – imputato
della contravvenzione prevista e punita dall’art. 1221 del codice della
navigazione – il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in
riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 125, comma primo,
del codice di procedura penale nella parte in cui è consentita per le
contravvenzioni punibili con l’ammenda non superiore a lire tremila o
con l’arresto non superiore a un mese, anche se comminati
congiuntamente, la possibilità che l’imputato non sia assistito da
difensore.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d’intervento
depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare,
sostenuto l’irrilevanza della proposta questione in considerazione del
fatto che la pena comminata per il reato contestato non è più quella
originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore – da
lire dodicimila a centoventimila – stabilita dall’art. 3 della legge
12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene
pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l’infondatezza
della questione medesima, posto che l’art. 24, secondo comma, della
Costituzione non ha inteso sancire l’assoluta indefettibilità e
irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo
tant’è che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali è
assicurata solo la possibilità e non l’obbligo di tutelare le proprie
ragioni con l’assistenza di un difensore.
Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1238 del codice della navigazione, approvato
con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale
penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi
artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come
presupposto l’attribuzione di tale potere e ne disciplinano l’esercizio
ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione che enunciano i principi della
subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali.
Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza
giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di
Pesaro nell’esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata
inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata
dal comandante del porto di Pesaro, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.