Sentenza N. 154 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
27/11/1980
Data deposito/pubblicazione
27/11/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/11/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta
notturna del 16-17 maggio 1979, recante “Norme per la prevenzione e la
cura delle malattie da gozzo”, promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 maggio 1979,
depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 10
del registro ricorsi 1979.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale
siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l’avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione.
Con ricorso notificato il 21 maggio 1979, depositato il successivo
30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 giugno 1979 e
iscritto al n. 10 Reg. Ric. 1979, il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha impugnato a) l’art. 3 del disegno di legge
“recante norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo”,
approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del
16-17 maggio 1979 (“L’Assessore regionale per la sanità, sentiti i
comuni e i medici provinciali interessati, autorizza, previo parere del
comitato regionale per la programmazione sanitaria, la iodazione, per
periodi di tempo determinati, dell’acqua potabile da distribuire nei
comuni interessati alla endemia gozzigena.
La iodazione dell’acqua è effettuata a cura dei comuni
interessati, che possono avvalersi degli enti gestori degli acquedotti
comunali, salva la vigilanza degli organi sanitari comunali”) e b)
l’art. 5 del medesimo disegno di legge limitatamente all’inciso “lire
50 milioni per le finalità dell’art. 3 (iodazione dell’acqua
potabile)”, per violazione degli artt. 32 Cost. e 17 lett. b) dello
Statuto speciale.
La violazione dell’art. 32 viene dal Commissario ravvisata in ciò
che l’impugnato art. 3, con attribuire all’Assessorato regionale il
potere di autorizzare la iodazione dell’acqua potabile da distribuire
ai comuni interessati all’endemia gozzigena, configura per le relative
popolazioni un trattamento sanitario, la cui obbligatorietà non può
essere imposta se non per legge.
La violazione dell’art. 17 lett. b) – a sensi del quale l’Assemblea
regionale, nelle materie dell’igiene e della sanità pubblica, può, al
fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri
della Regione, emanare leggi, ma entro i limiti dei principi ed
interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato – viene
dallo stesso Commissario individuata in ciò che l’art. 33 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale),
con precisare che trattamenti sanitari obbligatori possono essere
imposti ai cittadini nei soli casi previsti dalle leggi dello Stato,
costituisce, per i servizi sanitari obbligatori, una riserva di legge a
favore dello Stato che le norme impugnate infrangono.
Mediante deduzioni depositate il 5 giugno 1979, il Presidente della
Giunta regionale siciliana, per il quale si è costituito, giusta
procura 25 maggio 1979 per notar Di Giovanni, l’avv. Luigi Maniscalco
Basile, resiste al ricorso obiettando che la somministrazione di acqua
potabile iodata, per non comportare l’assoggettamento del corpo del
soggetto passivo a visite mediche o a interventi terapeutici, non deve
definirsi trattamento sanitario, che la iodazione contribuisce a
rendere potabile l’acqua, che i cittadini han la scelta tra l’acqua
scorrente negli acquedotti comunali e le acque minerali, che tra le
leggi, cui l’art. 32 Cost. si riferisce, sono comprese anche le leggi
regionali. Denuncia poi la Regione l’illegittimità dell’art. 33
della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale perché, se
interpretato nel senso prospettato dal Commissario, si risolverebbe
nell’attribuzione allo Stato di competenza legislativa esclusiva in
materia, in cui lo Statuto attribuisce alla Regione competenza
legislativa concorrente (interpretazione quella del Commissario che, ad
avviso della difesa della Regione, sarebbe smentita dall’art. 80 della
stessa legge statale n. 833/1978).
Sotto la data del 23 settembre 1980 l’Avvocatura generale dello
Stato ha depositato nella cancelleria della Corte parere espresso dal
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 28 giugno 1979,
allegato a missiva diretta dal Commissario alla stessa Avvocatura.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 1980, nella quale il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti, pur concordi
nel reputare estraneo al dibattito nella presente sede il parere del
Consiglio Superiore di Sanità, esibito dall’Avvocatura generale dello
Stato, hanno illustrato le contrapposte argomentazioni insistendo nelle
già prese conclusioni
Sul presupposto che la iodazione, per periodi di tempo determinati,
dell’acqua potabile, da distribuirsi per il tramite degli enti gestori
di acquedotti comunali, nei comuni interessati all’endemia gozzigena,
integri gli estremi del trattamento sanitario obbligatorio, il
Commissario dello Stato contesta alla Regione la giuridica possibilità
di realizzare tale operazione senza offendere, con le norme impugnate,
gli artt. 32, secondo comma della Costituzione della Repubblica e 17
lett. b) dello Statuto regionale.
La impugnazione del Commissario è priva di fondamento e per
motivare il dispositivo di rigetto, che va a formulare, può la Corte
dispensarsi dal verificare la sussistenza in concreto del presupposto,
su cui si asside la impugnazione, perché né l’uno né l’altro
parametro di costituzionalità è violato.
L’invocazione dell’art. 32, secondo comma, anzi, è, a chi ben
guardi, un fuor d’opera perché la riserva di legge così stabilita non
esclude in assoluto le leggi regionali, quanto meno delle Regioni
differenziate che sono titolari di specifiche funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, e ne dà conferma l’art. 80, primo comma,
della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale,
che fa salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale.
Talché tutto si riduce a domandarsi se l’Assemblea possa oppur no
disporre l’applicazione, nel territorio regionale, di trattamenti
sanitari del tipo in questione, riguardanti non già la risoluzione e
la soddisfazione – sul piano regionale – di problemi ed esigenze aventi
dimensioni nazionali, ma la predisposizione di misure destinate ad
applicarsi in singoli comuni dell’Isola, per “soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione”, secondo
la testuale espressione dell’art. 17 St. Sic., e proprio l’art. 17
lett. b) impone di rispondere in senso affermativo perché nessun
principio o interesse generale, cui s’informi la legislazione dello
Stato in subiecta materia, fissa limiti alla potestà legislativa della
Regione, la quale, per contro, è giustificata dalla triste realtà che
ha indotto l’Assemblea regionale a legiferare a più di un trentennio
dal suo insediamento (sempre, però, in anticipo rispetto ai competenti
organi dello Stato che non hanno sinora avvertito l’esigenza di
tradurre in disposizioni, aventi autorità per il territorio nazionale,
i criteri da seguire per combattere 1 ‘endemia gozzigena).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale –
per violazione degli artt. 32 della Costituzione della Repubblica e 17
b) dello Statuto speciale della Regione siciliana – dell’art. 3 del
disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella
seduta notturna del 16-17 maggio 1979 e dell’art. 5 del medesimo
disegno di legge limitatamente all’inciso “lire 50 milioni per le
finalità dell’art. 3 (iodazione dell’acqua potabile)”, sollevate con
il ricorso proposto il 21 maggio 1979 dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere