Sentenza N. 155 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
10/05/1999
Data deposito/pubblicazione
10/05/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/04/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
il 21 aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 24 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto in relazione agli articoli 2 e 3 del
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
emesso il 29 gennaio 1997, recante: “Disposizioni per il
trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici
destinate alla produzione di v.q.p.r.d.”, ed iscritto al n. 14 del
registro conflitti 1997.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la
Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
il 21 aprile 1997 e depositato il 24 aprile 1997, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie
generale, del 20 febbraio 1997), recante “Disposizioni per il
trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici
destinate alla produzione di v.q.p.r.d.” (vini di qualità prodotti
in regioni determinate).
Il decreto impugnato, emanato in esecuzione del regolamento CEE n.
822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, nell’abrogare il precedente decreto
ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 (Disciplina del trasferimento
del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di
vite), i cui articoli 1, 3, in parte, e 5 erano stati annullati con
sentenza di questa Corte n. 284 del 1989, stabilisce, all’art. 2,
che l’acquirente di un diritto di reimpianto, conformemente all’art.
7 del citato regolamento comunitario, possa esercitarlo su superfici
idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni
determinate previo parere favorevole da parte della Regione o della
Provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il
diritto stesso, e, all’art. 3, che le Regioni e le Province autonome
stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali
il diritto di reimpianto può essere trasferito.
Il Presidente della Regione Siciliana ritiene che tali disposizioni
del decreto invadano la competenza legislativa esclusiva e
amministrativa della Regione in materia di agricoltura, prevista
dagli artt. 14, lettera a) e 20 dello statuto di autonomia e dalle
relative norme di attuazione approvate con decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle
attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste),
modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, e che violino gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Espone il Presidente della Regione che il regolamento CEE n.
822/1987 ha introdotto il blocco dei nuovi impianti di viti fino al
31 agosto 1990 (termine prorogato al 31 agosto 1998 dal regolamento
n. 1592/1996 e poi al 31 agosto 2000 dal regolamento n. 1627/1998),
prevedendo, però, all’art. 7, il diritto di reimpianto a determinate
condizioni; tra l’altro, tale diritto può essere parzialmente o
totalmente trasferito, alle condizioni fissate dallo Stato membro
interessato, verso superfici destinate alla produzione di vini di
qualità in un’altra azienda.
Gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato, non richiedendo, nel caso di
trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una Regione verso
zone di un’altra Regione, l’assenso della Regione di provenienza,
bensì solo quello della Regione ricevente, colpirebbero le
potenzialità produttive dei territori siciliani, contraddistinti,
per ragioni di crisi economica, da una più forte tendenza dei
produttori al trasferimento del diritto; le disposizioni del decreto
ministeriale priverebbero di fatto la Regione del potere di controllo
sull’attuazione della propria politica vitivinicola, invadendone la
sfera di competenza costituzionalmente garantita in materia.
Le disposizioni impugnate violerebbero anche, sempre ad avviso del
Presidente della Regione Siciliana, gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, essendo irragionevoli e lesive dell’interesse della
Regione alla crescita della produzione di vini di qualità; esse si
mostrerebbero altresì carenti di equilibrato bilanciamento tra
l’interesse pubblico della Regione ricevente e quello della Regione
di provenienza del diritto di reimpianto, la quale ultima vedrebbe
pregiudicata una razionale attività amministrativa.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, la quale, con una memoria depositata in prossimità
dell’udienza, motiva la richiesta che sia dichiarata l’infondatezza
del ricorso della Regione Siciliana.
L’Avvocatura rileva preliminarmente che il decreto impugnato è
stato approvato all’unanimità dalle Regioni, prima della sua
emanazione, nella riunione del Comitato tecnico dell’agricoltura in
data 17 dicembre 1996, e che la Regione Siciliana ha richiesto ed
ottenuto (con il d.m. 24 febbraio 1997: Applicazione del regolamento
CEE n. 1442/1988, relativo alla concessione di premi per
l’estirpazione dei vigneti, nella Regione Sicilia) l’applicazione
nell’isola del regolamento CEE n. 1595/1996, che modifica il
regolamento CEE n. 1442/1988 relativo alla concessione di premi per
l’abbandono definitivo di superfici viticole, cioè per
l’estirpazione di vigneti senza l’insorgenza di alcun diritto di
reimpianto.
Il decreto impugnato, prosegue l’Avvocatura, si limiterebbe a
disciplinare il trasferimento del diritto di reimpianto verso
superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in
regioni determinate nel ristretto ambito consentito dalla normativa
comunitaria.
Ricordando la sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte,
l’Avvocatura rileva ancora che l’art. 2 del decreto ministeriale
riproduce nella sostanza l’ultima parte dell’art. 3 del d.m. n. 469
del 12 ottobre 1988, che la Corte avrebbe esplicitamente fatta salva,
se pur per profili diversi.
La soluzione accolta dal decreto impugnato, conclude l’Avvocatura,
apparirebbe ragionevole perché, mentre non potrebbe impedirsi ad
alcuno di estirpare i propri vigneti, ben potrebbe subordinarsi il
reimpianto al parere della Regione ricevente, la quale potrebbe
legittimamente voler programmare ed eventualmente limitare la
produzione vinicola.
Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli articoli 2 e
3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante
“Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di
vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.”
(vini di qualità prodotti in regioni determinate), ledano le
attribuzioni regionali in materia di agricoltura e foreste, quali
risultano fissate dagli articoli 14, lettera a), e 20 dello statuto
di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando altresì
gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
L’art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l’acquirente di un
diritto di reimpianto possa esercitarlo su superfici idonee alla
produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo
parere favorevole della Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio tale superficie è situata, e viene censurato in quanto
non prevede l’assenso della Regione dal cui territorio le viti
vengono estirpate. L’art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province
autonome adottino le procedure tecnico-amministrative attraverso le
quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma
dell’art. 7 del regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822, e in
relazione ad esso la ricorrente si duole che, in base a
un’interpretazione strettamente testuale, resterebbe precluso alla
Regione regolare l’estirpazione delle viti e subordinare al proprio
assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.
2. – Il ricorso è inammissibile in quanto l’atto impugnato, per i
profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni
rivendicate nel presente giudizio dalla Regione Siciliana ed è
pertanto privo del carattere di lesività.
La ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al
contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe
l’illegittima compressione delle sue attribuzioni.
Ebbene, quanto all’art. 2, il decreto del Ministro delle risorse
agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla
produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e
prevede che l’esercizio dell’asserito diritto postula il parere
favorevole delle Regioni o delle Province autonome di destinazione,
ma nulla dice in ordine alle facoltà e ai poteri delle Regioni o
delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.
Né può essere condivisa la tesi secondo la quale il successivo
art. 3 del decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le
Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative
attraverso le quali l’asserito diritto di reimpianto può essere
trasferito a norma dell’art. 7 del regolamento CEE n. 822/1987, debba
essere letto nel senso che ad esse sia inibito l’esercizio di
competenze legislative e amministrative loro spettanti.
Alla luce della sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la
quale è stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 469
del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall’art. 5 del decreto
impugnato, deve escludersi che un intervento statale, se pure in
ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non
frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli
enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza
l’osservanza delle forme prescritte. Sicché, se ed in quanto, in
assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia la facoltà
attribuita agli Stati membri dall’art. 7, paragrafo 2, del citato
regolamento CEE, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti
delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una
propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore
dell’art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un
ostacolo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie
generale, del 20 febbraio 1997, recante “Disposizioni per il
trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici
destinate alla produzione v.q.p.r.d.”, sollevato, in riferimento agli
artt. 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e alle relative
norme di attuazione, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola