Sentenza N. 156 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull’istituzione e sul funzionamento
dei tribunali per i minorenni, promosso con ordinanza emessa il 4
aprile 1966 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di
Salvati Guido ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1966
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27
agosto 1966.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel corso del procedimento penale contro Salvati Guido ed altri,
alcuni dei quali minori di età, il pretore di Napoli, con ordinanza
del 4 aprile 1966, ha sollevato di ufficio questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11 del R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404
(sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni),
in riferimento all’art. 13, secondo comma, della costituzione, e,
sospeso il giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
La disposizione impugnata stabilisce che nei procedimenti penali a
carico di minori devono essere disposte speciali ricerche volte ad
accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato sotto
l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, e che possono
altresì, senza obbligo di speciali formalità, essere assunte
informazioni e sentiti pareri al fine di determinare la personalità
del minore e le cause della sua irregolare condotta. Per quanto è
possibile desumere dalle espressioni usate nell’ordinanza sembra che il
contrasto fra la norma impugnata e l’art. 13 della costituzione si
riscontri dal pretore nel carattere obbligatorio della visita medica
sulla persona del minore imputato allo scopo di accertarne i precedenti
sotto l’aspetto fisico. La tassatività dell’ispezione corporale
prescritta dall’art. 11 non si concilierebbe con “il principio
dell’ispezione corporale limitata ai soli casi previsti dalla legge a
seguito di atto motivato dell’Autorità giudiziaria” sancito invece
dall’art. 13, secondo comma, della costituzione.
L’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 17 agosto 1966. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto di intervento e deduzioni depositati dell’Avvocatura generale
dello Stato il 6 luglio 1966.
L’Avvocatura dello Stato si sofferma innanzi tutto a considerare le
finalità e il contenuto della disposizione impugnata, e in proposito
rileva che le ricerche da questa prescritte sono essenzialmente dirette
a dare ogni sviluppo alle indagini relative alla capacità di intendere
e di volere dell’imputato minorenne, e perciò a garantire a
quest’ultimo, in definitiva, più ampia tutela.
Con più diretto riguardo al merito della questione, posto che
questa sia stata prospettata nel dubbio che la tassatività di quella
ricerca non sia conciliabile con l’obbligo di motivazione prescritto
dall’art. 13, l’Avvocatura rileva che tale obbligo viene, in questo
caso, invece soddisfatto col semplice richiamo appunto alla
disposizione dell’art. 11.
L’ordinanza del pretore di Napoli, se si superano i termini non
molto chiari della sua formulazione, propone in sostanza la questione
se la norma impugnata, posto che essa renda tassativamente obbligatoria
la ispezione corporale dell’imputato minore, non si ponga con ciò in
contrasto con l’art. 13 della costituzione, secondo il quale tale
ispezione non è ammessa “se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
È ben noto che questa norma costituzionale fu dettata a tutela del
cittadino contro eventuali abusi di organi diversi dall’autorità
giudiziaria, e che proprio l’intervento di tale autorità veniva posto
a garantire l’osservanza dei limiti segnati dalla legge.
Circa una eventuale obbligatorietà della ispezione non è dubbio
che la legge ordinaria abbia anche potestà di stabilirla, non ponendo
a tal proposito l’art. 13 limiti di sorta. L’errore dell’ordinanza di
rimessione è di aver ritenuto che l’obbligatorietà fosse stata
sancita nella fattispecie in esame, oltre che per la indagine nel suo
complesso, specificamente proprio per la ispezione corporale; cioè, in
altri termini, che, nel prescrivere le speciali indagini rivolte a
stabilire la personalità del minore sotto l’aspetto fisico psichico
morale ambientale, fosse stato reso tassativamente obbligatorio
ciascuno di questi punti singolarmente, sì da doversi tutti, compreso
l’esame fisico, considerare non derogabili in nessun caso dal
magistrato precedente.
Lo spirito della disposizione si presenta invece ben diverso. Come
è noto, tutto il sistema del processo penale per i minocenni è
indirizzato a favorire l’aspetto emendativo della pena, e ciò con
l’attuare, in base alla migliore possibile conoscenza della
personalità del minore, una bene intesa umanità di criteri sia nel
trattamento penale, sia, ancor prima, nell’accertamento della
imputabilità e della responsabilità. Le speciali indagini che la
legge dispone sui precedenti dell’imputato e sulle condizioni
personali familiari e di ambiente sono ispirate, oltre che al
superiore interesse della società, all’interesse stesso del minore, ai
fini del suo ricupero alla normalità ed onestà della vita. Ed è
nell’ambito di questi criteri che va inserita anche la disposizione del
secondo comma della norma impugnata, allorché autorizza il
magistrato “quando si tratta di determinare la personalità del minore
e le cause della sua irregolare condotta”, ad assumere informazioni e
sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura:
ampiezza e libertà di criteri con cui verrebbe a porsi in netto
contrasto un carattere rigorosamente tassativo dei singoli aspetti
della indagine elencati nel primo comma. I quali pertanto, per ciò che
riguarda la loro necessità ed efficacia di fronte alle finalità
complessive della ricerca, devono anch’essi lasciarsi all’apprezzamento
del magistrato, senza essere per ogni caso legati al rigore di forme e
schemi prestabiliti. E ciò, bisogna aggiungere, anche in relazione
alla infinita varietà dei procedimenti, spessissimo di minima
importanza, rispetto ai quali una formalistica uniformità di
adempimenti non gioverebbe, oltre tutto, alla semplicità ed economia
del processo. Indubbiamente una indagine che comprenda tutti gli
aspetti indicati nella norma, e quindi anche l’aspetto fisico, può
essere, ed anche molto di frequente, necessaria; ma è sempre al
criterio del giudice che, secondo lo spirito della norma, è da
lasciare la valutazione di questa necessità.
Si avrà in tal modo che il provvedimento del magistrato dovrà
trovare la sua motivazione non soltanto nel richiamo alla legge, in
quanto rende obbligatoria la indagine considerata nel suo complesso,
ma anche nel riferimento alle esigenze particolari che, volta per
volta, ne segnano praticamente i limiti concreti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione, sollevata con ordinanza del pretore di Napoli del 4 aprile
1966, sulla legittimità costituzionale dell’art. 11 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento dei
tribunali per i minorenni, in riferimento all’art. 13 della
costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.