Sentenza N. 16 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/02/1969
Data deposito/pubblicazione
17/02/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFICIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1967 dal
pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina
e D’Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2
settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre 1968 la relazione
del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Nel procedimento civile promosso da Alfonsina Trudi nei confronti
di Ada D’Alessandro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento
della somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze che la stessa
Trudi affermava esserle dovute in dipendenza del rapporto di lavoro
domestico svoltosi tra le parti, il pretore di Napoli, dovendo
esaminare un capo di domanda concernente la richiesta di indennità per
ferie, nel presupposto che il rapporto di lavoro in questione aveva
avuto durata inferiore ad un anno, sollevava di ufficio questione
incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2243 del codice
civile, limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto
servizio” per violazione dell’art. 36, comma terzo, della Costituzione.
Assumeva il pretore che i dati di fatto relativi alla controversia
dovevano considerarsi pacifici: e precisamente la durata del rapporto
di lavoro dal 3 maggio 1963 al 29 giugno 1963, e la prestazione
dell’opera per non più di tre ore giornaliere; con la conseguenza che
al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme di cui
alla legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con
prestazioni giornaliere di almeno quattro ore, bensì le norme
ordinarie di cui agli artt. 2240 e seguenti del Codice civile.
Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine alla validità
della tesi riferita, il pretore di Napoli si proponeva il problema
della legittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile che
nel riconoscere il diritto alle ferie stabilisce che questo spetti dopo
un anno di ininterrotto servizio.
Secondo l’ordinanza di rimessione codesta norma, nella parte in cui
limita il diritto alle ferie, contrasterebbe con l’art. 36, comma
terzo, della Costituzione, a tenore del quale invece il diritto in
questione spetta comunque, indipendentemente dalla durata del rapporto
di lavoro, ovviamente in misura proporzionale all’effettivo svolgersi
di esso.
A sostegno della fondatezza della sollevata questione il pretore di
Napoli richiamava, nella citata ordinanza, la sentenza n. 66 del 1963
di questa Corte con la quale veniva dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 2109, comma secondo, del Codice civile per la
parte in cui poneva il decorso di un anno di ininterrotto servizio a
presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie
retribuite. A parere del pretore le stesse ragioni poste dalla Corte a
fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 2109 del Codice civile, limitatamente all’inciso “dopo un
anno di ininterrotto servizio”, militerebbero a favore della tesi della
illegittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile
relativamente allo stesso inciso.
Con la stessa ordinanza, il pretore di Napoli prospettava come
conseguenziale e a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 10 della citata
legge n. 339 del 1958 per la parte in cui subordina il diritto alle
ferie al decorso di un anno di ininterrotto servizio.
L’ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed alle parti, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2
settembre 1967.
Nessuna delle parti private si costituiva in questa sede né
interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – A seguito dell’entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n.
339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, con prestazione di
opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere
presso lo stesso datore di lavoro, le disposizioni di cui agli artt.
2240-2246 del Codice civile sono applicabili ai lavoratori domestici la
cui prestazione di opera, sempre presso lo stesso datore di lavoro, ha
una durata inferiore alle quattro ore giornaliere e nelle materie non
espressamente disciplinate dalla detta legge, a tutti i lavoratori
domestici (art. 21 cit. legge n. 339 del 1958).
Circa il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite, sono
operanti rispettivamente l’art. 10 della citata legge n. 339 del 1958
e l’art. 2243 del Codice civile.
Di quest’ultima disposizione, relativamente all’inciso “dopo un
anno di ininterrotto servizio”, e in riferimento all’art. 36, comma
terzo, della Costituzione, è denunciata, da parte del pretore di
Napoli, l’illegittimità costituzionale.
2. – La questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe si presenta
negli stessi termini di altra questione già esaminata da questa Corte
a proposito dell’art. 2109, comma secondo, del Codice civile e decisa
con sentenza n. 66 del 1963, con la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della relativa disposizione limitatamente all’inciso
“dopo un anno di ininterrotto servizio” e in riferimento all’art. 36,
comma terzo, della Costituzione.
Nonostante ciò, quella decisione non ha potuto né può riguardare
direttamente anche l’art. 2243 del Codice civile.
A tal fine non ha importanza il fatto che le due questioni siano
state prospettate e si pongano negli stessi termini. Come questa Corte
ha, con varie pronunce, affermato (n. 89 del 1962; n. 79 del 1961),
infatti, anche quando venga dichiarata l’illegittimità, costituzionale
di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea
generale, non si può non provvedere separatamente in ordine alle altre
disposizioni di legge, che, pur se applicative di quel principio,
abbiano nel sistema una propria individualità e una propria giuridica
esistenza. E nella specie la Corte non ritiene di doversi discostare da
codesto indirizzo.
L’art. 2243 del Codice civile presenta, sul punto che qui rileva,
una disposizione certamente applicativa del principio generale,
contenuto nell’art. 2109 dello stesso Codice, secondo cui – giusta il
testo vigente prima della pronuncia di questa Corte – il lavoratore
subordinato ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un
periodo annuale di ferie retribuite. Ma tale disposizione ha una
propria autonomia e specifica rilevanza perché attiene ad un complesso
di norme (intese a tutelare il lavoro domestico) che si rivolge ad un
particolare tipo di lavoro subordinato.
Stante ciò, risultando fondata la censura mossa dal pretore di
Napoli, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
2243 del Codice civile si deve pervenire autonomamente.
L’art. 36, comma terzo, della Costituzione attribuisce al
lavoratore il diritto ad un periodo di ferie annuali e quindi di riposo
da usufruire in ogni anno di servizio, si vuole, cioè dire, che le
ferie siano godute entro l’anno, non dopo un anno di lavoro, come,
invece, prescrive il Codice civile (art. 2243). Esattamente perciò
l’ordinanza di rimessione, ripetendo quanto affermato da questa Corte
con la citata sentenza n. 66 del 1963, osserva che “il diritto del
lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggere le
energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste
pur quando non si sia completato un anno di lavoro, potendosi in tal
caso ammettere un bisogno minore, ma non escludere del tutto che la
necessità esista”.
Nei confronti del lavoro domestico con prestazione di opera per
meno di quattro ore giornaliere, d’altra parte, non ricorrono ragioni
particolari che giustifichino la norma così come in atto è formulata.
Anche chi presta lavoro domestico con quelle modalità ha certamente
diritto alle ferie annuali.
Si deve quindi ritenere conclusivamente che è fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile, in
riferimento all’art. 36, comma terzo, della Costituzione, nei termini
in cui è stata proposta.
3. – Nell’ordinanza di rimessione è prospettata la conseguenza che
per i motivi sopra richiamati e a sensi dell’art. 27, ultima parte,
della legge n. 87 del 1953, venga dichiarata anche la illegittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge n. 339 del 1958.
Ma la Corte ritiene che, dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2243 del Codice civile, limitatamente all’inciso “dopo un
anno di ininterrotto servizio”, la stessa non debba essere estesa
all’art. 10 della citata legge n. 339 del 1958, nonostante che in
quest’ultima norma sia ripetuto quell’inciso.
Le norme di codesta legge tutelano compiutamente l’esigenza che al
lavoratore domestico sia assicurato il diritto ad un periodo di ferie
retribuite dopo un anno di ininterrotto servizio (art. 10, comma primo)
e qualora il rapporto di lavoro non abbia durata annuale, gli siano
riconosciuti “tanti giorni di ferie quati ne risultano in proporzione
al numero di mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici
giorni come mese intero” (art. 10, comma quarto). E per tanto, l’inciso
“dopo un anno di ininterrotto servizio” che si contiene nel primo comma
difetta di quello specifico ed univoco significato che avrebbe potuto
evidenziarne un contrasto con l’art. 36, comma terzo, della
Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2243 del Codice
civile, limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto
servizio”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE CHIARELLI
– GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE.