Sentenza N. 160 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1969
Data deposito/pubblicazione
22/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– AVV. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei
pascoli per l’annata agraria 1966-67 in Sardegna), promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Oristano – sezione
specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie – nel
procedimento civile vertente tra Matta Francesco e Garau Michele e
Antonio, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968 e
nel Bollettino regionale n. 21 del 5 luglio 1968.
Visto l’atto d’intervento del Presidente della Regione sarda;
udito nell’udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
udito l’avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda.
Il sig. Francesco Matta, con atto 18 settembre 1967, citava in
giudizio davanti al tribunale di Oristano, sezione specializzata per la
risoluzione delle controversie agrarie, i signori Michele e Antonio
Garau, affittuari di due fondi rustici di sua proprietà, chiedendo la
risoluzione del contratto per inadempienza agli obblighi di pagamento
anticipato del canone. I convenuti ammettevano di aver corrisposto una
somma inferiore a quella pattuita, eccedente però il canone legale,
tenuto conto della riduzione del 30 per cento stabilita dalla legge
regionale 22 agosto 1967, n. 16.
Il tribunale, con ordinanza 23 aprile 1968, sollevava d’ufficio la
questione di legittimità costituzionale di tale legge, con riferimento
all’art. 3, lett. d, Statuto speciale per la Sardegna e al principio
costituzionale dell’eguaglianza. Si premette nell’ordinanza che detta
legge mal si inquadra nell’ambito dell’art. 3 dello Statuto, che
limita la competenza della Regione in materia di agricoltura alle
“piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario”, e, a prescindere
da tale rilievo, si assume che sarebbe incostituzionale perché avrebbe
inciso sulle “riforme economiche e sociali” dello Stato, dovendosi
considerare come norme di riforma economica quelle contenute nella
legge statale 16 giugno 1962, n. 567, la quale, all’art. 4, ha anche
previsto l’adeguamento del canone nel caso di eventi che abbiano
gravemente danneggiato le coltivazioni. Inoltre la legge impugnata,
creando per i locatori sardi una condizione di sfavore rispetto a
quelli delle altre Regioni, avrebbe violato il precetto costituzionale
dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
È intervenuto in giudizio il Presidente della Regione sarda,
rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Gasparri, con deduzioni 30
maggio 1968. In esse si nega che la norma di cui all’art. 4 della legge
n. 567 del 1962 possa essere qualificata norma fondamentale di riforma
economico-sociale, e si osserva che la legge impugnata contiene un
provvedimento di carattere contingente, inteso a far fronte a una
congiuntura minacciante un settore della produzione di cui la Regione
è responsabile, e non tocca la questione della competenza della
Regione a emanare norme, in materia di affittanza, diretta a modificare
la disciplina del Codice civile. Si conclude per l’infondatezza.
In una memoria successiva la difesa della Regione ha sviluppato gli
accennati argomenti e li ha ribaditi nella discussione orale.
1. – Secondo l’ordinanza di rimessione a questa Corte non sarebbe
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16, in riferimento
all’art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna, perché la
detta legge, che riduceva del 30 per cento, per l’annata agraria
1966-67, i canoni di affitto dei pascoli, avrebbe esorbitato dai limiti
della competenza regionale in materia di agricoltura e sarebbe stata in
contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella
legge statale 12 giugno 1962, n. 567.
Ma la incostituzionalità così denunciata non sussiste.
Il rilievo che la competenza della Regione, contemplata dall’art.
3, lett. d, dello Statuto speciale, sarebbe limitata alla “piccola
bonifica” e alle “opere di miglioramento agrario e fondiario”, perché
nel testo del detto articolo le precedenti parole “agricoltura e
foreste” sarebbero seguite da due punti, è contraddetto dalla
rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19
giugno 1948, n. 141, con la quale si è precisato che l’intera frase si
deve leggere: “agricoltura e foreste; piccola bonifica e opere di
miglioramento agrario e fondiario”. L’argomento che si vorrebbe trarre
dall’ortografia dell’articolo si basa perciò su un presupposto
inesatto.
Non ha maggior fondamento la tesi che la legge impugnata
contrasterebbe con “norme fondamentali delle riforme economico- sociali
della Repubblica”. Tale qualifica non può, infatti, essere attribuita
alle norme contenute nella legge statale n. 567 del 1962, in materia di
affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono
alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della
misura del canone annuale (art. l-3) e prevedono la riduzione del
canone stesso in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali
(art. 4), hanno indubbiamente finalità economico- sociali, ma ciò non
è sufficiente per caratterizzarle come “norme di riforma”.
L’intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o
riduzioni dei canoni, l’equità e la non eccessiva onerosità delle
obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni
economiche è stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento
giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi
rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura è
contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 Cod. civ.) a
cui si richiama anche la legge in parola. Questa non ha perciò un
contenuto innovativo rispetto all’ordinamento giuridico dei rapporti
economico-sociali, né può scorgersi in essa l’intento di realizzare
una riforma in un determinato settore della vita economica.
Meno che mai le sue norme possono essere qualificate come
“fondamentali” di una riforma economico-sociale (e in quanto tali
limitative della competenza regionale), giacché il loro specifico
contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una
riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.
La potestà legislativa della Regione non trovava, pertanto, un
limite nella predetta legge statale, né la Regione ha esorbitato dalla
sua competenza, nell’emanare la legge in esame in considerazione della
particolare situazione che si era creata in Sardegna, nell’annata
agraria 1966-67, per i terreni adibiti a pascolo. Già in precedenti
decisioni questa Corte ha avuto occasione di affermare la competenza di
Regioni a statuto speciale a emanare norme di natura temporanea sulla
riduzione di estagli e di canoni di affitto, in riferimento a concrete
peculiari situazioni dell’economia agraria regionale e in
considerazione, nell’interesse dell’agricoltura, dello stato di
disagio, causato da annate inclementi (v., tra le altre, sentenza n.
109 del 1957 e n. 37 del 1961). In particolare, per la stessa Sardegna,
la Corte ritenne, nella sentenza n. 7 del 1956, la legittimità della
legge 6 marzo 1950, n. 10, con la quale il legislatore regionale si era
avvalso del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari, allo
scopo di fronteggiare la situazione venutasi a creare con la siccità
dell’annata 1948-49.
Dai casi decisi con le ricordate sentenze non differisce il
presente, dato il carattere temporaneo e contingente della legge
impugnata.
2. – Egualmente infondata è la censura di incostituzionalità per
violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni
implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti
analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi
propri della Regione, e nel rispetto dell’interesse nazionale. Con
riferimento all’art. 3 della Costituzione questa Corte ha già
affermato che non si può escludere, anzi si deve espressamente
ammettere, che la diversità delle situazioni locali ed ambientali,
consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorità a ciò
preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti “analoghi”, normative
diverse (sent. n. 26 del 1966).
Nel caso presente non risulta, né è stato dedotto in giudizio, che
fosse mancata una adeguata valutazione della situazione creatasi in
Sardegna nell’annata agraria 1966-67 per i termini adibiti a pascolo.
Il fatto che le Commissioni tecniche provinciali non si fossero avvalse
delle facoltà loro conferite dall’art. 4 della legge 12 giugno 1962,
n. 567, mentre non precludeva al legislatore regionale l’esercizio
della propria potestà legislativa, non è sufficiente a dimostrare la
insussistenza della predetta situazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni
di affitto dei pascoli per l’annata agraria 1966-67 in Sardegna),
sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all’art. 3
lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all’art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l’11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FUGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.