Sentenza N. 161 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1969
Data deposito/pubblicazione
22/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
ottobre 1960, n. 1378, recante norme sul trattamento economico e
normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la
produzione del cemento, promossi con due ordinanze rispettivamente
emesse il 26 aprile 1968 ed il 21 febbraio 1969 dal tribunale di
Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Tilotta Giuseppe e la
ditta Conigliaro e Ghilardi e tra Lo Forti Rosario e la ditta predetta,
iscritte al n. 121 del registro ordinanze 1968 ed al n. 181 del
Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968 e n. 152 del 18 giugno 1969.
Visto l’atto di costituzione degli eredi del Tilotta;
udito nell’udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore
Angelo De Marco.
Con atto di citazione in data 20 settembre 1967 Giuseppe Tilotta
conveniva davanti al tribunale di Palermo la ditta Conigliaro e
Ghilardi, esercente la produzione di cemento, per il pagamento di
compenso per lavoro straordinario e di altre somme, che assumeva
dovutegli in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
Il tribunale adito, con ordinanza 26 aprile 1968, rilevato:
che nessuna delle due parti aveva recepito la contrattazione
relativa ai lavoratori addetti all’industria del cemento;
che, pertanto, alla controversia dovevano essere applicati o,
secondo la tesi dell’attore, il contratto collettivo nazionale del 24
ottobre 1958 per gli “intermedi”, o, secondo la tesi della ditta
convenuta, il contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell’11
dicembre 1958, entrambi cogenti in forza del decreto presidenziale 2
ottobre 1960, n. 1378, ed emanati entrambi in esecuzione della
legge-delega 14 luglio 1959, n. 741;
che sia l’art. 50 del contratto collettivo per gli intermedi, sia
l’art. 44 del contratto collettivo per gli impiegati, sopra richiamati,
dispongono che le controversie tra prestatori e datori di lavoro
debbono essere sottoposte alle rispettive associazioni sindacali ed, in
caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria alle
competenti associazioni sindacali centrali;
tanto rilevato e ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo unico del decreto presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378,
nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di conciliazione
preveduto dall’art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre
1958 per gli “intermedi” e dell’art. 44 del contratto collettivo
nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati delle industrie
cementifere, per violazione dell’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.
741, in relazione all’articolo 76 della Costituzione (eccesso di
delega) sollevava d’ufficio tale questione e per l’effetto rimetteva
gli atti a questa Corte, sospendendo il procedimento in corso.
La rilevanza viene motivata col rilievo che, in caso di legittimità
della norma denunziata, la domanda giudiziale dovrebbe essere
dichiarata improponibile.
La non manifesta infondatezza viene motivata con il richiamo alla
sentenza di questa Corte n. 56 del 1965, con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui
rende obbligatorio erga omnes l’art. 55 del contratto nazionale
collettivo di lavoro 24 luglio 1959 per gli edili, ravvisando una
perfetta identità di situazione col caso in contestazione.
Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, il
giudizio viene ora alla cognizione della Corte.
Si sono costituiti gli eredi dell’attore Giuseppe Tilotta, nel
frattempo deceduto, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30
luglio 1968, chiede che la sollevata questione venga dichiarata
fondata, riproducendo le considerazioni contenute nell’ordinanza di.
rinvio.
Con altra ordinanza in data 21 febbraio 1969, lo stesso tribunale di
Palermo, nel corso del giudizio promosso da Rosario Lo Forti contro la
medesima ditta Conigliaro e Ghilardi, in relazione a richieste
pecuniarie relative a rapporto impiegatizio, ha sollevata, con identica
motivazione, analoga questione di legittimità costituzionale,
limitatamente, peraltro, all’art. 44 del contratto nazionale collettivo
11 dicembre 1958 per gli impiegati dell’industria cementizia.
Nel giudizio così instaurato, che viene pure oggi alla cognizione
della Corte, non vi è stata costituzione di parti.
1. – I due giudizi, coma sopra promossi, vanno riuniti, avendo per
oggetto la medesima questione, quella cioè della validità erga omnes
delle clausole di contratti collettivi che impongano il previo
tentativo di conciliazione, sollevata, nella specie, in ordine
all’articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378 – emanato in
forza della delega contenuta nell’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.
741 – con il quale è stato conferito valore di legge alle norme sul
trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle
imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la
produzione promiscua di cemento, calce e gesso, contenute nel contratto
collettivo 24 ottobre 1958.
2. – La questione è stata più volte esaminata da questa Corte’, in
relazione a contratti collettivi riguardanti altre categorie di
lavoratori ed è stata risolta (sentenze n. 129 del 1963; n. 45 e n.
56 del 1966; n. 9 del 1967; n. 12 del 1969) nel senso della
illegittimità costituzionale di tali clausole: ciò in base alla
considerazione che la delega conferita al Governo dall’art. 1 della
legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge
alle clausole dei contratti collettivi, stipulati anteriormente alla
legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di
trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una
determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso
della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la
predisposizione di procedimenti e modalità, rivestenti carattere
meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta.
In conformità con la richiamata costante giurisprudenza analoga
pronunzia di incostituzionalità deve adottarsi in ordine alle
disposizioni denunziate dal Tribunale di Palermo con le ordinanze di
cui in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1378, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di
conciliazione, preveduto dall’art. 50 del contratto collettivo
nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall’art. 44 del
contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati,
dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed
amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l’11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.