Sentenza N. 161 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
aprile 1947, n. 285, tabella A, e successive modificazioni, sulla
corresponsione dell’indennità di contingenza ai lavoratori addetti
alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, promosso con
ordinanza emessa l’ 11 dicembre 1968 dalla Corte d’appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra il Condominio Via Luca della Robbia,
35 e Di Venanzio Flora, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1969
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell’11
giugno 1969.
Visto l’atto di costituzione di Flora Di Venanzio;
udito nell’udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
udito l’avv. Filippo Papi, per la Di Venanzio.
Flora Di Venanzio conveniva davanti al tribunale di Roma il
Condominio Via Luca della Robbia 35, chiedendone la condanna al
pagamento delle differenze di retribuzione e di indennità che asseriva
le fossero dovute per aver prestato servizio quale portiera nello
stabile condominiale. Il convenuto contestò la domanda, sostenendo di
aver corrisposto la retribuzione e le indennità nella misura ridotta
denunciata, in applicazione dell’art. 14 del contratto collettivo
nazionale per i portieri 30 aprile 1938 e dell’art. 7 del contratto
integrativo provinciale 15 febbraio 1930, i quali esentavano i datori
di lavoro dalla corresponsione del salario ai portieri degli stabili il
cui reddito accertato al 31 dicembre 1928 non superasse le lire 18.000
annue agli effetti dell’imposta sui fabbricati. Il tribunale accolse la
domanda della Di Venanzio, sulla premessa che le indicate disposizioni
contrattuali collettive dovevano considerarsi nulle, perché in
contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Contro tale decisione il Condominio propose appello, eccependo
preliminarmente che il tribunale aveva esorbitato dai limiti della sua
giurisdizione, dichiarando nulle le disposizioni contrattuali
corporative, e che in ogni caso era fuori dubbio l’incompetenza del
giudice ordinario a pronunciare circa la costituzionalità del
D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, che aveva stabilito l’indennità di
contingenza per i portieri, fissandola in misura minore per gli addetti
agli stabili di reddito inferiore a un minimo, nonché a pronunciare
circa la costituzionalità delle successive norme che, mantenendo tale
criterio, avevano aumentato l’indennità e l’avevano poi conglobata
nella retribuzione del portiere.
Pur non essendo stata proposta una formale eccezione di
illegittimità costituzionale delle predette norme di legge, la Corte
d’appello di Roma, con ordinanza 11 dicembre 1968, regolarmente
notificata e comunicata, rimetteva a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo unico, tabella A, del decreto
legislativo 22 aprile 1947, n. 285, contenente norme riguardanti
l’indennità di contingenza ai portieri, nonché delle norme di cui
all’art. 1 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1460, agli artt. 1 e 2 della
legge 20 novembre 1951, n. 1323, all’art. 2 della legge 31 marzo 1954,
n. 109 ed all’art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle
rispettive parti in cui stabiliscono, confermano e conglobano
l’indennità di contingenza dovuta ai portieri degli stabili con
reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge, in misura
ridotta rispetto a quella spettante ai portieri di altri stabili di
egual numero di appartamenti.
Si assume nell’ordinanza che tali norme contrastano con l’art. 36
della Costituzione, perché determinano l’indennità applicando un
criterio estraneo agli elementi da cui è obbiettivamente desumibile la
proporzione della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato. Esse avrebbero inoltre violato l’art. 3 della Costituzione,
con lo stabilire differenti retribuzioni per una medesima attività
lavorativa.
Con deduzioni depositate il 1 luglio 1969 si è costituita nel
presente giudizio la signora Flora Di Venanzio, rappresentata e difesa
dagli avvocati Giuseppe Ugo Papi e Filippo Papi, aderendo all’ordinanza
e sviluppando le argomentazioni ivi contenute.
Nella discussione orale l’avv. Filippo Papi ha ribadito le ragioni
esposte nelle deduzioni.
1. – Osserva la Corte che il criterio adottato nelle norme
impugnate, secondo cui ai portieri addetti a stabili con reddito
imponibile inferiore al minimo garantito per legge è dovuta una
indennità di contingenza in misura minore di quella fissata per gli
stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti, trova la sua origine
nella contrattazione collettiva.
Il contratto collettivo nazionale del 30 aprile 1938, dopo aver
stabilito, nel secondo comma dell’art. 14, che i contratti integrativi
provinciali avrebbero fissato i salari minimi, tenendo conto
dell’importanza e signorilità dello stabile e dell’entità del lavoro
del portiere in dipendenza del numero delle scale e degli appartamenti,
nell’ottavo comma dello stesso articolo disponeva che, qualora il
reddito imponibile degli stabili fosse inferiore a un minimo da
determinare nei contratti integrativi, il datore di lavoro aveva
facoltà di non corrispondere il salario mensile: in tal caso il
portiere era autorizzato a esercitare un mestiere nello stabile.
Successivi contratti integrativi distinsero gli stabili, ai fini della
misura del minimo di salario, in varie categorie, secondo il numero
degli appartamenti e dei vani, e previdero un’ultima categoria,
individuata da un imponibile catastale inferiore a una cifra da essi
stessi fissata, attribuendo ad essa un minimo salariale inferiore a
quello della precedente categoria.
Il medesimo criterio fu adottato nel decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, che stabiliva la
corresponsione di una indennità di contingenza ai portieri, e rimase
fermo nelle norme successive, relative alla medesima indennità. Nella
tabella A annessa al detto decreto gli stabili furono distinti in
quattro categorie: le prime tre, secondo il numero dei vani e degli
appartamenti; la quarta, comprensiva degli stabili “con reddito
imponibile inferiore al minimo stabilito per legge”.
2. – La norma dell’art. 14, ottavo comma, del contratto collettivo
del 1938, che non fu più riprodotta nel contratto collettivo nazionale
16 giugno 1969, è stata ritenuta dalla Corte di cassazione, oltre che
dalla giurisprudenza di merito, contrastante con l’art. 36 della
Costituzione, in quanto, nel prevedere che la retribuzione potesse
essere stabilita in misura inferiore ai minimi di tariffa per i
portieri che prestino servizio negli stabili il cui reddito non superi
un determinato importo, seguiva un criterio basato “su elementi del
tutto estranei al rapporto di lavoro e alle esigenze del lavoratore,
che invece per la norma costituzionale devono costituire gli elementi
insostituibili per la determinazione di un’equa retribuzione” (Cass.
sent. 24 ottobre 1967, n. 2624).
Lo stesso argomento, per quanto riguarda l’indennità di
contingenza, è stato sostanzialmente prospettato nel presente giudizio
dall’ordinanza di rimessione, la quale deduce l’illegittimità
costituzionale delle relative norme di legge, con riferimento, oltre
che all’art. 36, all’art. 3 della Costituzione.
La censura è fondata.
La distinzione degli stabili in categorie è posta dalla legge
(come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantità
e qualità del lavoro del portiere ai fini della corrispettività della
retribuzione. Costituiscono perciò criteri idonei a tale
determinazione gli elementi obbiettivi che caratterizzano l’immobile,
determinando maggiore e più complesso lavoro (scala e ascensore di
servizio, termosifone centrale, centralino telefonico, impianto di
distribuzione di acqua calda, ecc.), nonché il numero dei vani e degli
appartamenti, implicanti diversa quantità di servizio. Col riferirsi
alla misura dell’imponibile per determinare una minore indennità di
contingenza, che è parte della retribuzione, si introduce un elemento
del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantità
e qualità delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne
deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una
obbiettiva diversità quantitativa e qualitativa di lavoro, giacché
dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore
esigenza di impegno lavorativo del portiere.
Nella tabella allegata al decreto legislativo che istituiva
l’indennità di contingenza, gli stabili con reddito imponibile
inferiore al minimo costituiscono una sottocategoria rispetto agli
stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti. Può quindi avvenire
che per stabili di egual numero di vani o di appartamenti, ma che a
fini fiscali siano stati valutati differentemente, si abbia diritto a
una maggiore o minore indennità, secondo che, per circostanze del
tutto indifferenti rispetto al lavoro del portiere, su di essi gravi un
imponibile maggiore o minore del minimo. L’eterogeneità del criterio
dell’imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della
retribuzione, dà così luogo a una irrazionale possibilità di
trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche.
La considerazione che, negli stabili della categoria di cui
trattasi, il portiere è autorizzato a esercitare altro mestiere non è
rilevante, giacché tale autorizzazione è pure prevista per i portieri
degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento
permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale
dell’articolo unico del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e
dell’annessa tabella A, nella parte sopra indicata.
L’illegittimità si estende alle successive disposizioni di legge,
che aumentavano l’indennità mantenendo la misura minore per gli
stabili con reddito inferiore al minimo, nonché alla legge 4 febbraio
1958, n. 23, nella parte in cui, conglobando in un’unica voce
retributiva i minimi di salario fissati dai contratti collettivi
integrativi, l’indennità di contingenza e le indennità di carovita e
caropane, riproduceva nella retribuzione conglobata le disparità di
trattamento innanzi rilevate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico,
tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell’art. 1
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2
della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell’art. 2 della
legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1958,
n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e
conglobano nella retribuzione l’indennità di contingenza, dovuta ai
portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello
stabile inferiore al minimo stabilito per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.