Sentenza N. 162 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1971
Data deposito/pubblicazione
06/07/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1970 dal
giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nel procedimento
penale a carico di Lapelosa Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 del 9 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia, su
richiesta del P.M. di dichiarare estinto per oblazione il reato di cui
agli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, per avere
detenuto un apparecchio televisivo senza corrispondere il canone di
abbonamento alle radiodiffusioni per il periodo luglio 1968-giugno
1969, attribuito a certo Vincenzo Lapelosa, con ordinanza 28 settembre
1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 19 del d.l. n. 246
del 1938.
Circa la rilevanza, il giudice a quo ha osservato che ove la
questione venisse riconosciuta fondata da questa Corte, in applicazione
dell’art. 152 del codice di procedura penale, anziché dichiarare
estinto il reato per oblazione, si dovrebbe emettere sentenza di non
doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.
Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha rilevato
che, in forza dell’art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, che
disciplina la materia degli abbonamenti alle radiodiffusioni per gli
apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e di
autoscafi a carico dei detentori che abbiano omesso di pagare
l’abbonamento, è preveduta non più una sanzione penale, ma una
semplice sanzione amministrativa, mentre rimane ferma la sanzione
penale per i detentori abusivi di apparecchi a domicilio.
Che si viene così a verificare per lo stesso fatto – detenzione
abusiva di apparecchi radioriceventi – una disciplina differenziata tra
detentori su automezzi o a domicilio, che non trova alcuna
giustificazione, con manifesta violazione dell’art. 3 della
Costituzione, tanto più che il più favorevole trattamento della
semplice sanzione amministrativa, se mai, potrebbe trovare una
giustificazione più per il detentore di apparecchio a domicilio, per
il quale l’uso di tale apparecchio costituisce un modesto e forse unico
svago o mezzo di informazione, che non per il detentore di apparecchio
a bordo di automezzo, per il quale tale detenzione spesso costituisce
soltanto un lusso.
Dopo gli adempimenti di rito la questione viene oggi alla
cognizione della Corte.
Non vi sono state costituzioni o interventi di parti.
1. – Non può contestarsi l’esattezza del rilievo, che costituisce
il motivo essenziale dell’ordinanza di rinvio, circa la esistenza di
una disciplina differenziata per due situazioni che apparirebbero del
tutto identiche.
Difatti, la stessa omissione di pagamento del canone per le
radioaudizioni che si riferisce ad un apparecchio installato nel
proprio domicilio, ai sensi dell’art. 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 è
punita con l’ammenda e, quindi, costituisce reato; se si riferisce,
invece, ad un apparecchio installato a bordo di un automezzo o di un
autoscafo è punita soltanto con una pena pecuniaria e, quindi,
costituisce semplice trasgressione amministrativa che crea
un’obbligazione a carattere civile (art. 3 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4).
Ai fini del decidere, occorre, pertanto, accertare se una siffatta
disciplina differenziata possa trovare una giustificazione razionale.
2. – Al riguardo si rileva quanto segue.
Come risulta dall’art. 1 del decreto legislativo n. 246 del 1938,
concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, basta
il pagamento di un solo canone per la detenzione di più apparecchi, e
il rilascio da parte dell’URAR (Ufficio Registro Abbonamenti Radio) di
un certificato attestante il pagamento del canone basta a legittimare
anche l’uso, fuori domicilio, delle cosiddette radioline, ossia di
apparecchi radioriceventi portatili (Tabella allegata al d.P.R. 1 marzo
1961, n. 121, voce 232, nota 4).
Quando cominciarono ad entrare in uso apparecchi riceventi
impiantati su automezzi, in un primo tempo sembrò che il pagamento del
canone per gli apparecchi detenuti a domicilio fosse sufficiente a
legittimare tale uso.
Ma con l’art. 4 del d.l.l. 5 maggio 1946, n. 332, venne disposto
che i detentori di detti apparecchi impiantati su automezzi, dovessero,
ai sensi dell’art. 267 del codice postale, contrarre un apposito
abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello
eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.
È, infine, intervenuta la legge 15 dicembre 1967, n. 1235,
contenente una nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
per apparecchi radioriceventi installati stabilmente a bordo di
autovetture o autoscafi, con la quale, in sostanza, il canone di
abbonamento all'”autoradio” viene considerato un tributo annesso alla
tassa di circolazione e, quindi, soggetto alla stessa disciplina.
Infatti l’art. 2 di tale legge dispone che il canone di abbonamento
all'”autoradio” e la relativa tassa di concessione governativa debbono
essere corrisposti congiuntamente e contestaulmente alla tassa di
circolazione, con l’osservanza dei medesimi termini, periodi fissi
indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal t.u. sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Non solo, ma l’art. 6 della stessa legge, dopo un richiamo all’art.
4 del t.u. n. 39 del 1953, concede, analogamente a quanto disposto da
quest’ultimo articolo, facoltà al Ministro per le finanze di affidare
all’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) anche la riscossione del canone
di abbonamento all’autoradio e della relativa tassa di concessione
governativa.
Questa completa assimilazione alle tasse automobilistiche, poi, in
osservanza alla legge 3 maggio 1967, n. 317 (cosiddetta di
depenalizzazione) ha imposto che le violazioni dell’obbligo di
pagamento del canone, punite con la sola pena pecuniaria, non
costituissero reato, il che è stato fatto appunto con l’art. 8 della
legge n. 1235 del 1967.
3. – Da quanto precede risulta che il legislatore, nella sua
discrezionalità, ha ritenuto che l’installazione in modo stabile di un
apparecchio radioricevente su un automezzo non soltanto implica il
pagamento di un distinto canone ma pone in atto un tale rapporto di
accessione, da far considerare l’apparecchio radio come parte
dell’automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della
riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla
stessa disciplina delle tasse automobilistiche.
Beninteso che, quando si parla di apparecchi radioriceventi,
debbono ritenersi compresi anche gli apparecchi televisivi, essendo
identiche le norme riguardanti entrambe le categorie di apparecchi, ai
fini fiscali.
Già nella imposizione di un canone distinto e nella diversa forma
di riscossione può ravvisarsi una differenziazione tra la posizione
del detentore di apparecchio a domicilio ed il detentore di apparecchio
installato su automezzo, che di per se sola giustifica, senza
violazione del principio di uguaglianza, anche la differenziazione
delle sanzioni, nel caso di omissione di pagamento di detto tributo.
Ma anche da un altro punto di vista questa differenziazione risulta
giustificata e razionale: mentre l’accertamento della esistenza di un
apparecchio detenuto nel domicilio e del pagamento del relativo canone
è tutt’altro che agevole e può richiedere perfino l’intervento del
giudice, qualsiasi agente addetto al traffico può accertare facilmente
l’esistenza di un’autoradio e verificare l’ottemperanza dell’obbligo
del pagamento del relativo canone di abbonamento, fermando l’automezzo
sul quale è installato.
Di qui una maggiore facilità di evadere gli obblighi fiscali da
parte del detentore di apparecchio a domicilio ed una conseguente
necessità, a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni
più gravi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, recante “Disciplina
degli abbonamenti alle radioaudizioni”, sollevata, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.