Sentenza N. 17 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/02/1969
Data deposito/pubblicazione
17/02/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFICIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
secondo comma, del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 aprile 1967 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra le Officine
meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di
Latina, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell’11 novembre 1967;
Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse dal
giudice istruttore presso il tribunale di Genova e dal pretore di
Empoli rispettivamente in data 4 aprile 1967 e 29 settembre stesso
anno.
La prima ordinanza risulta pronunciata nel corso di un giudizio
civile davanti al tribunale di Genova tra le Officine meccaniche di
Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di Latina, sorto
a seguito di opposizione della prima al decreto ingiuntivo ottenuto
dalla seconda per il pagamento di una somma relativa al saldo di una
fornitura di merce.
Il giudice istruttore, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta
della società creditrice intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo previa cauzione, ai sensi dell’art. 648, secondo
comma, del Codice di procedura civile, ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione, sollevata dall’opponente, di
incostituzionalità della citata norma in riferimento all’art. 24 della
Costituzione e ritenendo inoltre che la questione dovesse essere
integrata di ufficio e proposta con riferimento anche all’art. 3 della
Costituzione, ha rimesso gli atti a questa Corte.
Osserva in merito l’ordinanza che, per effetto della disposizione
impugnata, la parte che si assume essere debitrice viene a trovarsi
eccezionalmente soggetta ad una esecuzione forzata anticipata in forza
di un provvedimento la cui emanazione obbligatoria non dipende dalla
ricorrenza di determinate condizioni di legge o dall’apprezzamento del
giudice, ma soltanto dalla richiesta dall’altra parte, la quale si
avvale per raggiungere tal fine non di mezzi giuridici derivanti dal
suo buon diritto, bensì unicamente delle sue possibilità economiche.
Soggiunge l’ordinanza che seri dubbi sulla conformità ai principi
di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa discendono
anche dal fatto che l’imposizione della cauzione, per quanto questa
possa essere elevata, nel mentre non assicura alla parte assoggettata
all’esecuzione l’integrale risarcimento del grave e irreparabile danno
che ad essa può, in ipotesi, derivare dall’esecuzione stessa, non
impedisce alla parte che ne ha la disponibilità economica di avvalersi
della norma in questione per scopi vessatori od emulativi.
Con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Empoli in un
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Olivieri
Antonio contro Ferrari Ardicini Giulio Cesare ed altri, viene invece
sollevata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 648, comma
secondo, del Codice di procedura civile solo in riferimento all’art. 3
della Costituzione. Afferma il pretore che la diversità di trattamento
previsto nel caso che si possa o non versare adeguata cauzione sembra
violare apertamente la eguaglianza dei cittadini sotto il profilo delle
diverse condizioni sociali. La norma cioè porrebbe a base della sua
differente disciplina una distinzione di censo o di condizione sociale
che è contraria al precetto costituzionale invocato.
Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate, sono state
pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
282 dell’11 novembre 1967 e n. 321 del 23 dicembre 1967.
Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita; né il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento.
1. – I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza avendo ad oggetto la
stessa questione di legittimità costituzionale.
2. – L’art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile è
stato già esaminato dalla Corte sotto il profilo della asserita
violazione dell’art. 24 della Costituzione. Con la sentenza n. 62 del
1966 è stato, infatti, affermato che il principio del contraddittorio
ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati
dalla citata disposizione del Codice di rito dato che l’esecuzione
provvisoria che il giudice è tenuto ad accordare se il creditore
richiedente offre cauzione viene concessa “in pendenza di opposizione”,
quando cioè si è già instaurato un normale giudizio di cognizione
del quale il debitore può formalmente e sostanzialmente esercitare il
suo diritto di difesa.
Il giudice istruttore del tribunale di Genova nella sua ordinanza
prospetta il dubbio che la cauzione possa dimostrarsi inidonea ad
assicurare alla parte assoggettata alla anticipata esecuzione del
decreto ingiuntivo l’integrale risarcimento del danno che in ipotesi
può derivare dall’esecuzione stessa ed esprime inoltre il timore che
il creditore possa avvalersi della norma denunciata per scopi vessatori
ed emulativi. La risposta a tali rilievi è implicita nella motivazione
della richiamata sentenza nella quale è stato posto in luce che la
determinazione dell’importo della cauzione e del modo nel quale deve
essere prestata è affidata al prudente apprezzamento del giudice. Se
la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sarà eseguita in
modo giusto e scrupoloso, secondo le finalità della disposizione, la
cauzione ben potrà assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal
legislatore per l’ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e
richiamare altresì il creditore alla responsabilità di fare un
corretto uso della norma in esame e non di servirsene per fini
vessatori ed emulativi che determinerebbero in ogni caso la
responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 del codice di rito.
3. – Del pari infondata è la eccezione di incostituzionalità
prospettata sotto il nuovo profilo della pretesa violazione dell’art. 3
della Costituzione.
Nel rapporto creditore-debitore si è già visto che la norma non
comporta il disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del
debitore e quindi diseguaglianza di trattamento sotto questo aspetto,
dato che la cauzione, posta a carico della parte che, sia pure in una
fase sommaria del giudizio, ha già sottoposto al vaglio del giudice la
consistenza delle ragioni poste a base della sua pretesa, ha proprio la
funzione di garantire il debitore dai danni eventualmente derivantigli
dalla anticipata esecuzione del decreto.
È altresì da escludere che la disposizione censurata abbia inteso
fare un trattamento diverso a cittadini trovantisi in identica
situazione, in relazione alla diversità delle loro condizioni
economico-sociali, assicurando solo ai creditori abbienti
l’utilizzazione di un particolare strumento processuale. Vero è per
contro che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha
soprattutto preso in considerazione la particolare posizione
processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della
richiesta di immediata esecuzione del decreto ed ha opportunamente
condizionato l’accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una
cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
La previsione di quest’onere processuale per il creditore non viola
perciò il principio di eguaglianza essendo fondata su presupposti
evidentemente logici ed obbiettivi che ne giustificano l’adozione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.
648, comma secondo, del Codice di procedura civile proposta con le
ordinanze 4 aprile 1967 del giudice istruttore presso il tribunale di
Genova e 29 settembre 1967 del pretore di Empoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE CHIARELLI
– GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE.