Sentenza N. 17 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
06/02/2002
Data deposito/pubblicazione
06/02/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/01/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
della legge della Regione Liguria, riapprovata il 1 marzo 2000,
concernente “Disposizioni integrative alle leggi regionali
27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti
disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie”, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in
cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro
ricorsi 2000, nonché dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della
Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente
“Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980,
n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37”, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
l’11 gennaio 2001, depositato in cancelleria il 18 successivo ed
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della
Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l’Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario Loria per la Regione
Toscana.
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 119
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 1 e 2 della legge approvata dal Consiglio regionale della
Liguria in data 1 marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente
“Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994,
n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.
La disposizione dell’art. 1 prevede, per le tasse sulle
concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della
sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o
di un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia
comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o
siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di
accertamento portate a formale conoscenza dell’autore o dei soggetti
obbligati.
Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della
competenza regionale in materia tributaria, è dell’avviso che la
norma all’esame si ponga in contrasto con la disciplina del
“ravvedimento” racchiusa nell’art. 13 del decreto legislativo n. 472
del 1997.
È oggetto di censura anche l’art. 2, il quale prevede la
inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per
insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996,
qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio
1997.
Secondo il ricorrente, l’art. 3 della legge statale n. 549 del
1995 non consentirebbe al legislatore regionale – al quale è rimessa
solo la potestà di “stabilire le modalità di versamento” (comma 30
art. cit.) – di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a
corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni
correlate al ritardato o insufficiente pagamento.
1.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo
“il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato”;
conclusioni ribadite nella memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza.
2.1. – Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana
in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente “Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme
tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80;
29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37”.
Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà tributaria
regionale ha carattere meramente attuativo, il ricorrente denuncia
l’art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto
che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il
deposito in discarica di rifiuti solidi, la sanzione, sempreché il
ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza di legge, è pari al 5 del tributo stesso.
Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe
l’art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale
(art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli
effetti del ravvedimento.
La medesima disposizione, disattendendo l’art. 3 della
Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole
discriminazione tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che
esse siano state commesse prima o dopo il 1 aprile 1998 (data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).
Il ricorrente censura, in relazione agli articoli 3 e 119 della
Costituzione, anche la disposizione contenuta nel comma 2 del
menzionato art. 3, riguardante le sanzioni da applicare per le
ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva ovvero di
abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.
2.2. – Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione
di quest’ultima disposizione, insistendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.
2.3. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale
censurata sia dichiarata “inammissibile e infondata”.
Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la stessa
regione sostiene che l’intervenuta entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione) e, in particolare, della modifica
dell’art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l’istituto del
“ricorso in via preventiva” nei confronti delle leggi regionali. Di
qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o
comunque di inammissibilità del giudizio avverso la delibera
legislativa n. 67 del 2000.
In tale mutata situazione normativa, la regione chiede, in via
subordinata, che venga dichiarata l’intervenuta cessazione della
materia del contendere o, comunque, l’infondatezza del ricorso.
di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della delibera
legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data
1 marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente “Disposizioni integrative
alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999,
n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie”, per contrasto con l’art. 119
della Costituzione.
Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,
l’art. 1 della delibera legislativa è da reputare incostituzionale,
perché disattende la disciplina del “ravvedimento” racchiusa
nell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l’art. 2
introduce una non consentita generalizzata sanatoria per
l’insufficiente o ritardato versamento dei tributi, destinata a
risolversi in una rinuncia della regione stessa ad un credito già
insorto.
2. – Oggetto del secondo dei giudizi in epigrafe è la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della
delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della
Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente
“Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980,
n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37”.
Secondo il ricorrente, Presidente del Consiglio dei ministri,
sarebbero violati:
l’art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle
citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che
disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso
di pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo
n. 472 del 1997) e le sanzioni amministrative per il caso di
esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o
deposito incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del
1995);
l’art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole
discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello
stesso tipo. Infatti, l’art. 3, comma 1, della deliberazione
legislativa denunciata, introdurrebbe una diversa disciplina
sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima
o dopo il 1 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 472 del 1997), con l’effetto, altresì, di comportare
l’applicazione di una sanzione superiore a carico di chi abbia
versato l’imposta con un ritardo minimo, e cioè sino a cinque giorni
lavorativi, rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia
effettuato il versamento con un ritardo maggiore. A sua volta,
l’art. 3, comma 2, della medesima deliberazione legislativa
determinerebbe l’ammontare al quale deve essere commisurata la
sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla
effettiva e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo
calcolo prefissato “forfetariamente” e, pertanto, in via astratta, e
sostanzialmente fittizia.
3. – In ordine ai giudizi in epigrafe, i quali vanno riuniti
avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque connesse, occorre
rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio,
il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità,
attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, è
venuto meno, a seguito dell’emanazione della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 24 ottobre 2001. L’art. 8 di detta legge, riformando
l’art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento,
prevede ora che “il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione”.
Tale nuova disciplina, avendo espunto dall’ordinamento la
sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione
della legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte,
impedisce che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non
essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di
costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che
quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia
divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di
improcedibilità dei presenti ricorsi, ferma restando la facoltà per
il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente,
impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo
dell’art. 127 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l’improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbario 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola