Sentenza N. 170 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze
emesse il 12 febbraio 1975 dal pretore di Terracina nei procedimenti
penali a carico di Cicchetti Luzio ed altri e di Tabellini Adelmo,
iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 14 maggio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Il pretore di Terracina, con tre ordinanze emesse il 12 febbraio
1975 in un procedimento penale a carico di Cicchetti Luzio ed altri ed
in due procedimenti penali a carico di Tabellini Adelmo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede quale
parte integrante della prima notificazione all’imputato non detenuto la
comunicazione per lettera raccomandata che l’ufficiale giudiziario,
dopo aver consegnato l’atto al portiere, o a chi ne fa le veci, deve
dare in proposito all’interessato.
Il pretore, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, afferma
il principio secondo cui, nel caso di notifica per deposito ed
affissione disciplinata dall’ultimo comma dello stesso art. 169 c.p.p.,
la comunicazione che, anche in quel caso, l’ufficiale giudiziario deve
dare per lettera raccomandata all’interessato sarebbe parte integrante
della notificazione, e ne desume una ingiustificata disparità di
trattamento, con lesione dei diritti della difesa, per quanto riguarda
la disposizione impugnata, in forza della quale la comunicazione resta
invece una operazione successiva alla notifica che si intende come
avvenuta con la consegna dell’atto al portiere. Invero, la presunzione
che questi, in ossequio ai suoi obblighi funzionali, consegni
effettivamente e tempestivamente l’interessato l’atto notificato
dall’ufficiale giudiziario sarebbe contraddetta dalla pratica, che
offrirebbe numerosi esempi di mancata osservanza di tali doveri.
Per le esposte condizioni il pretore ha ritenuto la norma impugnata
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nessuno si è costituito nel presente giudizio e la causa è stata
assegnata in camera di consiglio per la decisione.
1. – Le tre ordinanze del pretore di Terracina, indicate in
narrativa, hanno per oggetto identica questione: sicché è da disporre
la riunione dei rispettivi giudizi ai fini di contestuale decisione.
2. – La questione sollevata dal pretore concerne l’art. 169, terzo
comma, del codice di procedura penale, che, nel caso di prima
notificazione all’imputato non detenuto, eseguita con atto consegnato
nelle mani del portiere o di chi ne fa le veci, prescrive bensì il
successivo invio di lettera raccomandata all’interessato, ma non quale
parte integrante della notificazione, da considerarsi già espletata
mediante la consegna al portiere. Secondo le ordinanze, ciò
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost. perché irrazionalmente il
caso sarebbe regolato diversamente dal caso analogo previsto
dall’ultimo comma dello stesso art. 169 (deposito nella casa comunale e
successiva affissione) in cui la comunicazione successiva, mediante
lettera raccomandata all’interessato, perfeziona sostanzialmente la
notificazione stessa: ciò con l’effetto, nel primo caso, di una
potenziale menomazione dei diritti di difesa.
3. – La questione è fondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’avviso che
l’ufficiale giudiziario è tenuto a dare con lettera raccomandata a
norma del terzo comma dell’art. 169 c.p.p., non incide né
sull’esistenza né sulla validità della notificazione, che si deve
considerare già eseguita mediante la consegna dell’atto al portiere o
a chi ne fa le veci. Onde, se alla notifica è collegato un termine,
esso decorre dalla data di consegna al portiere e non già da quello di
ricezione della lettera raccomandata. Ciò in quanto la comunicazione
in parola è prescritta soltanto a scopo informativo, al fine cioè che
l’interessato abbia un ulteriore mezzo di notizia e di controllo della
notifica effettuata.
La notificazione prevista dall’ultimo comma dello stesso art. 169,
in casi analoghi a quello del terzo comma, è stata, invece, ritenuta
dalla giurisprudenza ordinaria perfezionata solo quando l’ufficiale
giudiziario abbia ottemperato a tutte le formalità ivi previste, tra
cui, quindi, anche la spedizione della raccomandata di avviso
all’imputato. Ed a proposito di tale ultima norma, la Corte
costituzionale con la sentenza n. 77 del 1972 ha anche posto in luce
che la comunicazione può risultare vana, sia in via generale, per la
ristrettezza dei termini di impugnazione e di opposizione, sia per
motivi contingenti collegati alla eventuale disfunzione del servizio
postale, sì da ostacolare l’esercizio del diritto di difesa ed ha
conseguentemente dichiarato l’illegittimità dell’ultimo comma
dell’art. 169 c.p.p. nella parte in cui considera effettuata la
notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro
dell’avviso al destinatario anziché alla data di ricezione.
In ottemperanza al principio che la garanzia della difesa non può
ritenersi osservata quando, pur essendo possibile adottare una forma di
notificazione tale da portare il contenuto dell’atto nell’effettiva
sfera di conoscibilità dell’interessato, si faccia ricorso ad altra
forma di notifica dalla quale deriva una presunzione legale di
conoscenza, questa Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, ai
fini del controllo dell’osservanza della garanzia di difesa, ha
sostanzialmente riconosciuta l’esigenza di accertare se, comunque, la
notifica fondata su presunzione legale risponda a criteri tali da
realizzare il maggior numero possibile di probabilità che si verifichi
la conoscenza reale dell’atto da parte del destinatario.
4. – Ciò posto, anche a prescindere dalla peraltro diffusa
statuizione giurisprudenziale secondo cui nel caso di cui all’articolo
169, terzo comma, l’atto è validamente notificato anche se la consegna
viene effettuata a mani del sostituto di fatto del portiere, con le
implicazioni evidenti che dalla precarietà della posizione di tale
soggetto derivano in senso contrario alla piena affidabilità allo
stesso della cura di interessi così incisivi come quelli legati alla
notifica di un atto penale, deve, comunque, constatarsi che, in ogni
caso, la notifica al portiere rimane un mezzo alquanto incerto riguardo
agli scopi da raggiungere. Anche se i portieri, ai fini dell’art. 169
c.p.p. si vogliano identificare soltanto in quelle persone alle quali
è affidata stabilmente la sorveglianza degli immobili secondo le norme
vigenti in materia, (artt. 62 t.u. leggi di ps. e 111 e 113 del
relativo regolamento) deve, tuttavia, tenersi presente che, per la
brevità dei termini di impugnazione già espressamente posta in
evidenza dalla Corte, con la citata sentenza n. 77 del 1972, e la
gravità delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o
ritardi, il loro intervento presenta aspetti peculiari, rappresentando
esso, nell’ambito della situazione corrispondente alla norma impugnata,
l’unico tramite o strumento previsto dalla legge ai fini
dell’osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere le
migliori condizioni per la conoscibilità dell’atto da parte
dell’interessato. È, pertanto; da considerare che la natura formale
della notificazione non può mai escludere il riscontro della
sussistenza delle migliori condizioni per rendere possibile la
conoscenza reale dell’atto da parte dell’interessato, dovendo la
esigenza di certezza degli atti processuali, cui la detta natura della
notifica corrisponde, accompagnarsi alle fondamentali garanzie della
difesa nel processo penale poste dall’art. 24 della Costituzione.
5. – La mera notificazione al portiere o a chi ne fa le veci,
considerata dalla disposizione impugnata, come unico elemento
costitutivo e sufficiente della notificazione stessa, va di conseguenza
riconosciuta in contrasto con entrambe le norme costituzionali di
riferimento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 169, comma
terzo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede,
quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione,
presso il portiere o chi ne fa le veci, all’imputato non detenuto, che
l’ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di
lettera raccomandata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere