Sentenza N. 173 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell’art. 82,
primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; dell’art.
23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11,
secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138;
e dell’art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promosso con
ordinanza emessa il 1 febbraio 1974 dal pretore di Avigliano nel
procedimento penale a carico di Liberatore Vinicio, iscritta al n. 287
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Nel corso del procedimento penale a carico di Vinicio
Liberatore, imputato di omesso versamento di contributi assicurativi
vari, il pretore di Avigliano ha sollevato d’ufficio questione di
legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo
comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; dell’art. 82, primo e
secondo comma, del t.u. 30 maggio 1955, n. 797; dell’art. 23, primo
comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 11, secondo
comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138;
dell’art. 11, penultimo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in
riferimento all’art. 27 della Costituzione.
L’incostituzionalità degli articoli di legge impugnati sarebbe
determinata dal fatto che essi non prevederebbero che delle varie
omissioni contemplate siano chiamati a rispondere penalmente, non già
il titolare dell’impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché
estranei alla azienda, qualora ad essi sia stata attribuita,
nell’ambito delle rispettive competenze, l’osservanza e l’adempimento
degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi,
farebbero capo allo stesso titolare.
2. – Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato il solo intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura dello Stato.
3. – Sostiene il pretore proponente che il sistema in atto di
addossare al titolare dell’azienda la responsabilità penale per
l’omesso pagamento dei contributi assicurativi, anche quando altri
siano stati preposti all’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge, contrasterebbe con il principio della ” personalità della
pena”, sancito dall’art. 27 della Costituzione, dando vita ad un “tipo
di colpevolezza” escluso dal nostro ordinamento costituzionale.
Precisa, a riguardo, che se pur nell’ordine “meramente naturale
delle cose” quanto si verifichi nell’ambito dell’azienda debba
riferirsi direttamente o indirettamente all’imprenditore, tuttavia da
ciò non discenderebbe il principio che, in ogni caso, lo stesso
imprenditore debba rispondere penalmente di tutte quelle molteplici
attività da lui affidate, nell’ambito amministrativo e nel quadro
delle specifiche competenze, ad altri soggetti soprattutto quando tali
attività, per la loro natura tecnica, non siano riconducibili nella
sfera del potere da lui in concreto esercitato. Significherebbe in
sostanza addossargli una responsabilità che sarebbe priva di quel
“connotato soggettivo”, presupposto di ogni responsabilità penale.
4. – Per l’Avvocatura dello Stato la questione non sarebbe fondata
e poggerebbe in una non corretta interpretazione delle norme impugnate:
rileva, infatti, che la stessa giurisprudenza ordinaria avrebbe
interpretato la normativa impugnata non nel senso rigoristico preteso
dal giudice a quo, ma in modo ragionevole e aderente alla realtà delle
cose, in quanto la responsabilità del titolare dell’impresa, in tema
di rispetto della legislazione sociale, rimarrebbe pur sempre legata
alla “accertata sussistenza degli elementi costitutivi, di natura
obiettiva e subiettiva, della contravvenzione, tra cui, per lo meno, la
colpa”. D’altra parte, nei casi delle grandi aziende e quando
l’imprenditore abbia adottato determinate cautele la responsabilità
penale dell’imprenditore rimarrebbe esclusa, il che sarebbe in perfetta
armonia col principio sancito dall’art. 27 della Costituzione.
1. – L’ordinanza del pretore di Avigliano sottopone all’esame della
Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 27 della Costituzione, degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo
comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), dell’art. 82, primo e secondo
comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari); dell’art. 23, primo comma, della
legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della
legge 11 gennaio 1943, n. 138 (costituzione dell’istituto per
l’assistenza di malattia ai lavoratori); dell’art. 11 della legge 14
febbraio 1963, n. 60 (liquidazione del patrimonio edilizio della
gestione INA casa e istituzione di un programma decennale di
costruzione di alloggi per lavoratori).
Si assume, dal giudice a quo, che le norme impugnate, con
l’attribuire la responsabilità penale al titolare dell’azienda per
l’omesso pagamento dei contributi assicurativi da esse previsti anche
quando altri, dipendenti o estranei, professionalmente qualificati,
siano da esso preposti agli adempimenti relativi, violerebbero il
principio della “personalità della pena” previsto dall’art. 27 della
Costituzione.
La questione non è fondata.
2. – Se è pur vero che, per il principio costituzionale, ognuno è
chiamato penalmente a rispondere per fatto proprio, tuttavia colui al
quale la legge penale impone obblighi specifici di fare o non fare
risponde della inadempienza dell’obbligo stesso quando tra la sua
omissione e l’evento sussista un nesso di causalità materiale, al
quale si accompagni un nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente a
conferire alla condotta il connotato della responsabilità.
Tale principio è stato più volte enunciato dalla Corte
costituzionale e, in particolare, sviluppato, tra le altre, nella
sentenza n. 3 del 1956, in tema di responsabilità penale del direttore
del giornale configurata nell’art. 57, n. 1, del codice penale, prima
della modifica ad esso apportata dall’art. 1 della legge 6 marzo 1958,
n. 127.
Le disposizioni impugnate fanno obbligo al datore di lavoro di
provvedere al versamento dei vari contributi assicurativi e
assistenziali previsti a favore del personale dipendente comminando
sanzioni a carattere contravvenzionale in caso di inadempimento. Le
norme in questione non delineano affatto, nella loro formulazione, una
responsabilità oggettiva – come sembrerebbe ritenere il giudice a quo
– per cui il titolare dell’azienda debba rispondere in ogni caso del
mancato versamento dei contributi e, quindi, anche quando affidi ad
altri, nel quadro organizzativo dell’azienda, il compito di
materialmente provvedervi. Sulla base del principio affermato dalla
Corte, il titolare dell’azienda risponderà della omissione quando
emerga, in relazione al fatto materialmente commesso dal terzo, che
egli non ha esercitato quel controllo necessario diretto ad impedire il
verificarsi dell’evento contravvenzionale pur sussistendo in concreto
la possibilità di impedirlo. Del resto la stessa giurisprudenza
ordinaria ha inquadrato nei giusti limiti e per aspetti diversi la
responsabilità penale dell’imprenditore quando gli obblighi che, in
via generale, gli fanno, per legge, carico, siano stati ripartiti,
avuto soprattutto riguardo alla vastità dell’azienda, tra i suoi
collaboratori, escludendola quando risulti che nell’assegnare i vari
compiti a ciascun collaboratore abbia impartito precisi ordini e valide
direttive e, potendolo, abbia esercitato opportuni e adeguati
controlli.
Spetterà, di conseguenza, al giudice di merito accertare, caso per
caso, se la omissione in materia di disposizioni sull’assistenza e
sulla previdenza dei lavoratori sia o meno ricollegabile alla mancanza
di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che
gli adempimenti affidati a terzi siano puntualmente osservati. Qualora
il collegamento sussista, v’è titolo per una affermazione di
responsabilità per fatto proprio, riconducibile alla colpa. D’altra
parte vale rilevare che, nel caso oggetto della questione di
legittimità costituzionale, il reato è di natura contravvenzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); dell’art. 82, primo e secondo comma, del t.u.
30 maggio 1955, n. 797; dell’art. 23, primo comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218; degli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della
legge 11 gennaio 1943, n. 138; dell’art. 11, della legge 14 febbraio
1963, n. 60, sollevata dal pretore di Avigliano con ordinanza emessa il
1 febbraio 1974, in riferimento all’art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere