Sentenza N. 174 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Sardegna, notificato il 13 aprile 1970, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1970, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria di porto
di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, avente per oggetto “Commissione
consultiva locale per la pesca marittima prevista dall’art. 7 della
legge 14 luglio 1965, n. 963”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi l’avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ricorso notificato il 13 aprile 1970, la Regione autonoma della
Sardegna – rappresentata dal Presidente della Giunta regionale e
patrocinata dall’avv. prof. Pietro Gasparri – ha proposto conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato impugnando “il disconoscimento
di competenza regionale e l’atto invasivo della sfera di competenza
regionale contenuto o presupposto nella nota della Capitaneria di porto
di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, diretta all’Assessorato
regionale dell’agricoltura e foreste e concernente la richiesta di
designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione
consultiva locale per la pesca marittima prevista dall’art. 7, legge
statale 14 luglio 1965, n. 963”.
Muovendo dalla constatazione che la Regione sarda ha competenza
legislativa ed amministrativa in materia di pesca marittima e che tale
competenza è stata esercitata anche mediante l’istituzione di un
adeguato sistema di uffici cui spetta esercitare le relative funzioni
amministrative, la Regione afferma che la pretesa dello Stato di
applicare anche in Sardegna la legge che prevede le commissioni
consultive locali per la pesca marittima si risolve in una invasione
della sua sfera di competenza.
Non si contesta che debba sussistere un coordinamento fra
l’amministrazione regionale e quella statale nella soggetta materia e
che, ai fini di certe scelte da parte dello Stato debba tenersi conto
delle esperienze e esigenze locali della Regione, ma a tale fine
l’unica voce a ciò qualificata è il Governo regionale il quale può
avvalersi, per lo studio e la scelta delle posizioni da assumere nel
campo della pesca marittima, del proprio organo consultivo istituito in
virtù della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14, nel quale a tale
uopo è fatto posto ad un rappresentante della direzione marittima
della Sardegna, che rappresenta la voce dello Stato per la parte che
attiene ai problemi della navigazione rimasti di competenza statale.
La Commissione consultiva, che l’amministrazione statale vorrebbe
istituire e far funzionare in Sardegna, sarebbe, dunque, un inutile
doppione del Comitato consultivo ed uno strumento di vanificazione
della stessa autorità amministrativa regionale.
Osservando poi che in effetti la legge statale 14 luglio 1965, n.
963, sembra applicabile anche alla Sardegna, come si desume dalla norma
(contenuta nell’art. 8, lett. c) di essa la quale prevede che della
Commissione debba far parte anche un componente nominato dall’assessore
regionale nelle regioni che, come la Sardegna e la Sicilia, hanno un
assessorato competente in materia di pesca marittima, la ricorrente
chiede che venga preliminarmente sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 ed 8 della legge stessa, nella parte in
cui siano destinati ad avere applicazione in Sardegna, per violazione
dell art. 3, lett. a ed i dello Statuto sardo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
giudizio per resistere alla domanda, rappresentato come per legge
dall’Avvocatura generale dello Stato, e nella sua difesa non contesta
che la Regione sarda abbia competenza in materia di pesca, ma osserva
che si tratta di una competenza parziale, che, oltre ad essere limitata
solo alle acque territoriali, non comprende, anche per quanto riguarda
la pesca in tali acque, alcune materie, come per esempio la disciplina
dei pescatori, le sovvenzioni ed agevolazioni a favore della pesca ed
altre attività amministrative, per l’esercizio delle quali è
indispensabile l’opera di un sistema di uffici statali fra i quali deve
inserirsi la commissione consultiva prevista dagli artt. 7 ed 8 della
legge 14 luglio 1965, n. 963.
Ciò posto, è da ritenere che tale commissione costituisce un
mezzo necessario di coordinamento fra i due tipi di competenza
legislativa.
La necessità del coordinamento è riconosciuta sia dallo Stato,
come risulta dall’avere incluso nella Commissione da esso nominata un
rappresentante della Regione, e sia da quest’ultima che ha fatto posto
nel comitato consultivo tecnico da essa istituito un rappresentante
dello Stato, dal che si deduce la compatibilità della coesistenza dei
due organi.
Conseguentemente la difesa dello Stato conclude perché è il
ricorso sia dichiarato inammissibile (per la mancanza di una univoca
manifestazione di volontà da parte dello Stato con cui si affermi il
diritto di esercitare un potere costituzionalmente garantito alla
Regione, in applicazione dei principi seguiti dalla Corte nella
sentenza n. 164 del 1963) oppure infondato nel merito.
Per quanto riguarda poi la questione incidentale di legittimità
costituzionale, la difesa dello Stato argomenta per dimostrarne
l’irrilevanza, in base alle considerazioni su esposte, e ciò anche
senza contare, quale altro elemento negativo per la rilevanza, la
preclusione prodotta si in conseguenza della mancata tempestiva
impugnazione della legge, in via principale, che, a stare alla tesi
della Regione, avrebbe leso la propria competenza fin dalla sua
applicazione.
Nella discussione orale l’avv. Giuseppe Guarino, quale
rappresentante della Regione in sostituzione del prof. Gasparri, ha
sostenuto che la mancata impugnativa della legge n. 963 trova
spiegazione nella circostanza che essa, al momento della sua
pubblicazione doveva ritenersi validamente emessa, dato che in quel
momento non erano state ancora emanate le norme di attuazione le quali
hanno trasferito alla Regione tutte le competenze in materia di pesca,
riaffermando poi le considerazioni già svolte nelle difese scritte a
fondamento dell’elevamento del conflitto.
1. – Il ricorso della Regione sarda solleva conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato, con riferimento alla nota della
Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970 con cui si chiede
all’assessorato regionale dell’agricoltura la designazione di un
rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la
pesca marittima, costituita in esecuzione dell’art. 7 legge statale n.
963 del 1965; e con esso si chiede altresì, in via subordinata, che la
Corte rimetta previamente avanti a sé stessa, in via incidentale, ai
sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di
legittimità costituzionale della legge predetta. Secondo l’assunto
della Regione la nota e la legge contrastano con l’art. 3 lett. a e d
dello statuto regionale che riserva alla Regione ogni competenza sulla
materia della pesca nelle acque territoriali della Sardegna.
2. – Non sono da seguire le deduzioni dell’Avvocatura secondo le
quali il ricorso della Regione dovrebbe essere dichiarato
innammissibile. Impropriamente è stata richiamata la sentenza n. 164
del 1963, poiché nella fattispecie allora decisa faceva difetto una
qualsiasi manifestazione di volontà dell’autorità dello Stato da cui
fosse argomentabile il proposito di esercitare un potere comunque
invasivo della competenza regionale, e la stessa ricorrente mostrava
allora di considerare l’azione intrapresa come una pura precauzione di
fronte alla eventualità di comportamenti futuri lesivi della propria
sfera.
Invece nel caso in esame si è in presenza di doglianza contro un
atto formale dello Stato che viene interpretato dalla ricorrente come
“strumento di vanificazione” della stessa autorità amministrativa
regionale, e che quindi costituisce valido oggetto di un conflitto di
attribuzione.
3. – Nel merito il ricorso è infondato. Infatti l’inclusione nel
comitato locale per la pesca, per opera della legge statale ricordata,
di un rappresentante della Regione, alla cui designazione da parte di
questa era indirizzata la nota denunciata, non assume in nessun modo il
significato che le viene attribuito, né appare comunque incompatibile
con la competenza esclusiva regionale in materia di pesca. Un organo
consultivo il quale, come quello di cui si tratta, è chiamato a dar
pareri allo Stato non può non contenere la propria attività
nell’ambito delle funzioni affidate a quest’ultimo e precisamente,
nella fattispecie, di quelle che continuano ad essere affidate alla sua
competenza, pur dopo il trasferimento alla Regione effettuato con le
norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965: secondo, del
resto, risulta ammesso dalla stessa legge regionale 7 marzo 1956, n.
37, (che, nell’elencare le competenze assunte dalla Regione, fa
espresso riferimento, negli artt. 2, n. 2, e 3, n. 2, a funzioni nella
materia “de qua” da considerare proprie dello Stato), e confermato poi
dai rappresentanti della Regione stessa nella commissione paritetica
costituita per la redazione delle norme di attuazione (che ebbero ad
elencare in modo particolareggiato le funzioni rimaste alla competenza
statale).
L’inclusione nella commissione locale di un rappresentante
regionale non è suscettibile di introdurre alcuna alterazione nella
distribuzione delle competenze fra i due enti, assumendo invece la
stessa funzione adempiuta dalla presenza di un membro designato dalle
autorità dello Stato nell’analoga commissione costituita per dar
pareri alla Regione per quella parte della materia della pesca ad essa
trasferita. Funzione che però non può ricondursi, come afferma
l’Avvocatura, a soddisfare l’esigenza del coordinamento, se questo
venga inteso in senso tecnico, poiché (a parte l’incongruenza di
soddisfarla mediante la pura e semplice presenza di un solo membro,
rappresentativo degli interessi dell’uno o dell’altro ente, in organi
collegiali numerosi, come quelli in parola, composti come sono
rispettivamente di 24 e di 12 membri) è da ritenere che il
coordinamento stesso (quando necessario, secondo affermato dalla
sentenza di questa Corte n. 23 del 1957) richieda, come su questo punto
esattamente osserva la difesa della Regione, la collaborazione di
distinti organi dei due enti, nelle varie forme che valgano a
realizzarla: quali il previo concerto, o il nulla osta, o il parere
favorevole, previsto quest’ultimo dall’art. 2 delle norme di attuazione
per le concessioni di pesca e di saline e per l’esecuzione di opere sul
demanio marittimo e nel mare territoriale. Diversamente da quanto
avviene nel caso in esame nel quale l’intervento del rappresentante
regionale giova piuttosto a compiti di segnalazione o di informazione o
di prospettazione di esigenze della Regione, giovevoli al più adeguato
ed opportuno esercizio delle competenze riservate allo Stato.
Tale essendo la chiara ed univoca portata dell’atto denunciato, il
ricorso in esame deve essere rigettato.
4. – Dall’anzidetta conclusione discende in modo manifesto la
irrilevanza della richiesta subordinata di elevamento, in vi a
incidentale, della questione di illegittimità della legge n. 963 del
1965, la quale detta i criteri per la composizione della commissione
consultiva, prevedendo appunto l’inclusione di un rappresentante della
Regione, alla cui concreta designazione ha poi provveduto la nota
impugnata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato richiedere la designazione di un
rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la
pesca marittima prevista dagli artt. 7 e 8 della legge statale 14
luglio 1965, n. 963, e pertanto rigetta il ricorso proposto dalla
Regione sarda con atto del 6 aprile 1970 per la risoluzione del
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria
di porto di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.