Sentenza N. 177 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
02/12/1970
Data deposito/pubblicazione
02/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof.
PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, e 573, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 maggio 1969 dal pretore di Parma nel procedimento penale a
carico di Petrucci Benvenuto e Ventura Ada, iscritta al n. 267 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.
Udito nell’udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore
Enzo Capalozza.
Nel corso di un procedimento penale per relazione adulterina e
sottrazione consensuale di minore a carico di Benvenuto Petrucci e di
Ada Ventura, iniziato a seguito di querela del marito di quest’ultima,
il pretore di Parma, con ordinanza del 2 maggio 1969, ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 559, terzo comma,
del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
e dell’art. 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli
artt. 29 e 30 della Costituzione.
Sulla prima questione, il pretore osserva che per la relazione
adulterina debbano valere gli stessi principi della sentenza n. 126 del
1968 di questa Corte. Ma, poiché si tratta di reato autonomo rispetto
all’adulterio, non possono estendersi a quello gli effetti di detta
decisione.
Sulla seconda questione, traendo argomento dalla sentenza n. 9 del
1964, nella quale si è affermato che la sottrazione di minore importa
un’offesa che investe tutta la famiglia, asserisce che l’art. 573,
primo comma, del codice penale darebbe luogo a un disparato trattamento
tra i genitori, nei riguardi dei figli minori, col considerare soggetto
passivo del reato il padre e non anche la madre, alla quale soltanto,
tra i due, sarebbe addebitabile la sottrazione consensuale di
minorenne.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 23 luglio 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte.
1. – Sono state denunziate a questa Corte le disposizioni contenute
nell’art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, e nell’articolo 573, primo comma,
dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della
Costituzione.
2. – La prima questione è manifestamente infondata, dappoiché con
sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 la Corte ha già dichiarato
l’illegittimità costituzionale della disposizione ora denunziata,
concernente la relazione adulterina (a seguito di che, la medesima
questione è stata pure dichiarata manifestamente infondata con
successive ordinanze n. 31 del 12 febbraio 1970 e n. 103 del 4 giugno
1970 e con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970).
3. – La seconda questione è, invece, da dichiarare inammissibile,
perché irrilevante.
Nella specie, il procedimento penale di che trattasi, iniziato a
seguito di querela del marito contro la moglie, riguarda la sottrazione
consensuale di un minore ultraquattordicenne.
Invero, il pretore, nell’ordinanza, afferma, in modo generico, che
il giudizio di merito non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione in esame, partendo dal presupposto che il
fatto commesso dalla madre rientri nel trattamento giuridico – penale
del citato art. 573 e ritenendo costituzionalmente illegittimo che
analogo trattamento non sia previsto nella correlativa ipotesi in cui
sia il marito a sottrarre il minore alla madre.
Tuttavia, qualora la tesi dell’incostituzionalità venisse accolta
sotto il profilo della esclusiva addebitabilità alla madre, la
relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso
concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la
sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la
punibilità della madre per la sottrazione del figlio minore al padre.
4. – Resta affidata al magistrato ordinario l’interpretazione della
norma, come ha fatto la Cassazione penale, con sua sentenza del 24
ottobre 1967.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 559, terzo comma, del codice penale, già
dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli
artt. 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.