N. 179 del 1980
Data generale
22/12/1980
Data deposito/pubblicazione
22/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
1975, n. 764, recante “Soppressione dell’ente ” Gioventù Italiana “”,
promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 16 febbraio
1976, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 9
del registro ricorsi 1976.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l’avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Lazio e l’avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
1. – La Regione Lazio ha proposto ricorso – notificato il 16
febbraio e depositato il 26 febbraio 1976 – per promuovere questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 secondo comma (con
particolare riferimento all’allegata tabella A), 3, primo e secondo
comma, 6 e 7 della legge statale 18 novembre 1975, n. 764, soppressiva
dell’ente “Gioventù Italiana”.
Trasferendo alle Regioni il personale dell’ente soppresso, la legge
impugnata avrebbe leso l’autonomia regionale in materia di ordinamento
degli uffici. Per meglio dire, il trasferimento si giustificherebbe, in
base al principio che “il personale segue i beni”, quanto ai dipendenti
che prestavano servizio nelle sedi e nelle attrezzature periferiche.
Quanto invece al personale della sede centrale, la misura adottata
risulterebbe “priva di qualsiasi razionalità”, dal momento – si
osserva – che “i beni fondamentali, corrispondenti alla organizzazione
centrale (unitamente ad alcuni beni periferici) sono stati trasferiti
non alle Regioni, bensì allo Stato”.
In altre parole, ciò che il ricorso censura “è il trasferimento
di detto personale alle Regioni complessivamente considerate”, là dove
non sussista una “causa oggettiva”, rappresentata in concreto dal
parallelo trasferimento dei beni. Ma nel caso della Regione Lazio, il
mancato passaggio dei beni di cui alla tabella A determinerebbe una
specifica ragione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 3
Cost. Precisamente nel Lazio, difatti, i beni e le attrezzature già
spettanti alla “Gioventù italiana ” (che coinciderebbero, in sostanza,
con quelli elencati nella tabella A) avrebbero formato oggetto di una
riserva allo Stato.
Infine, a ciò si aggiungerebbe l’autonoma illegittimità degli
artt. 6 e 7 della legge in esame, che inciderebbero sullo stato
giuridico ed economico del personale regionale, disciplinando
situazioni che solo la Regione potrebbe regolare.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nel
giudizio, chiedendo invece che la Corte respinga il ricorso.regionale.
Nelle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato, si richiama in tal
senso la sentenza n. 243 del 1974, con cui questa Corte avrebbe dedotto
dall’ottava disposizione transitoria costituzionale l’esigenza che al
passaggio dei beni e delle funzioni statali alle Regioni corrisponda,
anche in materie diverse da quelle elencate nell’art. 117 Cost., il
passaggio del relativo personale. Lo stesso principio, inteso ad
evitare “una indiscriminata moltiplicazione dei dipendenti pubblici”,
consentendo l’utilizzazione di un personale già sperimentato, varrebbe
nei riguardi di enti pubblici nazionali, quale la “Gioventù italiana”.
Alla medesima logica s’informerebbe anche la previsione del
passaggio alle singole Regioni di quota parte del personale della sede
centrale: il quale non andrebbe comunque confuso con il personale
“addetto ai beni ceduti”.
1. – La Regione Lazio ha promosso, impugnando la legge statale 18
novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell’ente “Gioventù
italiana”), tre ordini di questioni di legittimità costituzionale.
In primo luogo, il ricorso regionale censura le disposizioni che
hanno trasferito alla Regione parte del personale già posto alle
dipendenze dell’ente soppresso. Stando alle premesse del ricorso,
l’impugnazione parrebbe coinvolgere tanto il primo quanto il secondo
comma dell’art. 3, disciplinanti – rispettivamente – il trasferimento
del personale in servizio presso le sedi periferiche e quello del
personale pertinente alla sede centrale della “Gioventù italiana”; ma
le argomentazioni del ricorso insistono – in realtà – sui soli
dipendenti della sede centrale, considerando lesivo dell’art. 117
(nonché dell’ottava disp. trans. Cost.) il fatto che un tale
personale sia stato trasferito, laddove lo Stato avrebbe trattenuto,
con particolare riguardo alla Regione Lazio, i corrispondenti beni
immobili elencati nella tabella A, allegata alla legge n. 764 del 1975.
In secondo luogo, il ricorso prospetta – in via alternativa –
l’illegittimità del capoverso dell’art. 2, nella parte in cui riserva
allo Stato “i beni individuati nella tabella A “. Da un lato, infatti,
il mancato trasferimento dei beni stessi dalla “Gioventù italiana ”
alle Regioni si dimostrerebbe contrastante con l’art. 117 Cost., se
correlato al trasferimento del rispettivo personale; d’altro lato, esso
determinerebbe “una specifica causa di incostituzionalità, per
disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Cost., nei confronti
della Regione Lazio”, che sarebbe stata in questo senso privata dei
mezzi materiali per far fronte ai compiti già svolti dall’ente
soppresso.
In terzo luogo, il ricorso considera “autonomamente illegittime ” –
per invasione della competenza regionale in tema di stato giuridico ed
economico del personale della Regione – le disposizioni degli artt. 6 e
7 della legge impugnata, sul trattamento assistenziale e di quiescenza
del personale trasferito.
2. – Ma la prima questione deve ritenersi non fondata, sotto
entrambi i suoi aspetti.
Circa il personale dipendente dalle sedi periferiche della
“Gioventù italiana”, lo stesso ricorso riconosce che “il trasferimento
può giustificarsi”, in vista del principio per cui ” il personale
segue i beni “. Né la difesa regionale ha approfondito l’assunto,
adombrato ipoteticamente nella parte iniziale del ricorso, che l’ottava
disposizione transitoria costituzionale debba essere – letteralmente –
riferita al solo passaggio di funzionari e dipendenti dello Stato
inteso in senso stretto, ad esclusione degli altri enti pubblici.
Piuttosto, le argomentazioni della Regione ricorrente sottolineano
l’esigenza che il passaggio sia sorretto da un “idoneo fondamento”:
riscontrabile per il personale delle sedi periferiche, ma invece
carente per l’attribuzione del ” personale centrale”, in quanto non
collegata al trasferimento dei beni cui tali dipendenti sarebbero stati
specificamente addetti.
Senonché, su questo punto, il ricorso cade in un equivoco
interpretativo, dal momento che il personale della sede centrale
dell’ente ” Gioventù italiana ” – trasferito per effetto dell’art. 3,
secondo comma – differiva nettamente dal personale addetto ai singoli
beni, che era comunque al servizio delle sedi periferiche, sia che si
trattasse del patrimonio passato alle Regioni, sia che venissero in
questione i beni individuati nella tabella A. Di più: disponendo che
il personale della sede centrale ” viene trasferito alle regioni in
misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni
ceduti”, il secondo comma dell’art. 3 (letto in collegamento con il
primo comma) non contraddice ma anzi riafferma il principio di
eguaglianza nel trasferimento del personale statale, o di altri enti
pubblici, alle amministrazioni regionali: quanto minore è la quota dei
beni ceduti, della quale ciascuna Regione sia destinataria, di tanto si
riduce – infatti – la quota del personale della sede centrale, che va
trasferita alla Regione stessa.
In altre parole, l’art. 3, secondo comma, della legge numero 764
del 1975 non ha nulla in comune con l’art. 18, quinto comma, del d.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1036 (sullo scioglimento di enti operanti nel
settore edilizio). Quest’ultima disposizione è stata annullata dalla
Corte – con la sentenza n. 243 del 1974 – appunto perché individuava
nella Regione Lazio l’unica Amministrazione regionale destinata a
vedersi trasferire il personale degli enti edilizi. Viceversa, alla
base della disposizione attualmente impugnata sta l’intento – messo in
evidenza nel corso dei lavori preparatori – di suddividere
proporzionalmente fra tutte le Regioni interessate i vantaggi inerenti
al trasferimento dei beni e gli oneri determinati dal trasferimento del
personale addetto alla sede centrale della ” Gioventù italiana”.
3. – L’infondatezza della premessa sulla quale si regge
l’impugnativa dell’art. 3, secondo comma, svuota la parallela
impugnativa promossa – alternativamente – quanto alla tabella A di cui
al capoverso dell’art. 2. In questo stesso senso, infatti, non è
sostenibile la tesi che il mancato trasferimento di determinati beni
sia stato accompagnato dal passaggio del relativo personale, e debba
perciò ritenersi illegittimo.
Tuttavia, la Regione Lazio ha impugnato la tabella A (contenente
l’elenco dei ” beni immobili di proprietà della Gioventù italiana
trasferiti allo Stato ai sensi dell’art. 2″), anche in vista della
pretesa discriminazione cui sarebbe stata ingiustamente sottoposta, al
confronto con i trasferimenti del patrimonio immobiliare della ”
Gioventù italiana”, operati a favore di altre Regioni. Ma tale motivo
del ricorso, così formulato, si rivela inammissibile.
Vero è che ben undici dei quattordici beni (o complessi di beni),
individuati nella tabella A, sono localizzati nel Lazio, ed anzi
situati nella città di Roma. Ma si tratta di beni eterogenei, le cui
destinazioni erano molto diverse, già prima che l’ente in questione
fosse stato soppresso: basti pensare – da un lato – alle attività
musicali che si svolgevano e si svolgono mediante l’Auditorium presso
il Foro italico e – d’altro lato – alle attività sportive organizzate
dal CONI, cui sono strumentali lo Stadio olimpico, le piscine del Foro
italico, gli attigui campi di tennis, e via discorrendo. Ora, la
Regione ricorrente non precisa sotto quali profili la riserva di simili
beni a favore dello Stato verrebbe a porla in una situazione
d’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni;
e meno ancora chiarisce a quali titoli, e con quali conseguenze, il
legislatore statale avrebbe invece dovuto trasferirle i beni stessi, in
applicazione dell’art. 117 Cost. Perciò va dichiarata
l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
specificamente proposta nei riguardi della tabella A, allegata alla
legge n. 764 del 1975.
4. – Fondata si palesa, invece, l’impugnazione degli artt. 6 e 7
della legge che ha soppresso la ” Gioventù italiana”.
Per meglio dire, alcune fra le disposizioni contenute in questi
articoli non si prestano ad esser censurate, per invasione della
competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale
addetto alla Regione: sia perché si tratta di una disciplina che
riguarda il trattamento assistenziale e di quiescenza dei dipendenti
trasferiti dalla ” Gioventù italiana”, quanto al periodo precedente il
trasferimento (come si verifica per la seconda frase dell’art. 6, primo
comma, ovvero per l’ultima parte del capoverso dell’art. 7); sia
perché si tratta di norme concernenti l’avvenire, ma riferite al solo
personale trasferito allo Stato (come si riscontra – per esempio – nel
secondo Comma dell’art. 6). Ma altre disposizioni concernono invece –
senza dubbio – il trattamento di pensione, l’assistenza malattie e
l’indennità di buonuscita, relativi al periodo di servizio da prestare
presso ciascuna Regione, successivamente al passaggio dei dipendenti
interessati. E questo, in particolar modo, il caso della prima frase
del comma iniziale dell’art. 6 (” Il personale trasferito alle regioni
è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L.”),
come pure della prima frase del comma iniziale dell’art. 7 (“Il
personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell’assistenza
malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L.”): dove il legislatore
non ha avuto cura di fare testualmente salva l’ipotesi che le singole
Regioni disponessero diversamente, nell’esercizio della potestà
legislativa sull’ordinamento dei propri uffici e sul trattamento del
proprio personale.
Ciò che più conta, gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975
non hanno eccettuato nemmeno l’ipotesi che le Regioni avessero già
legiferato in materia, dettando apposite norme relative al regime
assistenziale e di quiescenza di tutto il personale regionale,
suscettibili dunque di applicarsi – anche in termini diversi da quelli
previsti nelle disposizioni impugnate – allo stesso personale loro
trasferito dalla ” Gioventù italiana ” Ma precisamente in questa
situazione si trovava la Regione Lazio, almeno per quanto riguarda
l’art. 80 primo comma della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20,
sostituito dall’art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1974, n. 17:
che nel testo originario prevedeva genericamente l’iscrizione del
personale regionale, ” ai fini del trattamento di quiescenza, delle
prestazioni assistenziali e previdenziali, ad idonei Enti”, con i quali
sarebbe stata stipulata ” apposita convenzione”; mentre il testo
inserito dalla legge n. 17 del 1974 dispone in modo specifico che il
personale stesso venga iscritto alla C.P.D.E.L., ” ai fini del
trattamento pensionistico”, all’E.N.P.D.E.D.P., ” ai fini della
erogazione dell’assistenza malattie”, all’I.N.A.D.E.L., ” ai fini del
trattamento di fine servizio”.
Su tutti questi punti, allorché la legge n. 764 del 1975 è
entrata in vigore, la legislazione del Lazio dettava pertanto una
compiuta disciplina, la fonte della quale non poteva e non può essere
legittimamente novata dal legislatore statale ordinario, non solo nella
parte in cui le norme dettate dalla legge stessa si discostano dalle
corrispondenti norme regionali già vigenti, ma anche nella parte in
cui – sostanzialmente – esse ne ripetono le disposizioni. Di
conseguenza, va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt.
6 e 7 della legge che ha soppresso la ” Gioventù italiana”, in quanto
regolano il periodo di servizio che il personale trasferito dall’ente
in questione è destinato a prestare presso la Regione Lazio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975, n.
764 (sulla soppressione dell’ente ” Gioventù italiana”), promossa
dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui ”
beni immobili di proprietà della Gioventù italiana trasferiti allo
Stato”) della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio con
il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della
legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l’ipotesi che
sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio – ai fini del
trattamento di pensione, dell’assistenza malattie e della buonuscita –
circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle
dipendenze della Regione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ONONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere