Sentenza N. 182 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1980
Data deposito/pubblicazione
22/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv.
ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di Milano, nell’incidente di
esecuzione proposto da Sciancalepore Giovanni, iscritta al n. 493 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
In sede di incidente d’esecuzione promosso da Sciancalepore
Giovanni avverso un ordine di carcerazione conseguente a condanna
pronunciata dal pretore di Milano, il pretore stesso, con ordinanza in
data 5 giugno 1978, ha rilevato: che la sentenza di condanna era stata
appellata sia dall’imputato, presente, che dal difensore; che, dato
regolare avviso di deposito della sentenza, non erano stati presentati
i motivi; che conseguentemente, con ordinanza 25 luglio 1977, l’appello
era stato dichiarato inammissibile. Di tale ultima ordinanza, l’avviso
all’imputato è stato notificato nei modi “di cui all’art. 169, commi
primo e terzo, c.p.p., con consegna di copia dell’atto al portiere, che
sottoscrisse l’originale. Al destinatario fu inviato a mezzo lettera
raccomandata il prescritto avviso dell’avvenuta notifica, ma
quest’ultimo avviso fu restituito al mittente per assenza
dell’interessato, senza che l’ufficio postale competente lo trattenesse
per la giacenza di gg. 10, dopo avere dato il preventivo relativo
avviso”.
Su tale forma di notificazione – dalla cui validità dipende la
formazione del giudicato e quindi la decisione sull’incidente
d’esecuzione – il pretore solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen.,
nell’interpretazione data dalla Corte di cassazione (sez. 6, sent. 2-7-1975, in Giust. pen. 1977, III, 89). Ritenuta l’applicabilità alle
notifiche ex art. 169 c.p.p., delle disposizioni che regolano la
distribuzione della corrispondenza ordinaria (artt. 26 e segg. r.d. 18
aprile 1940, n. 689), la Corte di cassazione ne ha tratto la
conseguenza che “in caso di assenza del destinatario della
raccomandata, presumendosi in via assoluta il rifiuto tacito del plico
da parte del medesimo, questo è restituito subito al mittente, come
prescrive l’art. 40, comma secondo, r.d. 18 aprile 1940, n. 689 per la
corrispondenza ordinaria (senza avviso e periodo di giacenza previsto,
invece, per le notifiche a mezzo della posta degli atti giudiziari). A
tale stregua, la Cassazione considera come legalmente ricevuto non solo
il plico rifiutato espressamente dal destinatario, ma anche quello non
potuto consegnare per sua assenza”.
Secondo il giudice a quo, simili conclusioni “sembrano contraddire
con i principi espressi della Corte costituzionale. Questa, in
sostanza, ha ritenuto l’art. 169, commi terzo e quinto, in contrasto
con gli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, perché come
in precedenza formulati non garantivano la ricezione effettiva
dell’atto notificato da parte del destinatario, cioè a dire la
“conoscenza reale” dello stesso da parte dell’interessato, in modi e
tempi tali da assicurargli, anche in relazione ai brevissimi termini
per l’impugnazione, l’esercizio concreto ed effettivo della sua difesa.
La teoria del rifiuto tacito, non sorretta da alcuna norma
positiva, non appare armonizzarsi con le esigenze di tutela delle
garanzie della difesa fatte proprie dalla Corte costituzionale. Si
pensi al soggetto che, allontanatosi con la propria famiglia anche per
poche ore (o per uno o più giorni) dalla propria abitazione,
rendendosi così assente, si veda recapitare l’avviso di cui all’art.
169 c.p.p. durante tale assenza e che non ne prenda quindi conoscenza
reale (dato che questo, ai sensi dell’art. 40 r.d. 18 aprile 1940, n.
689 deve essere subito restituito al mittente in assenza del
destinatario). Certamente questo soggetto non sarà posto in grado di
avvalersi degli strumenti di difesa assicuratigli dall’ordinamento, nei
sensi e nei modi precisati dalla Corte costituzionale, quando ha
previsto come elemento essenziale della notifica la ricezione
dell’avviso raccomandato.
La Corte di cassazione, inoltre, non sembra aver tenuto conto che
le norme regolanti la distribuzione della posta ordinaria non prevedono
tra le persone abilitate a ricevere una raccomandata il portiere, ma il
solo destinatario in persona o il suo rappresentante, mandatario o
delegato nel caso di raccomandata con ricevuta (art. 36 r.d. 18 aprile
1940, n. 689), e solo le persone di famiglia o conviventi e i direttori
di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili ove i
destinatari siano alloggiati, o addetti per le corrispondenze
raccomandate (art. 37 r.d. cit.). Cosicché, in caso di assenza anche
breve del destinatario e delle persone abilitate a riceverlo, neppure
il portiere potrebbe avere l’avviso, con il risultato certo che
l’interessato non avrebbe notizia concreta e reale di questo”.
Il dubbio d’incostituzionalità non sarebbe eliminato – osserva
infine il pretore – nemmeno ad accogliere l’orientamento di altre
recenti sentenze della Cassazione, secondo cui agli avvisi di cui
all’art. 169 sarebbero applicabili le norme per le notifiche degli atti
giudiziari a mezzo posta. “Anche tali pronunce partono dal presupposto
di ritenere l’assenza dello imputato dalla sua abitazione come rifiuto
tacito a ricevere la raccomandata, dato che sia l’art. 8 del r.d. 21
ottobre 1923, n. 2393, sia l’art. 175 r.d. 18 aprile 1940, n. 689,
prevedono solo il rifiuto espresso. A siffatta premessa si collega la
conseguenza di reputare come perfezionativo della notifica o il solo
periodo di giacenza (Cass. Sez. 5 22 aprile 1955 – 130668; Cass. Sez.
VI 21 aprile 1977 – 136966) o assieme a quello l’avviso di giacenza
(Cass. IV 23 gennaio 1976 – 132028; Cass. Sez. VI 22 settembre 1977 –
136741), secondo quanto prescritto dalle norme citate.
E appena il caso di osservare che i termini del problema non
cambiano poiché anche questa seconda interpretazione parte dalla
teoria del rifiuto tacito, sulla quale si appuntano i dubbi di
costituzionalità”.
1. – Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen. interpretato nel
senso che l’avviso (previsto dal terzo comma) dell’avvenuta
notificazione a mani del portiere debba essere recapitato secondo le
norme sulla distribuzione della corrispondenza ordinaria (art. 26 e
segg. r.d. 18 aprile 1940, n. 689) e comunque nel senso che l’assenza
del destinatario, quand’anche si ritenessero invece applicabili le
norme sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio
postale (r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393), viene equiparata al rifiuto a
ricevere l’atto, con la conseguente restituzione del plico al mittente.
Una tale disciplina contrasterebbe, secondo il pretore di Milano,
con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, presumendo il rifiuto del
destinatario (imputato non detenuto) a ricevere la raccomandata anche
quando costui (ed i suoi familiari con lui conviventi o gli altri
soggetti abilitati a ricevere il plico) siano (temporaneamente)
assenti, si frustrerebbe lo scopo cui è preordinato l’invio della
raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione a mani
del portiere, quale elemento integrante e sostanziale di una tale
notificazione: vale a dire la “conoscenza reale” dell’atto, così
notificato, da parte del destinatario.
La questione non è fondata.
2. – Questa Corte ha avuto modo di ribadire, decidendo altra
questione proposta dal medesimo giudice (Ord. 333/78, sentenza n. 181
del 1980) che le notificazioni tendono a “portare il contenuto
dell’atto nell’effettiva sfera di conoscibilità dell’interessato” e
che, quindi, sono legittime le forme di notificazione rispondenti “a
criteri tali da realizzare il maggior numero di probabilità che si
verifichi la conoscenza reale dell’atto da parte del destinatario”
(sent. n. 170 del 1976).
A questi criteri risponde la forma di notificazione prevista
dall’art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen., là dove si
prescrive che alla consegna di copia dell’atto a mani del portiere si
accompagni l’invio al destinatario della raccomandata contenente la
notizia della notificazione in quel modo avvenuta. Ciò soprattutto,
quando si ricordi che con la citata sentenza n. 170 del 1976 questa
Corte ha dichiarato quella comunicazione “elemento integrante e
sostanziale” della notificazione stessa.
3. – La disposizione di cui all’art. 169, terzo comma, cod. proc.
pen., prescrivendo che la notizia sia data al destinatario a mezzo di
lettera raccomandata, rinvia, ovviamente, per quanto attiene ai modi di
recapito, e all’individuazione dei soggetti cui quella lettera può
essere consegnata, alle norme che disciplinano il servizio postale,
norme che, relativamente ai soggetti in questione, non si differenziano
punto, sia che si tratti di lettera raccomandata sia che si tratti di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il problema specifico posto dall’ordinanza di rimessione riguarda
però, l’ipotesi in cui la lettera raccomandata (con o senza ricevuta
di ritorno) non si sia potuta consegnare per assenza del destinatario e
delle altre persone abilitate a riceverla in sua vece.
Tale ipotesi è prevista dalla normativa in vigore per il recapito
della corrispondenza ordinaria. Precisamente, l’art. 40 del codice
postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936,
n. 645, e successive modificazioni, statuendo che “le corrispondenze
raccomandate e assicurate provenienti dall’interno della Repubblica che
non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti sono aperte”
ecc. pone in modo chiaro come conseguenza dell’impossibilità di
recapitare la corrispondenza l’obbligo di restituirla al mittente. Ciò
trova riscontro in quanto disposto dall’art. 40, ultimo comma, del r.d.
18 aprile 1940, n. 689, ai sensi del quale le corrispondenze
(ordinarie) che per qualunque ragione non si siano potute recapitare
“debbono essere rimandate senz’altro al mittente”, mentre analoga
disposizione è contenuta nel successivo articolo 176, applicabile alle
notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale (e
cioè a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), che prescrive
la restituzione al mittente, a corso di posta del plico non potuto
consegnare per cambiamento di domicilio o di residenza del destinatario
o per irreperibilità di esso.
Il dato normativo porta quindi a distinguere il rifiuto espresso
dal destinatario o dagli altri soggetti abilitati a ricevere la
raccomandata (senza o con ricevuta di ritorno), che presuppone la
reperibilità e la presenza di uno di costoro al momento del recapito
ed esige l’annotazione del rifiuto (articoli 40 e 175 r.d. n. 689 del
1940), dalla impossibilità di effettuare il recapito per qualsivoglia
motivo e quindi anche per l’assenza di tutti i soggetti cui la
corrispondenza in questione può essere recapitata (artt. 40, terzo
comma, e 176 r.d. citato).
4. – Gli adempimenti ulteriori cui gli agenti postali sono tenuti
nei casi di assenza delle persone abilitate a ricevere le raccomandate
di che trattasi sono desumibili dalla normativa vigente, pur di non
agevole sistemazione, che, per il disposto dell’art. 344, ultimo comma,
del codice postale, e dell’art. 2 del r.d. 18 aprile 1940, n. 689
(portanti abrogazione delle sole disposizioni contrarie o incompatibili
con le norme in essi contenute), comprende anche il regolamento del
1901 (r.d. 10 febbraio 1901, n. 120) integrato con le istruzioni per il
servizio delle corrispondenze postali interne od internazionali emanate
il 31 luglio 1908 dal Ministro delle poste e dei telegrafi Schanzer,
tutt’ora in uso da parte dell’amministrazione postale.
Se ne ricava che la corrispondenza non potuta recapitare viene di
norma portata per due volte ai recapiti designati (articolo 44 r.d. n.
120 del 1901) mentre gli uffici hanno l’obbligo di avvertire con
apposito modulo, tra gli altri, i destinatari “di corrispondenza
portata a domicilio due volte e non consegnata per assenza del
destinatario o per non aver trovato persona idonea a riceverla in luogo
e vece del destinatario medesimo”(art. 862 lett. f) delle istruzioni
del 19Q8) ripetendo tale avviso, spedito questa seconda volta in
raccomandazione, trascorsi due giorni, dall’invio del plico (ibidem
art. 864, secondo comma) e pone l’obbligo dell’impiegato di “adoperare
tutti i mezzi possibili per rintracciare il destinatario e il mittente
ed avvertirlo della giacenza della corrispondenza”. L’avviso di
giacenza è, inoltre, presupposto dall’art. 112 del r.d. n. 689 del
1940, mentre è previsto esplicitamente dal successivo art. 201. In
parallelo l’art. 175 del medesimo r.d., per le sole ipotesi però di
rifiuto espresso di ricevere il plico raccomandato con ricevuta di
ritorno a mezzo del quale viene effettuata la notificazione, prescrive
che sia lasciato avviso presso il destinatario del deposito del plico
stesso presso l’ufficio postale per un periodo di giacenza di dieci
giorni, ma stabilisce altresì che, fatta menzione del rifiuto
sull’avviso di ricevimento, subito recapitato al mittente, la
notificazione si ha per eseguita.
5. – Non spetta a questa Corte stabilire quale normativa e a quale
effetto vada applicata per il recapito della lettera raccomandata
prevista dall’art. 169, terzo comma, cod. proc. pen. Il giudice a quo
dà conto dei diversi orientamenti sin qui manifestati dalla Corte di
cassazione, che ha ritenuto applicabili talvolta le disposizioni
regolanti il recapito della corrispondenza ordinaria, tal’altra quelle
disciplinanti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del
servizio postale.
Spetta invece a questa Corte verificare se l’inoltro delle
raccomandate di cui all’art. 169, terzo comma, cod. proc. pen., quale
che sia la disciplina normativa ritenuta pertinente, quando non sia
possibile la consegna del plico per assenza del destinatario e delle
altre persone idonee a riceverlo, di talché la raccomandata stessa
viene restituita all’ufficiale giudiziario mittente, integri la
notificazione avvenuta mediante consegna di copia al portiere, in modo
costituzionalmente corretto.
La risposta deve essere positiva, in aderenza ai principi sopra
richiamati al punto due. Invero, la disposizione di legge denunziata
vuole integrare la notificazione effettuata a mani del portiere dando
“al destinatario una maggiore possibilità di conoscenza dell’avvenuta
consegna” (sent. n. 77 del 1972).
L’uso del mezzo postale, con le particolari garanzie che circondano
la distribuzione dei plichi raccomandati, è tutto quanto il
legislatore può fare, perché abbia a verificarsi il maggior numero di
probabilità che la notizia della notificazione avvenuta a mani del
portiere giunga nella sfera di effettiva conoscibilità
dell’interessato. Non si può fare carico al legislatore di ovviare
all’assenza del destinatario e degli altri soggetti idonei a ricevere
il plico, mentre se la validità di una notificazione effettuata a mani
del portiere fosse condizionata dalla presenza o meno nei luoghi
previsti dall’art. 169 delle persone cui può essere consegnata la
raccomandata, si rimetterebbe alla discrezionalità degli interessati
l’integrazione o meno della notificazione stessa.
Del resto, se si volesse accedere all’opposta tesi, il risultato
non sarebbe certo tale da offrire maggiori garanzie difensive, perché
all’imputato che risultasse e venisse dichiarato irreperibile le
notificazioni andrebbero effettuate nel modo previsto dall’art. 170
cod. proc. pen.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 169, primo e terzo comma, cod. proc. pen. sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Milano
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere