Sentenza N. 183 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1976
Data deposito/pubblicazione
22/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
secondo comma, in relazione all’art. 170, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1973 dal
giudice istruttore del tribunale di Padova nel procedimento penale a
carico di Risaliti Lozere ed altri, iscritta al n. 124 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 126 del 15 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio dell’8 aprile 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
1. – In un procedimento penale a carico di Lozere Risaliti, il
giudice istruttore del tribunale di Padova rilevato in premessa che
l’imputato dimorante all’estero in luogo noto (ove già gli era stato
recapitato avviso di procedimento) aveva fatto pervenire nomina di un
difensore di fiducia del foro di Firenze, senza, però, provvedere a
dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato; e ritenuto
che, conseguentemente, in tale situazione, ex art. 177 bis cpv. cod.
proc. pen., doveva, comunque, emettersi (per la notifica dell’emanando
mandato di comparizione e degli atti penali successivi) il decreto
previsto dall’art. 170 cod. proc. pen. e che, inoltre, doveva nel
decreto stesso nominarsi (per la successiva comunicazione dell’avviso
perfezionativo della notifica) un difensore di ufficio “nel luogo in
cui si procede” (essendo, nella previsione della richiamata norma
dell’art. 170, tale nomina inderogabilmente prescritta “anche quando
l’imputato è provvisto di proprio difensore, ma fuori del luogo in cui
si procede”) – con ordinanza 13 giugno 1973, ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata ed ha, quindi (di ufficio), sollevato
“questione di legittimità costituzionale dell’art. 177 bis cpv. cod.
proc. pen. in relazione all’art. 170 cpv. cod. proc. pen. nella parte,
appunto, in cui quest’ultimo prescrive la nomina di un difensore
all’imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si procede”.
Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la normativa impugnata
violi, innanzi tutto, il precetto della eguaglianza (art. 3 della
Costituzione), implicando – nei confronti degli imputati irreperibili e
di quelli ad essi equiparati – una “arbitraria limitazione alla
generale facoltà di una efficace designazione di difensore in
qualunque luogo esso si trovi”.
Anche il precetto dell’art. 24 della Costituzione è sembrato,
d’altra parte, al giudice a quo, vulnerato (relativamente al principio,
in particolare – in esso implicitamente contenuto – di “prevalenza
della difesa fiduciaria su quella ufficiosa”); giacché verrebbe, nella
specie, appunto, a determinarsi un “sostanziale estraneamento del
difensore di fiducia da attività processuali di cui avrebbe diritto di
avere notizia”, e cio in conseguenza della mera circostanza di non
trovarsi nel luogo in cui si procede.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione
di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – L’ordinanza di rinvio investe questa Corte della questione se
sia costituzionalmente legittimo, o no, l’articolo 177 bis, cpv., del
codice di procedura penale “in relazione al richiamato art. 170 cpv.
stesso codice e per la parte in cui quest’ultimo prescrive la nomina di
un difensore all’imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si
procede”.
Il dubbio di legittimità è sollevato in relazione alla
fattispecie di imputato residente all’estero in luogo noto, nei cui
confronti, per la mancata elezione od indicazione del domicilio in
Italia, va emesso il decreto di irreperibilità ex art. 170 cod. proc.
pen., con conseguente nomina di un difensore di ufficio, per non essere
quello di fiducia, in precedenza indicato, “nel luogo in cui si
procede”. Ed è formulato con riferimento ai parametri di cui agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice a quo motiva l’ipotizzata violazione, quanto all’art. 3,
sul rilievo della “arbitraria limitazione che la normativa impugnata
apporterebbe alla generale facoltà di una efficace designazione di
difensore in qualunque luogo esso si trovi”; e, quanto all’art. 24, in
considerazione del “sostanziale estraneamento del difensore di fiducia
da attività processuali di cui avrebbe diritto di avere notizia”, che
verrebbe a determinarsi (in conseguenza della mera circostanza del non
essere nel luogo in cui si procede) in contrasto con il principio di
“prevalenza della difesa fiduciaria su quella ufficiosa”.
2. – La questione non è fondata.
La nomina all’imputato (anche se questo abbia un proprio difensore
di fiducia altrove residente) di un difensore di ufficio “nel luogo in
cui si procede” è prescritta al fine della comunicazione a
quest’ultimo dell’avviso di deposito nella cancelleria degli atti da
notificarsi a seguito del decreto di irreperibilità ex art. 170 cod.
proc. pen., l’emissione del quale nei confronti dell’imputato che si
trovi all’estero in luogo noto, e non abbia, però, in Italia eletto od
indicato domicilio, discende dall’art. 177 bis, cpv., cod. proc. pen.:
per la parte de qua già riconosciuto legittimo con sentenza della
Corte n. 178 del 1974. È da escludere che la detta nomina contrasti
con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
È decisivo, al riguardo, il rilievo che le notificazioni al cui
compimento è preordinato il congegno previsto dal citato articolo 170
riguardano, non già atti di cui il difensore abbia diritto di avere
conoscenza in proprio, sibbene atti che all’imputato direttamente si
rivolgono.
Ora – per l’ipotesi di irreperibilità (come di quella, per quanto
già detto, ad essa equiparata di omessa elezione od indicazione del
domicilio nel territorio nazionale) – dispone, appunto, l’art. 170 cod.
proc. pen. citato che la notifica di atti “all’imputato” sia effettuata
attraverso un procedimento complesso; i cui momenti (parimenti
essenziali) sono rappresentati dal deposito, nella cancelleria
dell’ufficio procedente, della copia dell’atto (a cura dell’ufficiale
giudiziario) e dell'”avviso” del deposito stesso al difensore “senza
ritardo”.
La speditezza che, per esigenze obiettive di celerità del
procedimento, deve caratterizzare l’indicata formalità dell'”avviso”,
postula, come necessaria conseguenza, la presenza in loco del
difensore.
Proprio per realizzare tale presenza, dispone la normativa
impugnata, per il caso che il difensore di fiducia indicato
dall’imputato si trovi in luogo diverso, che sia nominato di ufficio un
difensore nel luogo in cui si procede.
In quanto la nomina del difensore ex officio si inserisce come
elemento essenziale nel peculiare procedimento della notifica agli
irreperibili, adempiendo ad una funzione di rafforzamento della
garanzia di conoscenza dell’atto, resta evidentemente escluso che
ricorra la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione prospettata
nell’ordinanza di rinvio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 177 bis, capoverso, del codice di procedura penale, in
relazione all’art. 170 cpv. dello stesso codice, nella parte in cui
quest’ultimo prescrive la nomina di un difensore all’imputato che non
ne abbia già uno nel luogo in cui si procede, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere