Sentenza N. 184 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1976
Data deposito/pubblicazione
22/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l’applicazione
dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile), promossi con nove
ordinanze emesse il 28 novembre e 6 dicembre 1973 dalla Commissione
provinciale delle imposte di Milano, il 5 giugno 1974 e il 15 gennaio
1975 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sui
ricorsi della società Immobiliare Silvio Pellico, della società
Furrerfer, dell’impresa Mario e Carlo Forzinetti e di Forzinetti
Attilio, iscritte ai nn. 107, 375, 376, 377, 378 e 461 del registro
ordinanze 1974 e ai nn. 479 480 e 481 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15
maggio 1974, n. 289 del 6 novembre 1974, n. 331 del 18 dicembre 1974 e
n. 320 del 3 dicembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Forzinetti Attilio e dell’impresa
Mario e Carlo Forzinetti s.a.s.;
udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano,
udito l’avv. Giovanni Anversa, per Forzinetti Attilio.
Nel corso dei tre procedimenti riuniti, riguardanti la
determinazione del reddito di R.M. cat. A per il 1964 e dell’imponibile
per imposta sulle società per gli anni 1963 e 1964 a carico della soc.
per az. Immobiliare Silvio Pellico – la Commissione provinciale delle
imposte di Milano, Sez. I, con ordinanza 28 novembre 1973, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla
società Silvio Pellico in via subordinata, concernente la legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della
Costituzione – dell’art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento
per l’applicazione dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile) “in
quanto non prevede la perentorietà del termine di trenta giorni per
l’invio del reclamo alla Commissione Distrettuale”.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
15 maggio 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La stessa Commissione Provinciale delle Imposte di Milano, in
diversa composizione, con quattro ordinanze, dal contenuto identico –
emesse il 6 dicembre 1973 nel corso di quattro procedimenti vertenti
tra la società Furrerfer e l’ufficio distrettuale delle imposte di
Legnano e concernenti la determinazione del reddito tassabile di R.M.
cat. B – riteneva rilevante e non manifestamente infondata la medesima
questione (sollevata dalla società Furrerfer in via subordinata)
concernente la legittimità costituzionale – in riferimento agli artt.
3, 23 e 53 della Costituzione – dell’art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n.
560 “quando non prevede la perentorietà del termine per l’invio del
reclamo del contribuente alle Commissioni tributarie”.
Le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 6 novembre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte la parte non si è costituita e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso dei procedimenti riguardanti la determinazione del
reddito di R.M. cat. B per gli anni 1965, 1967, 1968, 1969 a carico
dell’impresa Mario e Carlo Forzinetti soc. in accomandita semplice in
liquidazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con
ordinanza 5 giugno 1974, riuniti i procedimenti, riteneva rilevante e
non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla contribuente
in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione – dell’art. 92
r.d. 11 luglio 1907, n. 560 “in quanto non prevede la perentorietà del
termine di 30 giorni per l’invio del reclamo alla Commissione
distrettuale”.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del
18 dicembre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituita l’impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in
liquidazione, con atto 13 gennaio 1975, depositato il 17 gennaio 1975,
chiedendo la “declaratoria di incostituzionalità della norma
criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che,
ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una
pronunzia di tal genere”.
La medesima Commissione tributaria di secondo grado di Milano, in
diversa composizione, con tre ordinanze dal contenuto identico – emesse
il 15 gennaio 1975 nel corso dei tre procedimenti riguardanti
l’accertamento effettuato dall’ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Milano per imposta complementare a carico di Forzinetti
Attilio – riteneva rilevante e non manifestamente infondata la stessa
questione (sollevata dal contribuente in via subordinata) concernente
la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53
della Costituzione, dell’art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, “in
quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per
l’invio del reclamo alla Commissione distrettuale”.
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del
3 dicembre 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituito Forzinetti Attilio con atto 11 giugno 1975,
depositato il 15 giugno 1975, formulando la richiesta di “declaratoria
di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione
datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale
del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere”.
1. – Le ordinanze sollevano la medesima questione, che, pertanto,
può essere decisa con unica sentenza.
2. – È inammissibile per tardività la costituzione in giudizio
dell’impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in liquidazione perché il
deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 17 gennaio 1975,
oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall’art. 25,
secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte, e decorrente dal 18
dicembre 1974, data di pubblicazione dell’ordinanza di rinvio 5 giugno
1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella
Gazzetta Ufficiale.
3. – Le ordinanze in epigrafe sollevano l’identica questione di
legittimità costituzionale dell’art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n.
560, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in
quanto non prevede che il termine di 30 giorni per l’invio del reclamo
contro l’accertamento alla Commissione distrettuale è perentorio.
4.. – La questione è inammissibile poiché la norma censurata è
priva di forza di legge e, quindi, non è compresa tra gli atti che
l’art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità
costituzionale.
Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvò “il regolamento per
l’applicazione dell’imposta dei redditi di ricchezza mobile” ed era,
come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno- 4 luglio 1963,
n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021
(testo unico dileggi per l’imposta di ricchezza mobile). Né tale
natura mutò a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7
agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari,
convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lett. b), del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte
dirette; art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione
del contenzioso tributario. L’art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936 citato,
senza distinguere tra ricorso contro l’avviso di accertamento e contro
la decisione di prima istanza e di appello, dispone genericamente che
“il termine per ricorrere contro l’avviso di accertamento e contro le
decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in
trenta giorni”. Rispetto a tale norma di legge, non impugnata, avente
riferimento al solo contribuente, l’impugnato art. 92 r.d. n. 560 del
1907 non può che essere considerato come norma regolamentare di
esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo
escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al
solo contenuto normativo di essi. Le medesime considerazioni valgono
per gli artt. 288, lett. b), d.P.R. n. 645 del 1958 e 46 d.P.R. n. 636
del 1972 su citati, i quali fanno generico riferimento alle norme
abrogate del r.d. 11 luglio 1907, n. 560. Né l’espressa abrogazione
di alcune norme di tale regolamento e non anche dell’art. 92 può,
ovviamente, indurre a ritenere che tale norma abbia mutato natura di
norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi
giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per
l’applicazione dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta
– in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione – dalla
Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28
novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere