Sentenza N. 188 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1976
Data deposito/pubblicazione
22/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme sulla
consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle
pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal
pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Nespoli
Gianluigi, iscritta al n. 428 dei registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 nel corso di un procedimento
penale a carico di Nespoli Gianluigi, imputato del reato di cui
all’art. 663 bis del codice penale per aver divulgato ciclostilati
senza l’osservanza dell’obbligo, imposto dalla legge 2 febbraio 1939,
n. 374, di consegnarne preventivamente copia alla prefettura ed alla
procura della Repubblica, il pretore di Ancona ha sollevato questione
di legittimità costituzionale delle norme citate per contrasto con gli
artt. 2, 21 e 49 della Costituzione.
Dopo aver premesso che la giurisprudenza ordinaria ritiene
responsabile della violazione dell’art. 663 bis chiunque divulghi
stampati dei quali non siano state consegnate le copie d’obbligo, la
motivazione dell’ordinanza si sofferma prevalentemente sulla violazione
della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che, data la
celerità dei moderni sistemi di comunicazione di massa, ogni ritardo
nella circolazione della stampa che sia causato da obblighi imposti
dalla legge si risolve in una menomazione illegittima del diritto
sancito dall’articolo 21 della Costituzione. Non può ignorarsi,
prosegue il giudice a quo, che in talune circostanze, come quella
verificatasi nel processo suaccennato, vertente su fatti commessi in
Ancona nel periodo degli eventi sismici del gennaio 1972, la previa
consegna di stampati ad uffici dislocati in sistemazioni di fortuna la
cui ubicazione sia difficilmente conoscibile, determina un
rallentamento nella diffusione delle idee col mezzo della stampa, tale
da rendere praticamente inutile la stessa divulgazione degli scritti.
L’ordinanza passa, poi, ad illustrare il contrasto delle norme in
esame con l’art. 2 e con l’art. 49 Cost. da quest’ultimo argomentando
che il rilievo costituzionale attribuito all’attività dei partiti,
quale manifestazione e specificazione del più generale riconoscimento
dei diritti inviolabili dell’uomo, non tollererebbe alcuna imposizione
non costituzionalmente prevista che ostacoli la diffusione delle
opinioni politiche, tenuto conto anche di quanto prescrive il secondo
comma dell’art. 3 della Costituzione (peraltro non espressamente
invocato a parametro in dispositivo). Ciò soprattutto in
considerazione della ciicostanza che le forze politiche tradizionali
possiedono ormai un’ampia disponibilità dei mezzi di comunicazione
più efficaci, mentre i raggruppamenti emergenti, come ad es. i
cosiddetti “extraparlamentari”, dispongono di rudimentali forme di
propaganda tanto che l’obbligo della previa consegna degli stampati
può gravemente compromettere le loro capacità di concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
2. – Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – L’ordinanza del pretore di Ancona solleva questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto risultante dall’art.
663 bis cod. pen. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nel suo
insieme, dal quale si fa discendere la punibilità della divulgazione
di stampati di cui non siano stati consegnati preventivamente gli
esemplari d’obbligo, per contrasto con gli artt. 21, 2 e 49 della
Costituzione.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza
n. 199 del 1972, che la citata legge n. 374 del 1939, nell’imporre
l’obbligo di consegnare copie degli stampati alla prefettura ed alla
locale Procura della Repubblica prima che le pubblicazioni vengano
comunque messe in circolazione, non viola l’art. 21 della Costituzione,
non comportando alcuna restrizione della libertà di manifestazione del
pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee.
Tali considerazioni devono essere confermate ed estese all’art. 663
bis cod. pen., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso
previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata
previamente effettuata la consegna degli esemplari d’obbligo, a norma
della anzidetta legge n. 374 del 1939, e pur se la violazione dell’art.
21 Cost. venga dedotta, questa volta, anche con particolare riguardo
all’ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l’ubicazione degli
uffici ai quali la consegna deve essere fatta, non sia facilmente
conoscibile.
Quest’ultimo argomento, infatti, si palesa privo di fondamento,
considerando che l’obbligo in parola può essere adempiuto, per gran
parte delle pubblicazioni, tra cui quelle di cui sorge questione nella
specie, anche a mezzo della posta, secondo quanto prevede l’art. 1,
quarto comma, della legge, ed espressamente dispone l’art. 10 del r.d.
12 dicembre 1940, n. 2052, contenente il regolamento di attuazione
della legge medesima, non potendosi negare che la capillare
organizzazione di tale pubblico servizio escluda ogni seria difficoltà
di spedizione. Tanto più che lo stesso r.d. n. 2052, all’art. 12,
precisa che l’obbligo s’intende adempiuto al momento della consegna del
plico all’ufficio postale o ferroviario, venendo meno così il
lamentato divario temporale tra la consegna degli esemplari d’obbligo e
la diffusione degli stampati.
2. – Per gli stessi motivi non sussiste il lamentato contrasto con
gli artt. 2 e 49 della Costituzione, di cui si assume la violazione per
il pregiudizio che dall’obbligo in parola deriverebbe allo svolgimento
dell’attività politica, come manifestazione della più generale tutela
dei diritti inviolabili, per quelle formazioni politiche minori che,
non potendo accedere ai grandi mezzi di comunicazione sociale, fanno
particolare assegnamento sulla rapida diffusione delle loro
pubblicazioni.
Ed infatti la rilevata possibilità, contemplata dalla legge, di
avvalersi del servizio postale ed in particolare la riferita
disposizione dell’art. 12 del regolamento comportano che l’obbligo di
consegna può essere adempiuto agevolmente e che l’intervallo di tempo
tra consegna e messa in circolazione sia praticamente trascurabile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 663 bis del codice penale e della legge 2 febbraio 1939, n.
374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o
delle pubblicazioni), proposta, con l’ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere