Sentenza N. 19 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
10/02/1981
Data deposito/pubblicazione
10/02/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/01/1981
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani) convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n.
928, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle
locazioni di immobili urbani) promosso con l’ordinanza emessa il 20
novembre 1979 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente
tra Faggioni Giovanni e Tripaldi Nicola, iscritta al n. 69 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1980 11 Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Con citazione 11 aprile 1978, Giovanni Faggioni, proprietario di
un appartamento in Genova – Pegli, tenuto in locazione da Nicola
Tripaldi, premesso che quest’ultimo, essendo titolare di un reddito
che la dichiarazione IRPEF per il 1975 aveva dimostrato superiore a
lire 9.000.000, non aveva diritto alla proroga di legge, lo conveniva
davanti al pretore di Voltri per sentirsi convalidare la licenza per
finita locazione, che intimava per il 1 agosto 1978 (data di scadenza
del contratto), e ordinare di conseguenza il rilascio dello stabile.
Costituitosi in giudizio, il convenuto (a quanto risulta dagli atti)
eccepiva in via preliminare, in relazione agli artt. 3, 41, terzo
comma, e 47 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della
norma (invocata dall’attore per escludere la proroga della locazione)
dell’art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928,
“nella parte in cui non tiene conto del numero dei componenti la
famiglia del conduttore e dell’eventuale aumento del costo della vita
durante il corso della proroga e della procedura intesa a denegarla”.
All’atto della precisazione delle conclusioni, all’udienza del 15
marzo 1979, di fronte alla richiesta dell’attore (formulata in seguito
alla sopravvenuta legge sull’equo canone) di dichiarazione della
“risoluzione del contratto per finita locazione per la scadenza di cui
all’art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e precisamente per il
1 agosto 1981”, il convenuto, nel confermare la eccezione di
incostituzionalità già sollevata, eccepiva “per gli stessi motivi,
la incostituzionalità della norma recata dall’art. 65 della legge n.
392”.
Il pretore, ritenuto che la eccezione di illegittimità
costituzionale, oltre che rilevante, fosse non manifestamente
infondata, anche se in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,
con ordinanza emessa il 20 novembre 1979, sospeso il giudizio,
disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
affinché volesse dichiarare “se, in relazione all’art. 3 della
Costituzione, esista illegittimità costituzionale delle norme di cui
all’art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928 e 65
della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
Nel motivare il provvedimento di rimessione, il pretore di Voltri
osserva, in punto di rilevanza, che “non essendo contestato il livello
di reddito del convenuto, le norme regolatrici della fattispecie
dedotta in giudizio sono quelle delle quali si assume il contrasto con
talune norme della Costituzione”.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva
che “in assenza della valutazione dei parametri sussidiari della
composizione del nucleo familiare del conduttore e dell’evoluzione del
costo della vita in corso di proroga e in corso di causa, il contrasto
fra le norme impugnate e l’art. 3 della Costituzione per violazione
della condizione di eguaglianza di fronte alla legge per disparità di
condizioni dei conduttori non apprezzabili in giudizio per la non
rilevanza dei mentovati parametri, è ipotizzabile”.
Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e
pubblicazione della ordinanza di rinvio, nessuna delle parti del
giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte
pertanto è stata convocata in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
1. – Il Pretore di Voltri prospetta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre
1977, n. 928 (rectius, dell’art. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre
1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977,
n. 928), e dell’art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
assumendone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione per aver
statuito in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, tenendo conto del solo reddito
del conduttore, senza la concomitante valutazione dei parametri
sussidiari della composizione del suo nucleo familiare, e della
evoluzione del costo della vita in corso di proroga e di causa.
2. – Per quanto concerne l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del
1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 dello stesso anno,
va ricordato che la questione, sotto il profilo della parità di
trattamento di conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur
fruendo dello stesso reddito, non abbiano famiglia, è stata già
dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del
1980, in riferimento a varie norme di proroga succedutesi nel tempo,
tra cui anche quella ora denunciata dal giudice a quo.
Del pari non fondata è stata dichiarata con la richiamata sentenza
n. 132 del 1980 la questione sotto l’altro profilo, della incidenza
negata all’aumento del costo della vita ed alla svalutazione della
moneta, sulla determinazione del reddito del conduttore ai fini della
concessione o meno della proroga. Vero che, per tal verso, la norma
allora denunciata con varie ordinanze dallo stesso Pretore di Voltri,
era l’art. 1, comma 2, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo
modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510: ma
trattasi di norma testualmente identica a quella ora denunciata, e le
ragioni poste allora a base della pronuncia di questa Corte consentono
ora di pervenire pacificamente ad egual conclusione.
Pertanto, non essendo addotti argomenti atti ad indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del 1977,
convertito con modificazioni in legge n. 928 del 1977, prospettata con
riferimento all’art. 3 della Costituzione, va dichiarata
manifestamente infondata.
3. L’ordinanza di rimessione denuncia “per gli stessi motivi”
anche l’art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Questa norma
disciplina in via transitoria l’applicazione della nuova normativa
sulle locazioni ai contratti, relativi ad immobili adibiti ad uso di
abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge (o per
i quali sia in corso procedimento per convalida di licenza o di
sfratto per finita locazione), limitando il suo ambito ai contratti
“non soggetti a proroga”; mentre, per quelli “soggetti a proroga”
secondo la preesistente legislazione, provvedono i precedenti articoli
da 58 a 64 della stessa legge.
Ma il denunciato art. 65 non fa verun riferimento al reddito del
conduttore, che, peraltro, non assume rilievo nemmeno nelle
disposizioni richiamate in detta norma, e comprese nella disciplina
apprestata in via ordinaria dalla stessa legge sull'”equo canone”.
Né il giudice a quo chiarisce in quale senso i motivi addotti a
sostegno del prospettato dubbio sulla legittimità costituzionale
dell’altra norma denunciata (che disponeva la proroga limitatamente ai
contratti stipulati con conduttori aventi un reddito complessivo netto
non superiore ad otto milioni di lire) possano suffragare egual dubbio
per l’art. 65, sotto alcuno dei profili ricordati nel precedente
paragrafo.
Pertanto, la questione, relativamente all’art. 65 della legge 27
luglio 1978, n. 392, va dichiarata inammissibile, non avendo il
giudice a quo adeguatamente ottemperato al precetto dell’art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all’autorità
giurisdizionale remittente di precisare “i termini ed i motivi” posti
a base dell’ordinanza con cui la questione viene sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con l’ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di
Voltri, dell’art. l, comma 2, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
sublocazione degl’immobili urbani), convertito con modificazioni in
legge 23 dicembre 1977, n. 928; questione già dichiarata non fondata
con la sentenza n. 132 del 1980;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con la stessa ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore
di Voltri, dell’art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina
delle locazioni di immobili urbani).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere