Sentenza N. 191 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1970
Data deposito/pubblicazione
16/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ’ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
528 e 529 del codice penale, promossi:
1 ) con quattro ordinanze emesse il 27 gennaio 1969 dal tribunale
di Monza in altrettanti procedimenti penali a carico di Battistini
Attilio, iscritte ai nn. 136,137,138 e 139 del registro ordinanze 1969
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21
maggio 1969;
2) con ordinanza emessa il 5 marzo 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Martorelli Norma e Fabrizi Osvaldo,
iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 1970 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Nel corso di quattro procedimenti a carico di Battistini
Attilio, imputato del delitto di pubblicazioni oscene, quale direttore
responsabile della rivista “Men”, il tribunale di Monza ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del
codice penale, con quattro ordinanze di identico contenuto.
Il giudice a quo, premesso che il principio di legalità ha assunto
rilievo costituzionale in virtù del secondo comma dell’art. 25 della
Carta, afferma che le norme impugnate non indicano oggettivamente gli
elementi costitutivi del reato, giacché l’art. 528 del codice penale
costituisce una norma in bianco che non trova integrazione in altra
norma di legge, per il carattere fondamentalmente tautologico dell’art.
529 del codice penale.
Si è costituito innanzi alla Corte costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale
dello Stato, mediante atto depositato il 3 aprile 1969, chiedendo
dichiararsi l’infondatezza della questione proposta.
L’Avvocatura dello Stato contesta infatti l’asserita illegittimità
di una norma la cui interpretazione comporti un accertamento di
elementi richiamati dalla norma medesima; rileva poi come sia la stessa
legge penale – mediante l’art.529 c.p.a dare la definizione degli atti
ed oggetti osceni, qualificandoli come quelli che offendono, secondo il
comune sentimento, il pudore.
2. – Nel corso di un procedimento penale a carico di Martorelli
Norma e Fabrizi Osvaldo, imputati del delitto di atti osceni per
essersi congiunti carnalmente in luogo esposto al pubblico, il pretore
di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 527 e 529 del codice penale, in riferimento al principio di
legalità di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Nell’ordinanza di rimessione si afferma che la definizione
contenuta nell’art. 529 del codice penale avrebbe carattere tautologico
talché la punizione degli atti osceni realizzerebbe una previsione
normativa troppo generica, variamente valutabile a seconda della
diversa sensibilità del giudicante, e quindi in contrasto con il
principio costituzionale secondo cui “nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso” (art. 25, secondo comma, della Costituzione).
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
mediante atto depositato il 28 giugno 1969, chiedendo dichiararsi
l’infondatezza della questione proposta.
L’Avvocatura dello Stato svolge un duplice ordine di
considerazioni.
Rileva innanzitutto che dagli indiscutibili caratteri della
generalità e della astrattezza, propri della norma giuridica penale,
consegue necessariamente che il legislatore, nella descrizione della
fattispecie, si attenga agli elementi costanti e generali conformi ai
caratteri suddetti.
In secondo luogo la difesa dello Stato nega il carattere
tautologico dell’art. 529 c.p. osservando come il riferimento al
“comune sentimento” costituisca elemento idoneo alla migliore
determinazione dell’offesa al pudore, discriminando la condotta
criminosa da quella lecita.
I giudizi, avendo ad oggetto un’unica questione, pur prospettata
con riferimento a due distinte previsioni normative, vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
La questione sollevata investe la corrispondenza delle norme che
puniscono gli atti e le manifestazioni oscene al principio di legalità
garantito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Si assume che gli elementi costitutivi dei reati previsti dagli
artt. 527 e 528 del codice penale non siano adeguatamente precisati,
nonostante la specificazione contenuta nel successivo art. 529, secondo
cui si reputano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune
sentimento offendono il pudore.
Occorre, anzitutto, ricordare che questa Corte ha riconosciuto
(sentenze n. 27 del 1961, n. 120 del 1963, n. 44 del 1964, n. 7 del
1965) che il principio di legalità si attua non soltanto con la
rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune
ipotesi, con l’uso di espressioni sufficienti per individuare con
certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta lo
abbia, o meno, violato.
Quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come
il decoro, l’onore, la reputazione, il prestigio, la decenza ed altri)
il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell’intelligenza comuni,
è inevitabile, né si è pensato, finora, a lamentare in proposito la
violazione del principio di legalità.
Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il
rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al “comune
sentimento” (art. 529 c.p.) è legittimo, trattandosi di concetti
diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una
categorica definizione.
La Costituzione stessa usa locuzioni come “senso di umanità”,
“buon costume”, “dignità sociale”, né si può dire che le relative
norme manchino di un identificabile valore positivo.
Il costume varia notevolmente secondo le condizioni storiche
d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e
tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali
comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del
pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano.
Gli artt. 527, 528 e 529 del codice penale rispettano, quindi, il
principio di legalità costituzionalmente garantito.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale, sollevata, in riferimento
all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.