Sentenza N. 191 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1971
Data deposito/pubblicazione
30/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei
termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli
uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73,
promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Principato Maria e la
società Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade -, iscritta
al n. 62 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Visti gli atti di costituzione di Principato Maria e d’intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
La signora Principato Maria, con atto notificato il 21 maggio 1968,
conveniva davanti al tribunale di Napoli la Società Costruzioni
autostrade per opporsi alla determinazione dell’indennità relativa ad
un suo terreno in Nola, secondo decreto d’esproprio notificato il 17
aprile.
La Società convenuta eccepiva la tardività dell’opposizione,
pervenuta quattro giorni dopo la scadenza del termine di giorni trenta.
Replicava la signora Principato, osservando che la citazione era
stata consegnata all’ufficiale giudiziario in tempo largamente utile
per la notifica a mezzo posta, e dall’ufficiale stesso spedita
raccomandata il giorno 11 maggio, come da bolli e ricevuta.
Produceva certificati dei direttori provinciali delle poste di
Napoli e Roma attestanti esser dovuto il ritardo allo sciopero del
personale, iniziato il 13 e finito il 18 maggio.
L’attrice invocava il diritto a giovarsi della proroga dei termini
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, per i casi di
mancato funzionamento degli uffici giudiziari, anche se il Ministro di
grazia e giustizia non aveva creduto di provvedere; e deduceva
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3
della Costituzione, degli artt. 1, ultima parte, e 2 del citato decreto
legislativo 9 aprile 1948, in quanto farebbero dipendere dalla
diligenza del Ministro un accertamento obiettivo indispensabile al
cittadino per conseguire giustizia e parità di trattamento.
Il tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1969, ritenne non
manifestamente infondata l’eccezione e ravvisò un altro motivo di
possibile incostituzionalità del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, sotto il profilo dell’art. 87 della Costituzione, perché il
decreto con il quale volta per volta si accerta che gli uffici
giudiziari non sono o non sono stati in grado di funzionare avrebbe
natura di regolamento di esecuzione e sarebbe quindi riservato al
Presidente della Repubblica.
Si sono costituiti ritualmente in questa sede la signora Principato
e il Presidente del Consiglio dei ministri.
Memorie sono state prodotte hinc et inde.
La parte privata sviluppa ampiamente la tesi della disuguaglianza
di trattamento, ingiustificata e irrazionale, in caso di mancata
emissione del decreto da parte del Ministro della giustizia, insistendo
nel mettere in luce la violazione del diritto di difesa.
L’Avvocatura dello Stato sostiene anzitutto l’irrilevanza,
affermando che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, ratificato
con legge 10 febbraio 1953, n. 73, sarebbe applicabile esclusivamente
al mancato funzionamento degli uffici giudiziari, i quali non avrebbero
sospeso o rallentato la loro attività durante lo sciopero postale di
cui si parla.
Nel merito nega la fondatezza della questione proposta, osservando
che il decreto ministeriale che determina il mancato funzionamento
degli uffici giudiziari può essere inquadrato tra gli atti
d’accertamento che l’amministrazione è tenuta ad emanare sussistendone
i presupposti.
1. – La Corte deve esaminare anzitutto l’eccezione di irrilevanza.
Sostiene l’Avvocatura generale dello Stato che il decreto legislativo 9
aprile 1948, n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73,
prevedendo la proroga dei termini di decadenza nella sola ipotesi di
“mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari”, non può
venir applicato estensivamente quando l’osservanza dei termini sia resa
difficile, o anche impossibile, da circostanze esterne agli uffici
giudiziari come, nella specie in esame, da uno sciopero delle Poste.
L’eccezione è infondata. Il servizio delle notificazioni per mezzo
della Posta è previsto nel nostro ordinamento come mezzo comune
d’eseguire le notifiche in materia civile e penale (artt. 149 c.p.c.;
178 c.p.p.; 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e disposizioni
richiamate). Tale servizio è legato all’ordinario funzionamento degli
uffici di giustizia e vanno considerati ausiliari degli ufficiali
giudiziari gli ufficiali delle Poste. Né può certo dirsi che il
funzionamento degli uffici giudiziari sia regolare quando risultino
inoperanti norme di legge in una materia così importante come quella
delle notificazioni.
2. – Priva di fondamento è la questione di legittimità degli
artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, in ordine all’art. 87, comma quinto, della Costituzione che
attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà d’emanare
regolamenti d’esecuzione.
Il decreto con il quale il Ministro di grazia e giustizia riconosce
l’eccezionalità dell’evento, determina il periodo di mancato
funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza,
è un atto amministrativo da emettersi volta per volta, nell’ambito
proprio degli accertamenti di competenza ministeriale. Comunque per
quanto riguarda la materia regolamentare questa Corte ha già ritenuto
che un’eventuale attribuzione di competenza al Ministro non viola
l’art. 87, comma quinto, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).
3. – Sotto un profilo unico vanno esaminate le eccezioni di
illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo
9 aprile 1948, n. 437, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
3, primo comma, della Costituzione.
Non vi è dubbio alcuno che il diritto alla difesa e l’uguaglianza
di trattamento in parità di situazioni siano costituzionalmente
garantiti. Potrebbe anche essere vero (ed è questione riservata al
giudice del merito) che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437,
conferisca al cittadino, come si legge nell’ordinanza, “un diritto
soggettivo alla proroga del termine perentorio in tutti i casi in cui
egli si sia trovato nell’impossibilità di compiere tempestivamente
atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto a
questi uffici”. Ma ciò non importa affatto la denunciata
illegittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto che
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere-dovere di
constatare il mancato funzionamento degli uffici, di deteminarne le
proporzioni, le conseguenze e di emettere il relativo decreto di
proroga dei termini.
Opportunamente il compito di accertare il verificarsi di situazioni
eccezionali, cui debbano corrispondere adeguati provvedimenti previsti
da norme generali del nostro sistema, è affidato al potere esecutivo,
che solo può assicurare accurata rilevazione e valutazione dei
fenomeni, uniformità di criteri e uguaglianza di trattamento.
Il cittadino ragionevolmente interessato alla ricognizione del
mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ha facoltà
di rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia per chiedere
l’emissione del relativo decreto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di
decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici
giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, in
riferimento agli artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, 3, primo
comma, della Costituzione, sollevata dall’ordinanza 3 dicembre 1969 del
tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.