Sentenza N. 191 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1980
Data deposito/pubblicazione
22/12/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (finanziamento del servizio
sanitario nazionale per la previdenza, per il contenimento del costo
del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile) promossi con ricorsi della Regione Veneto,
notificati il 30 gennaio e il 29 marzo 1980, rispettivamente depositati
in cancelleria l’11 febbraio e il 12 aprile 1980, iscritti ai nn. 2 e 8
del registro ricorsi 1980 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 50 e 112 del 1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso notificato il 30 gennaio e depositato l’11
febbraio 1980, la Regione Veneto ha impugnato il decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, relativo al finanziamento del servizio sanitario
nazionale: chiedendo, in particolar modo, l’annullamento dell’art. 8,
nonché di ogni altra disposizione del decreto stesso che ne
costituisca “presupposto o premessa”, per violazione degli artt. 5,
115, 117, 118, 119, 123 e 97 della Costituzione.
Preliminarmente, la Regione fa notare che in base all’articolo 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale va
ripartito fra tutte le Regioni, le quali poi provvedono – con legge
regionale – a suddividere fra le unità sanitarie locali le quote di
loro spettanza. Per converso, nello art. 8 del predetto decreto-legge
n. 663 del 1979, non soltanto si impone alle unità sanitarie locali di
affidare il proprio servizio di tesoreria ad una serie determinata di
aziende di credito, ma si disciplina puntualmente sia il trasferimento
alla Regione della relativa quota del fondo nazionale sia il
conseguente trasferimento delle loro spettanze dalla Regione alle
unità sanitarie locali, sicché la Regione non svolge – secondo la
difesa regionale – altro che “un compito di trasmissione figurata e
formale di somme, senza poter in alcun modo disporne o controllarne
l’utilizzo”.
Riferendosi ad un precedente ricorso regionale, concernente la
legge 5 agosto 1978, n. 468 (sulla contabilità generale dello Stato),
la Regione deduce che a questa stregua si “rompe la necessaria unità
della funzione pubblica regionale” e si “altera profondamente anche il
rapporto istituito dalla legge sanitaria tra le Regioni e le unità
sanitarie locali”. In effetti, il legislatore statale non avrebbe il
potere di ridurre l’autonomia regionale in materia di assistenza
sanitaria, sottraendo alla Regione la disciplina e la gestione dei
relativi rapporti di tesoreria, mediante assegnazioni che in realtà
farebbero soltanto trasmigrare i fondi da un conto ad altro conto
corrente, entrambi gestiti dal Tesoro.
2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, per resistere al ricorso regionale.
Secondo le deduzioni contenute nell’atto di intervento, non
sussisterebbe alcuna incompatibilità fra l’art. 51 della legge n. 833
del 1978 e l’art. 8 del decreto-legge n. 663 del 1979. Infatti, né
l’una né l’altra disposizione intenderebbe attribuire alle Regioni,
per un qualsiasi periodo di tempo, la disponibilità delle relative
quote del fondo sanitario nazionale, da ripartire fra le singole unità
sanitarie locali.
In ogni caso, l’impugnato art. 8 tenderebbe soltanto a garantire
“la contemporaneità dell’esborso da parte della tesoreria dello
Stato….. con l’effettiva spesa volta al concreto perseguimento del
pubblico interesse”, evitando in tal modo il fenomeno delle giacenze di
cassa. E ciò non violerebbe in alcun modo l’autonomia finanziaria
assicurata alle Regioni dall’art. 119 Cost.
3. – Mediante un successivo ricorso, notificato il 29 marzo e
depositato il 12 aprile 1980, la Regione Veneto ha impugnato altresì
la legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha convertito con modificazioni
il decreto legge n. 663 del 1979. Anche nella sua nuova formulazione,
l’art. 8 del decreto stesso prefigurerebbe, infatti, “l’inserimento
delle Regioni in un circuito finanziario interamente retto dallo
Stato”, venendo pertanto a violare le garanzie costituzionali
dell’autonomia regionale.
Per contro, nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri, l’Avvocatura dello Stato ribadisce le argomentazioni già
svolte per sostenere il rigetto dell’altro ricorso.
4. – Le cause sono state chiamate e discusse nell’udienza pubblica
del 4 giugno 1980. Nel corso di essa, la difesa regionale ha dato atto
che il deposito di entrambi i ricorsi è stato effettuato al di là del
termine prescritto dall’art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del
1953 (e richiamato dall’art. 32 ultimo comma della legge stessa), per
cui “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione”. Per altro, la
difesa in questione ha sostenuto che tali ritardi non determinerebbero
l’inammissibilità dei ricorsi medesimi. Il deposito presso la
cancelleria della Corte andrebbe infatti inteso come un adempimento
processuale, necessario per consentire che si svolga il relativo
processo costituzionale; ma il corrispondente termine sarebbe
ordinatorio, secondo il principio generale stabilito dal capoverso
dell’art. 152 cod. proc. civ.; e la circostanza che il Presidente del
Consiglio dei ministri si sia costituito in entrambi i giudizi,
accettando il contraddittorio, basterebbe comunque a sanare l’eventuale
vizio.
Rinviate a nuovo ruolo, con ordinanza n. 145 del 1980, le cause
sono state discusse nell’udienza pubblica del 10 dicembre 1980.
In quest’ultima occasione, l’Avvocatura dello Stato ha insistito
nelle già proposte conclusioni.
Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia
contestato in alcun modo), tanto il ricorso con cui la Regione Veneto
ha impugnato l’art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
quanto il conseguente ricorso relativo alla legge di conversione 29
febbraio 1980, n. 33, sono stati tardivamente depositati nella
cancelleria di questa Corte, oltre i dieci giorni dalla notificazione,
fissati dagli artt. 31 ultimo comma e 32 ultimo comma della legge 11
marzo 1953, n. 87, quanto all’impugnativa diretta delle leggi,
regionali e statali: nell’un caso, il deposito è infatti avvenuto
l’11 febbraio, mentre la notificazione risale al 30 gennaio 1980; del
pari, nel secondo caso, il ricorso risulta depositato il 12 aprile,
rispetto ad una notificazione effettuata il 29 marzo 1980. Ciò basta
per desumerne che entrambi i ricorsi sono inammissibili, malgrado le
contrarie considerazioni che la difesa regionale ha svolto nella
pubblica udienza del 4 giugno 1980.
Vero è che, in base al capoverso dell’art. 152 cod. proc. civ.,
“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge
stessa li dichiari espressamente perentori”. Da un lato, però, la
formulazione testuale dell’art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del
1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci giorni
dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò stesso che
il termine vada rispettato a pena di decadenza. D’altro lato, questa
Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le sentt. n. 15
del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l’ord. n. 109 del 1975) che i
termini per la costituzione in giudizio presso di essa risentano delle
“peculiarità dei giudizi di costituzionalità” e dell'”autonomia della
loro disciplina processuale”; e che, pertanto, i termini medesimi siano
“perentori per tutte le parti”. Tali criteri s’impongono anche nei casi
in esame, escludendo la pertinenza del richiamo allo art. 152 cod.
proc. civ. (la cui considerazione non potrebbe comunque venire
dissociata da quella degli artt. 153 e 154 del codice stesso); tanto
più che nelle disposizioni sul funzionamento della Corte il punto di
riferimento del processo costituzionale non è rappresentato dal
diritto processuale civile, bensì dalle, “norme del regolamento per
procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale” (cui
rimanda esplicitamente, “in quanto applicabili”, l’art. 22 primo comma
della stessa legge n. 87 del 1953).
Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano
alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti – dieci
giorni per l’impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all’art. 27 cpv.
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti “a pena di
decadenza” dall’art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) – non toglie che in
tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi
improrogabili prefissati dall’ordinamento, venga presidiata dalla
correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra
lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine die.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi con cui la Regione Veneto ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito e modificato
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GTONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.