Sentenza N. 192 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI,
Giudici,
terzo, cod. civ. (Responsabilità per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile
1975 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Boggiano Pico Augusto e Bagnarello Mino ed altri, iscritta al n. 375
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 281 del 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Il proprietario di un autoveicolo condotto da una terza persona e
coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale un passeggero
trasportato a titolo di cortesia riportava lesioni personali, tratto in
giudizio da quest’ultimo per sentirsi condannare al risarcimento del
danno in solido con il conducente, eccepì la propria carenza di
legittimazione passiva affermando che la presunzione sancita dall’art.
2054, primo e secondo comma c.c. a carico del conducente per i danni
cagionati dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie e, col
terzo comma dello stesso articolo estesa a carico del proprietario in
via solidale salvo la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà, non sarebbe stata operante nel caso del
trasporto di cortesia in conformità alla costante giurisprudenza della
Cassazione al riguardo.
Con ordinanza del 31 aprile 1975 il Tribunale, dando atto di quanto
sopra e precisando che; nella specie, sarebbero comunque emersi
elementi di colpa a carico del conducente del veicolo che trasportava
l’attore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
citato terzo comma dell’art. 2054 cod. civ., nella parte in cui esclude
appunto che il trasportato per cortesia, il quale riporta danni in
conseguenza di un incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo
che lo trasportava, possa promuovere azione di risarcimento del danno
contro il proprietario del veicolo “anche quando sia stata riconosciuta
la colpa del guidatore”.
Tale limitazione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col
principio di eguaglianza, poiché istituirebbe una irrazionale
disparità di trattamento fra i danneggiati che godrebbero del
trattamento di favore previsto dalla norma impugnata, ed i danneggiati
trasportati a titolo di cortesia, esclusi dal detto beneficio.
Nella elaborata ordinanza di rinvio il giudice a quo ricorda che la
denunziata differenziazione di trattamento sarebbe stata accolta in
sede di interpretazione della norma impugnata dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione, ed osserva che la giustificazione addotta a
spiegazione di tale indirizzo non sarebbe razionale.
Secondo la Corte di Cassazione, invero, il terzo trasportato a
titolo di cortesia andrebbe escluso dal beneficio in quanto egli si
troverebbe nella particolare situazione di poter valutare
preventivamente il rischio cui si espone con l’usufruire del passaggio
a differenza dei terzi estranei, coinvolti invece senza alcuna loro
partecipazione. Tale considerazione, afferma il Tribunale, potrebbe
fornire una accettabile spiegazione per il caso in cui la
responsabilità del conducente venga riferita alla presunzione di cui
al primo e secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. ma non
giustificherebbe l’esclusione dell’operatività della norma anche nel
caso in cui venga espressamente accertata la colpa del conducente. In
tale ipotesi, infatti, la responsabilità del conducente sussisterebbe
in forza del principio generale di cui all’art. 2043 cod. civ., e non
già in base alla norma speciale attributiva di rischio di cui all’art.
2054 cod. civ., per cui non si potrebbe più operare giustificatamente
una distinzione fra danneggiati nel senso accolto dalla giurisprudenza.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1975, n. 281.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L’Avvocatura dello Stato si oppone alla censura affermando che le
disposizioni di cui all’art. 2054 cod. civ. sono dettate a maggior
tutela di coloro che sono completamente estranei all’uso del veicolo,
stante la maggior difficoltà per essi di dimostrare la colpa del
conducente, e non riguardano quindi le persone trasportate, che possono
preventivamente valutare il rischio cui si espongono e sono già
sufficientemente tutelate, nei casi di trasporto contrattuale, dalle
relative norme specifiche (art. 1681 cod. civ.), e, nel caso di
trasporto di cortesia, dalle comuni norme che regolano le
responsabilità per fatto illecito.
Pertanto, ad avviso dell’Avvocatura, le posizioni poste a raffronto
sarebbero del tutto diverse e sarebbero razionalmente disciplinate in
modo diverso, senza che al riguardo possa avere alcuna incidenza
l’eventuale accertamento della responsabilità del conducente.
1. – La Corte è chiamata a decidere se l’art. 2054, terzo comma,
cod. civ., interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la
presunzione di responsabilità ivi sancita a carico del proprietario di
un autoveicolo per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo
stesso non è operante a favore del terzo trasportato a titolo di
cortesia anche quando risulti dimostrata la colpa del conducente,
induca una irragionevole discriminazione a danno di detta categoria di
danneggiati, rispetto a tutti gli altri utenti della strada garantiti
invece dalla presunzione stessa.
Il dubbio è stato sollevato sostanzialmente in base alla
considerazione che, quando appunto sia accertata la colpa del
conducente, non sarebbe ragionevole operare una distinzione fra
categorie di danneggiati, giacché la responsabilità in tal caso non
verrebbe dichiarata in forza di una norma speciale attributiva di un
rischio, quale appunto quella di cui all’art. 2054 cod civ., ma in
virtù del principio generale di cui all’art. 2043 cod. civ., con la
conseguenza che tutti i danneggiati avrebbero diritto di ottenere il
risarcimento alle stesse condizioni perché si troverebbero tutti nella
stessa situazione giuridica.
2. – Giova premettere, che, come la dottrina e la giurisprudenza
hanno costantemente riconosciuto, la presunzione di responsabilità ex
art. 2054 cod. civ. in materia di circolazione dei veicoli è intesa ad
offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che
rimangono estranei alla circolazione del veicolo e che, come tali, non
sono in condizioni di prevedere ed evitare il danno. L’operatività di
tale particolare garanzia è stata invece esclusa per quanto riguarda i
terzi trasportati a qualsiasi titolo, ivi compreso il trasporto di
cortesia, in quanto costoro hanno modo, usando la ordinaria diligenza,
di prevedere ed evitare il danno e, comunque, sanno che richiedendo o
accettando il trasporto, possono andare incontro ai pericoli e danni
derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale sono
trasportati, ed affrontano quindi scientemente i rischi del trasporto
(Corte cost. sent. n. 55/75). E la Corte, con la stessa sentenza, ha
già avuto occasione di affermare, conseguentemente, che, “non versando
i terzi e le persone trasportate nella stessa situazione di vittime
della strada e di danneggiati”, non è irrazionale che le dette
rispettive posizioni vengano considerate non uguali e differentemente
disciplinate quanto al regime del risarcimento del danno.
3. – Comunque, a parte le considerazioni ora riferite, dalle quali
non vi è motivo di discostarsi, e facendo riferimento al particolare
profilo della pretesa irrazionalità della differenziazioiie dei
trattamenti nel caso di riconosciuta colpevolezza del conducente, deve
osservarsi che, come la giurisprudenza non ha mancato di porre in
evidenza, la norma censurata non è scindibile nel suo aspetto formale
ed in quello sostanziale essendo concepita unitariamente, come è
dimostrato dalla stretta relazione intercorrente tra le disposizioni
ivi contenute, tutte indissolubilmente connesse alla statuizione
fondamentale concernente la presunzione di responsabilità del
conducente, di cui le altre disposizioni costituiscono evidenti
articolazioni. Non è pertanto lecito ritenere che quando la
responsabilità del conducente risulti accertata in concreto,
indipendentemente dalla presunzione, il proprietario dei veicolo possa
essere chiamato a rispondere ai sensi del terzo comma dell’art. 2054
cod. civ., che appunto costituisce estensione ed articolazione del
principio presuntivo posto col primo comma.
L’inapplicabilità della presunzione importa, cioè, quella
dell’intera norma, postulando il ritorno al regime normale di cui
all’art. 2043 cod. civ. anche per quanto riguarda la responsabilità
del proprietario. Questi, pertanto, potrebbe, nel caso, essere chiamato
a rispondere solo ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. (responsabilità
dei genitori, tutori, etc.) o dell’art. 2049 cod. civ.
(responsabilità dei padroni e dei committenti).
4. – Con ciò viene ovviamente meno la possibilità stessa di
porre il dedotto problema di legittimità costituzionale e la relativa
questione deve pertanto, anche sotto questo profilo, essere dichiarata
infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del
Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all’art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere