Sentenza N. 195 del 1981
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1981
Data deposito/pubblicazione
17/12/1981
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1981
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,
proc. civ., in relazione agli artt. 630, ultimo comma, e 631, ultimo
comma, stesso codice (estinzione del processo esecutivo) promosso con
ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di Civitavecchia, nel
procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Cassa di
Risparmio di Roma nei confronti di Novelli Bruno, iscritta al n. 432
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Avverso l’ordinanza 5 aprile 1975, con la quale il giudice
dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione di non pochi procedimenti
d’espropriazione immobiliare contro Novelli Bruno riuniti per rinunce
agli atti, la creditrice procedente Cassa di Risparmio di Roma-Credito
Fondiario spiegò reclamo ai Tribunale di Civitavecchia deducendo vizi
d’illegittimità del provvedimento di estinzione.
Con ordinanza, comunicata il 3 giugno 1975 e notificata il
successivo 19 agosto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
1975 e iscritta al n. 432 R.O. 1975, il Tribunale ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell’art. 629 c.p.c. in relazione agli artt. 630
ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c. per contrasto con l’art. 3 comma
primo Cost. sulla considerazione che tali norme non consentono il
reclamo avverso l’ordinanza di estinzione consecutiva a rinuncia di
parte, la quale non può formare oggetto neppure di opposizione agli
atti esecutivi, determinando irragionevole disparità di trattamento
tra l’ipotesi in esame e l’estinzione per inattività delle parti e,
quindi, violazione dell’art. 3, comma primo.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l’Avvocatura
generale dello Stato che, nell’atto depositato il 25 ottobre 1975, ha
ravvisato tangibile divario tra estinzione per inattività delle parti
e estinzione per rinuncia in ciò che la prima segue all’eccezione
dell’interessato a trar vantaggio dalla inattività propria e altrui,
che dà vita ad una contestazione, di cui non è traccia nella ipotesi
di rinuncia agli atti, e ha concluso per la infondatezza della proposta
questione.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 1981 in cui il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l’avvocato dello Stato Azzariti ha
insistito nelle già prese conclusioni.
La Corte non sindaca nel merito la interpretazione del disposto,
coordinato in riferimento alla specie concreta, degli artt. 629, 630
ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c., che ha indotto il giudice a quo
a dire irreclamabile la ordinanza del giudice dell’esecuzione
dichiarativa dell’estinzione del processo per rinuncia agli atti
perché la motivazione svolta dal Tribunale di Civitavecchia è
sufficiente e coerente.
Ciò premesso, la irrazionalità del diverso trattamento riservato
alle due (anzi tre) ipotesi causative dell’estinzione del processo
esecutivo nel “diritto vivente”, così come ricostruito dal giudice a
quo, e quindi la violazione dell’art. 3 comma primo Cost. non sfuggono
anche a chi si limiti a visionare la fattispecie concreta, la quale
pone in chiaro la tutt’altro che remota eventualità di errori
nell’individuazione dell’oggetto della rinuncia, e non si dilunghi a
riflettere, come pur si deve, per un verso sulle non lievi difficoltà
applicative cui dan luogo in fatto e in diritto i due primi commi
dell’art. 629 separatamente e congiuntamente considerati, e, per altro
verso, sull’ultimo comma dell’art. 631 che estende la garanzia del
reclamo alla estinzione del processo esecutivo per mancata comparizione
delle parti.
Né ad eliminare la denunciata irrazionalità giovano la
legittimazione, ai rinuncianti in ipotesi riconosciuta, a sperimentare
la opposizione agli atti esecutivi, di cui si è fatto diffusamente
carico il Tribunale, perché tale rimedio non è precluso alle parti
pregiudicate dalla ordinanza dichiarativa dell’estinzione per
inattività che pur hanno a disposizione il reclamo, e
l’impugnabilità, con ricorso in Cassazione per violazione di legge ex
art. 111 comma secondo Cost., dell’ordinanza del giudice
dell’esecuzione consecutiva alla rinuncia agli atti, perché il
trattamento, che da chi così argomenta si riserverebbe ai creditori
rinuncianti, non cessa di essere deteriore rispetto alla condizione
delle parti, pregiudicate dalla ordinanza di estinzione per inattività
o per mancata comparizione (artt. 630 e 631 c.p.c.), le quali ben
possono sperimentare il ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa
sul reclamo, seppure non si reputa tale sentenza suscettibile di
appello.
Pertanto, va riconosciuta la violazione di quei canoni di
ragionevolezza, di cui debbono essere permeate le norme procedurali, e
il rispetto ne va ristabilito con il dispositivo di fondatezza della
proposta questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 ultimo comma
cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all’art.
629 cod. proc. civ., il reclamo previsto nell’art. 630 ultimo comma
stesso all’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa
dell’estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere