Sentenza N. 195 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1985
Data deposito/pubblicazione
03/07/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1985
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
comma, del d.l. 18 settembre 1976, n. 648 (interventi per le zone del
Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell’anno 1976),
promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal Pretore di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Vanacore Raffaele e il Ministro
delle finanze, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 dell’anno
1977.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione Finanziaria dello
Stato nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l’Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso al Pretore di Napoli proposto ai sensi dell’art.
700 cod. proc. civ. e depositato il 21 ottobre 1976 il proprietario di
un’autovettura della potenza di ventuno cavalli fiscali, premesso che
in virtù dell’art. 42 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648,
sarebbe stato tenuto al pagamento di un imposta straordinaria di L.
200.000 entro il 31 ottobre 1976, assumeva che il tributo
(corrispondente a lire 9.523 per cavallo fiscale) appariva
manifestamente sproporzionato in relazione a quello gravante sulle auto
di potenza immediatamente inferiore (lire 2.500 per cavallo fiscale)
nonché a quello imposto ai possessori di autovetture di potenza di
gran lunga superiore (lire 6.052 per cavallo fiscale). Chiedeva quindi
che il giudice adito lo autorizzasse provvisoriamente a versare
l’imposta in misura proporzionata a quella prevista per le autovetture
appartenenti alla classe immediatamente inferiore ovvero per la più
lussuosa tra quelle esistenti sul mercato, dichiarandosi
contestualmente disposto ad effettuare deposito giudiziario della
maggior somma in base alla legge dovuta.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di
fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze – che non si
costituivano in giudizio – all’udienza del 25 ottobre 1976 il
ricorrente, riportandosi all’atto introduttivo, eccepiva
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 del d.l. n. 648 del 1976
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
2. – Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Napoli, con
ordinanza riservata in data 27 ottobre 1976, ha sollevato
pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale dell’art.
42., comma primo, del d.l. citato nella parte in cui dispone che per
gli autoveicoli con potenza fiscale di ventuno cavalli è dovuta
un’imposta straordinaria di L. 200.000, in riferimento agli artt. 3 e
53, comma primo, Cost..
3. – Ritenuto preliminarmente che “il pagamento dell’imposta non è
ripetibile in omaggio al disposto dell’art. 136 Cost.” e che,
pertanto, “la richiesta del provvedimento di cui all’art. 700 c.p.c. è
ammissibile in considerazione del pregiudizio imminente ed irreparabile
derivante al ricorrente dal mancato uso del veicolo nel periodo
necessario a far valere il proprio diritto”, il giudice a quo osserva
che “la eccezione, inoltre, è rilevante sotto il duplice profilo che
il caso di specie, sia pure nella fase cautelativa, non può essere
risolto senza l’applicazione della norma la cui legittimità si
contesta e che solo la dichiarazione di incostituzionalità del dettato
legislativo porrebbe in condizione il ricorrente di non subire le
denunziate conseguenze derivanti dall’applicazione della norma
medesima”.
4. – Nel merito il Pretore ritiene che il criterio di imposizione
adottato con la norma denunziata – mirante a reperire i fondi necessari
alla ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal
terremoto del 1976 e che si richiama, nella fissazione dei livelli di
applicazione, agli artt. 4 e 5 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251, come
modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 – non si
ispiri al principio della proporzionalità del tributo alla capacità
contributiva dei cittadini (art. 53 Cost.) in assonanza con quello di
uguaglianza (art. 3 Cost.).
Al giudice a quo appare in particolare non in linea con tali
principi sia la totale esenzione dal tributo straordinario di tutti i
proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli,
che pure non sono totalmente privi di capacità contributiva, sia la
disparità di trattamento tra soggetti che versino in uguali condizioni
personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con
potenza fino a 20 cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta
di L. 50.000, e quelli proprietari di un’autovettura con potenza di 21
cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire 200.000 benché la
cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri
cubi superiore. La sperequazione in danno dei secondi sarebbe poi resa
ancora più evidente dal raffronto della diversa incidenza del tributo
per ogni cavallo fiscale, da cui risultano i valori di cui s’è dato
conto più sopra; dalla considerazione della misura della tassa di
circolazione dovuta per talune vetture poste a raffronto dal giudice a
quo, sempre esattamente proporzionale al numero dei cavalli fiscali;
dall’abnormità dei risultati cui si perviene dividendo il prezzo di
mercato di tre diverse vetture (nella specie una Mercedes 200 D, una
Mercedes 220 D ed una Rolls-Royce) per l’ammontare dell’imposta
straordinaria per ciascuna di esse dovuta (rispettivamente, lire
50.000, 200.000 e 343.305), i quali consentono di concludere che la
incidenza del tributo per ogni milione di valore ascende,
rispettivamente, a lire 5.555, 20.000 e 7.666; dall’impossibilità di
ritenere tali differenze giustificate dalle caratteristiche dei singoli
veicoli, evidente apparendo che il terzo presenta connotazioni di
voluttuarietà assolutamente prevalenti rispetto a quelle del secondo
tipo.
5. – L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la sollevata questione di legittimità costituzionale venga
dichiarata inammissibile o, in via subordinata, infondata.
In punto di ammissibilità si rileva in atto d’intervento che la
questione è stata sostanzialmente proposta in via principale, non
potendo ricollegarsi al giudizio a quo altro effetto che quello della
rimessione degli atti alla Corte costituzionale, considerato anche che
il giudizio cautelare era stato instaurato con modalità tali da non
poter essere in alcun modo seguito dal necessario giudizio di merito.
Invero – continua l’Avvocatura – una lesione della sfera giuridica
del ricorrente avrebbe potuto prodursi solo in esito all’eventuale
applicazione delle sanzioni previste dal d.l. n. 648 del 1976 nei
confronti di chi non avesse pagato il tributo straordinario, con la
conseguente possibilità dell’instaurazione di una causa di merito
contro l’Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, invece, il
ricorso ex art. 700 c.p.c. mirava proprio ad impedire, attraverso la
sospensione dell’applicazione al caso concreto dell’atto legislativo
tacciato d’incostituzionalità, che quella lesione potesse verificarsi.
Né può pensarsi che l’istante abbia titolo a proporre nel merito
una domanda di accertamento negativo prim’ancora dell’applicazione
delle sanzioni nei suoi confronti, onde anche sotto tale aspetto la
dedotta questione sarebbe inammissibile.
Infine – conclude sul punto l’Avvocatura dello Stato –
l’intervenuta scadenza del termine per il pagamento dell’imposta
straordinaria avrebbe fatto ormai cessare ogni interesse del ricorrente
ad ottenere il provvedimento cautelare richiesto al Pretore, tal che la
questione sarebbe anche irrilevante.
6. – Nel merito si assume che la questione è comunque infondata,
non essendo irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di
assumere il parametro di fasce di potenza fiscale quale riferimento
della misura di un’imposta indiretta di natura assolutamente
straordinaria.
In particolare non può certo ritenersi che il legislatore avrebbe
dovuto necessariamente mutuare, per il tributo in questione, il sistema
di determinazione della misura dell’imposta adottato per la tassa di
circolazione, che è dovuta per ogni frazione di anno; né possono
fondatamente ravvisarsi profili di incostituzionalità nella addotta
sproporzione della misura dell’imposta tra le varie fasce di potenza
fiscale, essendo noto che proprio in relazione all’appartenenza di
un’autovettura all’uno o all’altro gruppo si determinano notevoli
differenze tra le singole autovetture, tra i loro prezzi d’acquisto,
tra le capacità contributive dei rispettivi proprietari. Il criterio
della progressività sarebbe stato, dunque, puntualmente rispettato
dalla norma denunciata.
7. – Del tutto irrilevante – conclude l’Avvocatura – è poi la
questione relativa alla esenzione dall’imposta dei proprietari di
autovetture con potenza fiscale fino a dieci cavalli; in ogni caso,
peraltro, appare pienamente giustificato l’intento del legislatore di
non gravare con un’imposizione straordinaria quei proprietari di
autoveicoli che rivelano una ben minore capacità contributiva rispetto
agli altri.
8. – Alla pubblica udienza del 23 aprile 1985 l’Avvocatura dello
Stato insisteva per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
Come ampiamente riportato in narrativa, al giudice a quo veniva
richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., di voler autorizzare in via
provvisoria il ricorrente a versare l’imposta straordinaria di cui
all’art. 42 del d.l. 18 settembre 1976, n. 648, “in misura
proporzionata a quella della classe immediatamente precedente la
propria autovettura”. A sua volta il giudice a quo, premesso che “i
criteri di imposizione devono ispirarsi al principio della
proporzionalità del tributo alla capacità contributiva dei cittadini
(art. 53 Cost.), in perfetta assonanza con la eguaglianza degli stessi
sancita dall’art. 3 Cost.”, denuncia la violazione, nella specie, di
entrambi i suddetti principi e “dichiara non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, primo comma,
d.l. 28 settembre 1976, n. 648, con riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che per gli autoveicoli
con potenza fiscale di 21 C.V. è dovuta una imposta straordinaria di
L. 200.000”.
La questione è inammissibile, chiedendosi in sostanza a questa
Corte di volere adottare un provvedimento di carattere discrezionale
che rientra nella potestà del legislatore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 42, comma primo, del decreto legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 1976, n. 730, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
53, comma primo, Cost., dal Pretore di Napoli con ordinanza in data 27
ottobre 1976 (reg. ord. n. 77 del 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere