Sentenza N. 197 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1985
Data deposito/pubblicazione
03/07/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1985
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ministri notificato il 6 ottobre 1976, depositato in Cancelleria il 16
successivo ed iscritto al n. 35 del Registro 1976, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania in data 19 luglio 1976 concernente
l’istituzione, presso l’Università di Napoli, della scuola speciale
per l’abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie sanitarie e
delle professioni sanitarie.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
udito l’Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.
1. – Con ricorso notificato il 6 ottobre 1976, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei
confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro
tempore, in relazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 3214 del 19 luglio 1976, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del 7 agosto 1976, concemente “Istituzione, presso
l’università degli Studi di Napoli, della Scuola Speciale per
l’abilitazione all’esercizio di arti e professioni sanitarie”.
Il Presidente del Consiglio, per tramite dell’Avvocatura dello
Stato, deduce che il regolamento approvato con il menzionato decreto e
ad esso allegato invade la sfera di competenza riservata allo Stato
dall’art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti
disposizioni, delle quali pertanto chiede l’annullamento:
a) art. 17, ultimo comma, il quale, nel disporre che è valutabile
come tirocinio il servizio prestato in qualsiasi reparto di diagnosi e
cura dei Policlinici, sarebbe in contrasto e con il d.P.R. 13 ottobre
1975, n. 867, che precisa per le scuole infermieristiche i reparti in
cui il tirocinio deve essere compiuto;
b) art. 22, il quale, nel prevedere, al termine di ogni anno
scolastico, uno scrutinio finale per il passaggio all’anno successivo,
sarebbe in contrasto con l’art. 30 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330,
che prescrive l’effettuazione di esami di passaggio al termine di
ciascun corso annuale;
c) art. 23, secondo e terzo comma, il quale, là dove dispone che
il tema per la prova scritta dell’esame di diploma è assegnato
direttamente dall’Assessore alla Sanità e stabilisce la composizione
della Commissione esaminatrice, violerebbe l’art. 32 del citato R.D. n.
2330 del 1929 (che stabilisce che il tema per l’esame di diploma di
infermiere è assegnato direttamente dal Ministro), l’art. 31 dello
stesso R.D. (che stabilisce in modo diverso la composizione della
Commissione), e lo stesso art. 33 della Costituzione;
d) art. 24, che prevede ipotesi di abbreviazione della durata del
corso triennale, non previste dalla normativa statale.
2. – Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, in
persona del suo Presidente pro tempore.
Dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso “anche dal punto
di vista della tardività”, la Regione deduce, in linea generale, che
il punto nodale della questione consiste nel valutare se la normativa
regionale sia o meno in contrasto non con singole disposizioni di
legge, ma con indirizzi e principi generali riscontrabili nelle leggi e
nei regolamenti aventi forza di legge esistenti all’epoca del
trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni: gli
articolati relativi non resistono, a suo avviso, al passaggio delle
competenze alle Regioni, le quali hanno nella materia della sanità una
loro autonomia regolamentare e legislativa.
Sulla base di tali argomentazioni di ordine generale, la Regione
nega che le disposizioni regolamentari impugnate siano in contrasto con
i principi generali vigenti in materia e conclude, pertanto, per il
rigetto del ricorso.
3. – All’udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice La Pergola
ha svolto la relazione e l’Avvocatura dello Stato ha ribadito le
conclusioni già adottate.
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
per regolamento di competenza in ordine al decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania del 19 luglio 1976, con cui è stata
istituita, presso l’Università degli Studi di Napoli, la Scuola
speciale per l’abilitazione all’esercizio di arti sanitarie ausiliarie
e professioni sanitarie e ne è stato approvato l’allegato regolamento.
Ad avviso dell’Avvocatura, alcune disposizioni di detto regolamento, e
precisamente gli artt. 17, ultimo comma, 22, 23, secondo e terzo comma
e 24, invadono la sfera di competenza riservata allo Stato dall’art. 6
n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in quanto confliggono con
disposizioni di principio della legge statale, alla quale l’atto
prodotto dagli organi regionali doveva conformarsi.
La difesa dell’intervenuta Regione Campania ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato infondato.
2. – La Corte deve anzitutto rilevare che, successivamente
all’emanazione dell’impugnato decreto, il Presidente della Giunta
Regionale della Campania ha adottato un nuovo provvedimento (decreto n.
4127 del 18 ottobre 1977, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 52 del 26 novembre 1977), dal quale risultano espressamente
modificate le disposizioni oggetto del presente giudizio.
Precisamente: l’art. 17, ultimo comma, dispone che “il tirocinio
pratico sarà svolto nei diversi reparti di diagnosi e cura dei
Policlinici nel rispetto dei programmi ministeriali”; all’art. 22,
secondo comma, le parole “non ottengono il passaggio” sono state
sostituite con quelle “non sono ammessi agli esami di passaggio”;
all’art. 23, secondo comma, le parole “è assegnato direttamente
dall’Assessorato alla Sanità di concerto con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione” sono state sostituite con le parole “è assegnato
direttamente dal Ministero della Sanità “; l’art. 23, terzo comma, è
stato così sostituito: “la Commissione esaminatrice per il
conseguimento dell’attestato di abilitazione all’esercizio dell’Arte
Sanitaria Ausiliaria di infermiere generico è costituita da:
a) un medico designato dall’Assessorato Regionale alla Sanità:
Presidente;
b) da un rappresentante dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione
designato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione: Componente;
c) dal Direttore Sanitario o suo delegato: Componente;
d) da un Primario di ruolo o chi ne fa le veci: Componente;
e) Direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata:
Componente;
f) un insegnante del corso: Componente.
Funziona da Segretario un funzionario della carriera direttiva
amministrativa in servizio presso l’Assessorato alla Sanità.
Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere
professionale, vigilatrice d’infanzia, abilitazione a funzioni
direttive, la Commissione è composta così come previsto dall’art. 31
del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330”; l’art. 24, infine, è stato
“revocato”.
Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della Giunta
Regionale sono manifestamente dirette ad emendare – in conformità dei
rilievi formulati nel ricorso del Presidente del Consiglio – le
censurate previsioni del decreto istitutivo della Scuola. Il decreto
prodotto per modificare l’ordinamento della Scuola copre peraltro sotto
tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina
dedotta in giudizio e ne adegua puntualmente il contenuto alle norme
della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa,
dall’Avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella
premessa dello stesso decreto. Il che basta per concludere che la
materia del contendere è cessata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine al decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania del 19 luglio 1976, n. 3214.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere