Sentenza N. 199 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza
emessa il 16 luglio 1969 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile
vertente tra Luchsinger Giusto e la società Termotecnica Orobica,
iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Un’ordinanza del pretore di Bergamo del 25 gennaio 1968
prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 98 R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), a norma del quale tutti
coloro che hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti
obbligate subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi
dell’amministrazione e, per conseguire il rimborso possono ottenere dal
pretore del luogo in cui risiedono un ordine di pagamento esecutivo
dopo ventiquattro ore dall’intimazione: il pretore aveva rilevato che
la previsione di un provvedimento giurisdizionale emesso inaudita
altera parte ed immediatamente esecutivo, nei cui confronti non è dato
instaurare un contraddittorio posticipato né ottenere la sospensione
dell’esecuzione, ma solo proporre un autonomo giudizio di cognizione
davanti al giudice competente in via ordinaria, si traduce in grave
violazione del diritto di difesa.
Questa Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, in accoglimento di
analoga istanza del Presidente del Consiglio dei ministri, disponeva la
restituzione degli atti al pretore perché accertasse l’applicabilità,
alla fattispecie, del procedimento previsto dalla norma denunziata,
versandosi in una controversia riguardante, non un responsabile
d’imposta, ma un coobbligato.
2. – A seguito di ciò il pretore suddetto il 16 luglio 1969 ha
riproposto la questione. Ha osservato che nessuna ragione sostanziale
giustifica la diversità di trattamento fra persone che hanno pagato
per l’adempimento di un obbligo che alla fine deve essere sopportato da
un soggetto diverso dal solvens a seguito dell’azione di rimborso, e
che l’art. 98 si caratterizza per la possibilità di ottenere il
rimborso indipendentemente dalla qualifica assunta nel rapporto che sta
alla base dell’imposizione.
3. – Il Presidente del Consiglio, intervenuto anche in questa nuova
fase del processo, ha ribadito l’inapplicabilità della norma impugnata
ai coobligati, avendo riguardo alla distinzione fatta dal codice civile
in materia di surrogazione legale fra l’ipotesi di colui che è tenuto
con altri e l’ipotesi di colui che è tenuto per altri; ha ricordato
che la norma espressamente si riferisce a questa seconda categoria di
soggetti, che il procedimento speciale accordato a tale categoria si
spiega con il fatto che l’ordine di pagamento nel quale il procedimento
culmina non presuppone riparto fra coloro ai quali si chiede il
rimborso, non impone soluzioni di questioni di merito, mentre nel caso
di condebitore occorre accertare se il debito pagato è alieno e in
quale misura, e si è costretti ad indagini complesse.
Nel merito della questione il Presidente del Consiglio ripete i
rilievi proposti nella prima fase del procedimento: l’ordine di
pagamento di cui alla norma impugnata appartiene alla categoria degli
accertamenti con prevalente funzione esecutiva; l’esecutività peraltro
non esclude l’opposizione, perché il secondo comma della norma
denunziata la consente, tranne per dedurre che le tasse pagate non
fossero dovute o fossero dovute in forma minore; la giurisprudenza
ammette, a seconda che sia stato o meno notificato il precetto,
l’opposizione ordinaria all’esecuzione o un’autonoma azione
dichiaratoria innanzi al giudice competente in via ordinaria; non si
applicano alla materia le disposizioni concernenti l’opposizione al
decreto ingiuntivo perché l’ordine di pagamento si differenzia
nettamente dal decreto predetto, tanto che non costituisce titolo
idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziaria; la limitazione della
materia dell’opposizione si spiega allorché si consideri che la
funzione della norma è quella di porre le parti obbligate al pagamento
del tributo nelle stesse condizioni in cui si sarebbero trovate se
avessero provveduto direttamente alla registrazione e al pagamento del
tributo, che avrebbe dovuto avvenire nella misura liquidata
dall’ufficio.
4. – All’udienza dell’11 novembre 1970 l’Avvocatura dello Stato ha
confermato le proprie tesi e conclusioni.
1. – L’art. 98 legge sul registro, denunziato dal pretore di
Bergamo in riferimento all’art. 24 della Costituzione, la subentrare
nelle ragioni, nelle azioni e nei privilegi dell’amministrazione
finanziaria coloro che, per conto delle parti obbligate, hanno pagato
l’imposta di registro; inoltre autorizza costoro a richiedere al
pretore un ordine di pagamento contro quelle parti, e l’ordine è reso
esecutivo dopo ventiquattro ore dall’intimazione. La Corte non ritiene
che esso violi la norma costituzionale invocata dal pretore.
2. – Il procedimento di cui alla norma denunziata riguarda, non
colui che è coobbligato per la prestazione tributaria, ma chi ne è
responsabile; e la differenza fra coobbligato e responsabile è netta
nella lettera della norma predetta, la quale menziona coloro che hanno
pagato l’imposta di registro per conto delle parti obbligate, non
coloro che sono tenuti con altri al pagamento. La differenza, ciò non
pertanto, è respinta dall’ordinanza; la quale, da un lato, osserva che
il responsabile è anche esso tenuto al pagamento dell’imposta e,
dall’altro lato, contraddicendosi, rileva che la norma intende
riferirsi a coloro sui quali non deve in definitiva cadere l’onere
dell’imposta. Ma il coobbligato deve sopportare quest’onere o in tutto
o in parte e non lo deve invece sopportare il responsabile, eppertanto,
è, secondo la stessa ordinanza, che il coobbligato non potrebbe essere
incluso fra i soggetti per i quali è apprestato il procedimento
surrogatorio dell’art. 98 legge sul registro. L’art. 1203 n. 3 del
codice civile non distingue fra chi è tenuto con altri e chi è tenuto
per altri; la norma denunciata contiene invece tale distinzione perché
ha voluto accordare solo al secondo il procedimento privilegiato
dell’ordine di pagamento, in considerazione del fatto che egli, pur
essendo estraneo al debito d’imposta, lo ha soddisfatto ed ha così
permesso il sollecito appagamento dell’interesse dello Stato alla
riscossione dei tributi, altra volta qualificato dalla Corte di
rilevanza costituzionale.
Il pretore non nega che l’ordine di pagamento era stato emanato a
favore di un coobbligato d’imposta. Questi, però, avendo diritto
soltanto alla surrogazione ordinaria, è soggetto a tutte quelle
eccezioni che derivano dal suo rapporto con gli altri coautori
dell’atto; e, del resto, a chi è tenuto solo per il pagamento, come è
il responsabile d’imposta, non può razionalmente spettare il potere di
opporre che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore,
concernendo tali motivi il rapporto sostanziale, al quale egli è
estraneo.
Per avere applicato l’art. 98 predetto al coobbligato il pretore ha
visto nella norma una limitazione al diritto di difesa. Questa
limitazione, del resto, non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il
giudizio espresso dal pretore, perché, com’è noto, i principi
generali del diritto processuale non permettono di chiudere in sé i
procedimenti iniziatisi sine causae cognitione. I quali non tolgono
alla parte il diritto di provocare, nelle forme ordinarie, una
contestazione della pretesa fatta valere contro di lei nelle forme
sommarie: la norma impugnata non deroga a queste regole.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 98 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull’imposta di
registro), promossa, con ordinanze 25 gennaio 1968 e 16 luglio 1969 del
pretore di Bergamo, in riferimento all’art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.