Sentenza N. 2 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
28/01/1965
Data deposito/pubblicazione
28/01/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/01/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
siciliana 27 novembre 1961, n. 22, promosso con ordinanza emessa il 18
aprile 1963 dal Tribunale di Patti nel procedimento civile vertente tra
Crisà Gino e l’Ufficio delle imposte di consumo di Patti, iscritta al
n. 38 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell’11 aprile 1964 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964.
Visti l’atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e
l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio delle imposte di
consumo di Patti;
udita nell’udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Antonio Sangiorgi e Pietro Virga, per l’Ufficio
imposte di consumo, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.
Con ingiunzione notificata il 10 luglio 1962 l’Ufficio delle
imposte di consumo di Patti intimava al signor Gino Crisà il pagamento
del quinto della imposta dovuta sui materiali impiegati nella
costruzione di un edificio in quella città ultimato nell’anno 1962. E
ciò ai sensi dell’art. 5, primo comma, lettera a, della legge 2
febbraio 1960, n. 35, contenente agevolazioni tributane in materia di
edilizia.
Contro tale ingiunzione produceva opposizione il Crisà assumendo
che dovesse essere applicata, non già la legge statale n. 35 del 1960,
ma la legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, con la quale la
esenzione dall’imposta di consumo sui materiali da costruzione, già
prorogata al 31 dicembre 1961, era stata ulteriormente prorogata al 31
dicembre 1965.
Avendo la difesa del convenuto dedotto la illegittimità della
legge regionale della quale l’attore aveva chiesto l’applicazione, il
Tribunale, con ordinanza 18 aprile 1963, sollevava la questione di
legittimità costituzionale di detta legge in riferimento agli artt.
36, 17 e 15 dello Statuto della Regione siciliana.
Nella ordinanza il Tribunale, dopo aver ricordato che la potestà
legislativa tributaria della Regione incontra dei limiti nei principi
fondamentali e interessi generali cui si informa la legislazione
statale, per ogni singolo tributo e infine, in materia di finanza
locale, nell’autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni, ha rilevato
che la Regione siciliana prorogando, con la legge 27 novembre 1961, n.
22, al 31 dicembre 1965 l’esenzione dall’imposta di consumo sui
materiali da costruzione, si è discostata notevolmente dalla legge
statale n. 35 del 1960 con la quale è stato invece adottato il
criterio di pervenire gradualmente, entro la stessa data, al ripristino
dell’imposta in favore dei Comuni.
Ravvisando pertanto dubbi sulla legittimità della legge regionale,
ha sospeso il giudizio in corso rimettendo gli atti a questa Corte.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del
28 marzo 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell’11
aprile 1964.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito soltanto l’Ufficio
delle imposte di consumo di Patti rappresentato e difeso dall’avv.
Pietro Virga ed è intervenuto il Presidente della Regione siciliana
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Nell’atto di intervento e in una successiva memoria depositati il
18 marzo e il 2 settembre 1964, l’Avvocatura dello Stato sostiene che
la legge regionale impugnata non è in contrasto con gli artt. 15, 17 e
36 dello Statuto.
L’Avvocatura osserva che l’unico divario oggi esistente in ordine
all’esenzione dall’imposta di consumo sui materiali da costruzione tra
la legge regionale e la legge nazionale consiste solo nelle modalità
della sua soppressione, istantanea nella prima, progressiva nella
seconda. Identità assoluta vi è per contro sia sulla natura che sulla
durata dell’agevolazione tributaria in esame.
Tale lieve differenza di regolamentazione, secondo l’Avvocatura,
non importa l’esorbitanza dai limiti posti dall’ordinamento alla
potestà legislativa della Regione in materia, e trova giustificazione
in particolari esigenze locali quali la realizzazione di un piano di
ricostruzione edilizia ben più esteso in Sicilia che non nel restante
territorio nazionale.
Nega inoltre l’Avvocatura che la legge impugnata abbia violato
l’autonomia finanziaria dei Comuni, osservando che il potere di
imposizione di tali enti va coordinato con i principi della finanza
statale e regionale e deve essere, per conseguenza, subordinato a
quelle esigenze di carattere generale, il soddisfacimento delle quali,
importando l’elevamento del tenore di vita di tutti i cittadini, si
risolve in definitiva anche in un vantaggio degli stessi Comuni.
L’Avvocatura pertanto conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale.
La difesa dell’Ufficio delle imposte di consumo, nelle deduzioni e
nella successiva memoria depositati in cancelleria il 24 aprile e 11
novembre 1964, dopo aver affermato che la competenza legislativa e
amministrativa nella materia riguardante l’imposta di consumo sui
materiali da costruzione spetta esclusivamente allo Stato in quanto
incide sull’ordinamento tributario della finanza locale, osserva che la
legislazione nazionale e quella regionale nella detta materia, sono
state sostanzialmente uguali sino al 31 dicembre 1961. A partire da
tale data, invece, si è verificato tra le stesse un divario
sostanziale e ingiustificato, perché mentre la legge nazionale ha
abolito la esenzione sostituendola con una riduzione graduale
dell’imposta, quella regionale, invece, ha mantenuto ferma la esenzione
dal tributo.
Anche a voler per ipotesi riconoscere alla Regione siciliana una
propria autonoma legislazione in materia di imposta di consumo non v’ha
dubbio – prosegue la difesa – che essa debba essere esercitata entro
limiti molto ristretti. Tali limiti, nel caso di specie, sono stati
superati dalla legge impugnata in primo luogo perché la esenzione
dall’imposta non corrisponde a un tipo attuale di esenzione statale; in
secondo luogo perché non sussiste il preteso particolare interesse
regionale che giustifichi l’esenzione e cioè la necessità di
realizzare un piano di ricostruzione edilizia più esteso in Sicilia
che non nel rimanente territorio dello Stato; ed infine perché palese
è la violazione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 15
dello Statuto ai Comuni dell’Isola le cui finanze vengono ad essere
gravemente danneggiate dalla perdita – senza corrispettivo di sorta –
di una entrata fra le più cospicue.
La difesa dell’Ufficio imposte di consumo conclude pertanto,
chiedendo che la Corte voglia dichiarare incostituzionale la legge
impugnata.
1. – La questione di legittimità costituzionale è fondata.
La legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, prorogando al 31
dicembre 1965 le agevolazioni tributarie previste dalla legge 18
ottobre 1954, n. 37, ha concesso, per altri quattro anni, la esenzione
dall’imposta di consumo sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni
edilizie. Così provvedendo la Regione non ha tenuto conto delle
profonde modificazioni che al regime tributario delle nuove costruzioni
erano state apportate con la legge statale 2 febbraio 1960, n. 35.
L’art. 5 di detta legge ripristina infatti l’imposta in esame
limitandosi a concedere, per il periodo al quale si riferisce la legge
impugnata, delle semplici riduzioni dell’ammontare del tributo.
La legge regionale è quindi illegittima in riferimento agli artt.
17 e 36 dello Statuto poiché la esenzione dall’imposta non corrisponde
ai principi ai quali si ispira la legislazione statale in materia, né
a un tipo esistente nella legislazione stessa.
Secondo la difesa della Regione tra l’agevolazione tributaria
regionale e quella statale vi sarebbe identità di tipo e di durata, e
la sola differenza consisterebbe nel fatto che lo Stato ha soppresso
gradualmente l’esenzione, mentre la Regione ha proceduto alla
soppressione istantanea con decorrenza dal 1 gennaio 1966.
È facile osservare in contrario che l’esenzione è un’agevolazione
tributaria di tipo diverso dalla riduzione e che per quanto riguarda la
durata non è esatto che la legge regionale abbia soppresso l’esenzione
a far tempo dal 1 gennaio 1966.
Con la legge 27 novembre 1961, n. 22, il legislatore regionale –
analogamente a quanto aveva disposto con le precedenti leggi 19 luglio
1957, n. 46, e 19 novembre 1959, n. 29 – ha ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1965 la esenzione dal tributo in esame.
Dalla stessa legge non è dato desumere che intendimento della
Regione sia stato quello di concedere un’ultima e definitiva proroga e
di ripristinare per conseguenza il tributo dal 10 gennaio 1966.
L’indiscriminata proroga al 31 dicembre 1965 di tutte le
agevolazioni fiscali sta, invece, a dimostrare che il legislatore
regionale non ha tenuto presente la necessità di ritornare, sia pure
gradualmente, alla normalità del regime tributario per gli edifici di
nuova costruzione, necessità ampiamente dimostrata – soprattutto per
quanto riguarda le imposte che interessano gli enti locali – nei lavori
preparatori della legge 2 febbraio 1960, n. 35.
L’Avvocatura dello Stato assume che l’esenzione concessa con la
legge impugnata sarebbe legittima perché corrisponderebbe ad uno
specifico interesse regionale mentre ciò viene contestato dalla difesa
dell’Ufficio delle imposte di consumo.
Orbene non v’ha dubbio che nell’esercizio della potestà
legislativa concorrente in materia tributaria possano essere emanate
leggi per soddisfare particolari esigenze della Regione. Tali leggi,
però, debbono osservare i limiti dei principi ed interessi generali
cui si informa la legislazione dello Stato. E poiché la legge in esame
non ha rispettato tali limiti, l’indagine sulla sussistenza o meno di
uno specifico interesse regionale che con l’esenzione dal tributo
sarebbe stato soddisfatto si palesa superflua.
2. – La legge impugnata è anche illegittima in riferimento
all’art. 15 dello Statuto. Ed invero, sottraendo un cespite tributario
così importante ai Comuni, la Regione ha violato quell’ampia autonomia
finanziaria che con detto articolo è stata ad essi riconosciuta.
Se a ciò si aggiunge che a decorrere dal 1962 è stata soppressa
per tutti i Comuni della Repubblica l’imposta sul consumo del vino,
risulterà evidente il maggior danno che i Comuni dell’Isola hanno
subito nei confronti degli altri con il mantenimento in vigore
dell’esenzione dall’imposta sui materiali da costruzione.
E poiché la Regione – a differenza di quel che ha fatto in altre
contingenze – non ha posto a carico del proprio bilancio la spesa
occorrente per compensare i Comuni della mancanza di un’entrata così
rilevante, il danno arrecato alla finanza locale si traduce in
definitiva in un maggior onere per lo Stato al quale spetta provvedere
alla integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni.
E mancato quindi, nel caso in esame, quel coordinamento tra finanza
statale, regionale e comunale, sulla cui necessità la Corte ha avuto
più volte occasione di pronunciarsi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo unico della
legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, contenente “proroga
delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite
con la legge 18 ottobre 1954, n. 37”, nella parte relativa alla proroga
dell’esenzione dall’imposta di consumo sui materiali da costruzione, in
riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1965
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.