N. 202 del 1970
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare),
promosso con ordinanza emessa l’11 dicembre 1968 dalla Corte suprema di
cassazione – sezione prima civile – nel procedimento civile vertente
tra l’Istituto mobiliare italiano e la società S.A.C.E.M., iscritta al
n. 113 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto mobiliare italiano;
udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito l’avv. Salvatore Satta, per l’I.M.I.
Con decreto del 19 febbraio 1967 il tribunale di Ferrara ammetteva
la società S.A.C.E.M., in accomandita semplice, alla procedura di
amministrazione controllata.
Contro questo decreto, divenuto definitivo con l’approvazione
dell’adunanza dei creditori, proponeva ricorso per cassazione, a norma
dell’art. 111 della Costituzione, l’Istituto mobiliare italiano,
creditore con diritto di prelazione, escluso dalla deliberazione circa
l’approvazione della procedura suddetta e chiedeva che ne fosse
dichiarata la nullità per difetto di motivazione. Eccepiva inoltre
l’illegittimità, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
dell’art. 189, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in
cui espressamente esclude i creditori aventi diritti di prelazione sui
beni del debitore dalla approvazione della proposta del debitore di
ammissione all’amministrazione controllata.
La Corte di cassazione, dichiarato con sentenza ammissibile il
ricorso, con ordinanza 11 dicembre 1968 ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 189, terzo comma, della legge
fallimentare, in quanto, in relazione ai precedenti articoli 187 e 188,
esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori aventi
diritto di prelazione sui beni del debitore.
La Corte ha motivato il giudizio di non manifesta infondatezza,
adducendo che non sarebbe giustificata, nella norma denunziata, la
disparità di trattamento fra creditori con diritto di prelazione e
creditori chirografari, in sede di approvazione della proposta del
debitore di ammissione al beneficio dell’amministrazione controllata.
E ciò ancorché i creditori privilegiati abbiano un sostanziale
interesse alla discussione ed alla deliberazione sulla proposta
medesima, dalla cui approvazione deriverebbe, anche a loro danno, la
postergazione delle azioni esecutive nei confronti del debitore.
D’altra parte, ha ulteriormente posto in rilievo l’ordinanza della
Corte di cassazione, la posizione deteriore dei creditori privilegiati
non troverebbe adeguato rimedio nel fatto che il tribunale, investito,
ai sensi degli artt. 187 e 188 della legge fallimentare, dell’esame
della domanda di ammissione del debitore all’amministrazione
controllata, possa tener conto del pregiudizio eventualmente derivante
ai creditori predetti.
Analogamente il diritto dei creditori privilegiati non risulterebbe
tutelato attraverso il reclamo al tribunale, previsto dall’art. 190
della legge in esame, contro il decreto col quale il giudice delegato
ha nominato il comitato dei creditori che assiste il commissario
giudiziale.
Davanti a questa Corte si è costituito l’Istituto mobiliare
italiano, con atto 28 marzo 1969, ed ha chiesto che venga dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 189, terzo comma, della
legge fallimentare.
Ricordati i tratti fondamentali della disciplina dell’istituto ed
in particolare la norma secondo la quale, in pendenza della procedura
di amministrazione controllata, è differito di un anno l’adempimento
delle obbligazioni del debitore, l’Istituto predetto assume che tutti
i creditori, sia chirografari che privilegiati, hanno un eguale
interesse a valutare l’opportunità di ammettere il debitore al
beneficio, dal quale consegue appunto un eguale sacrificio
patrimoniale. Discostandosi da tali premesse, invece, la norma
impugnata escluderebbe i creditori privilegiati dalla votazione
rimessa esclusivamente ai chirografari; e ciò con evidente lesione
del principio costituzionale di eguaglianza.
La disparità di trattamento fra i creditori sarebbe ulteriormente
aggravata dal fatto che, secondo l’interpretazione data dalla
giurisprudenza all’art. 111 legge fallimentare, i debiti contratti
dall’amministrazione controllata, considerati debiti di massa,
avrebbero, agli effetti della liquidazione del passivo, grado anteriore
a quelli garantiti da altri privilegi, il cui pagamento, quindi,
verrebbe ad essere esposto all’alea di un maggior o minore ”
svuotamento” di garanzia.
L’esclusione dei creditori con prelazione dalla adunanza
disciplinata dall’art. 189 della legge fallimentare non troverebbe, si
assume, compenso in una tutela successiva del loro diritto. A questo
fine in particolare, come già chiarito nell’ordinanza di rimessione,
non sarebbe preordinato il reclamo al tribunale avverso il decreto di
nomina del comitato dei creditori.
Con successiva memoria illustrativa la difesa dell’I.M.I. ha
ulteriormente svolto gli argomenti afferenti alla tesi della
incostituzionalità della norma impugnata.
1. – L’ordinanza della Corte di cassazione ha prospettato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, terzo comma,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, adducendo che, in sede di
deliberazione sulla proposta del debitore di ammissione al beneficio
della amministrazione controllata, non sarebbe giustificata
l’esclusione dei creditori con diritto di prelazione sui beni del
debitore “dal voto e dal computo delle maggioranze”, richiesti per la
relativa approvazione. Ne deriverebbe disparità di trattamento
rispetto a quello più favorevole riservato ai creditori chirografari,
in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza.
Anche a favore dei creditori privilegiati dovrebbe riconoscersi,
invero, sussistere un sostanziale interesse alla deliberazione circa
l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata, dalla quale
deriva, a norma dell’art. 188, secondo comma, della legge fallimentare
(giusta il richiamo all’art. 168), quale immediato e generale effetto,
la dilazione dell’adempimento delle obbligazioni dell’imprenditore.
La difesa dell’I.M.I., parte creditrice costituita, spiega analoghe
argomentazioni, mettendo in evidenza l’ulteriore danno che ai creditori
privilegiati può, in sede di liquidazione, derivare dalla
postergazione del proprio credito alle obbligazioni di massa sorte per
la gestione dell’impresa controllata.
2. – La questione non è fondata.
L’amministrazione controllata (come risulta dalla Relazione del
Guardasigilli alla legge fallimentare, n. 41) fu introdotta nella
disciplina positiva dei procedimenti concorsuali perché costituisce
strumento rispondente “ad un bisogno vivamente sentito, in momenti di
improvvise e vaste fluttuazioni economiche”, e volto a portare rimedio
a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile
l’immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni per
“riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale
volontà” e senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di
insolvenza e soprattutto di incapacità obiettiva a riacquistare il
normale equilibrio patrimoniale.
La disciplina dell’istituto, compresa quella dettata dall’articolo
189 della legge fallimentare, relativamente alla approvazione della
proposta del debitore di ammissione al beneficio, fu informata, come
anche risulta dalla ricordata Relazione (n. 42), all’intento di
lasciare “il più largo campo all’iniziativa degli interessati e alla
prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice”.
La ricordata approvazione, ovviamente, non investe la legittimità
della speciale procedura concorsuale, che è oggetto del giudizio
esclusivo del tribunale fallimentare, ma è espressione soltanto di
valutazione di opportunità e convenienza.
In riferimento allo spirito di detta norma, l’esclusione dei
creditori aventi diritti di prelazione risponde razionalmente alla
diversità di situazione nella quale essi versano, in confronto dei
chirografari. Questi ultimi, non assistiti da diritti di garanzia che
assicurino in via prioritaria l’adempimento delle obbligazioni anche
in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull’utile svolgimento
dell’amministrazione controllata dell’impresa e dei beni
dell’imprenditore l’aspettativa di soddisfazione del credito, in
misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti
risultare da una esecuzione immediata.
Sulla attribuzione ai soli creditori chirografari del diritto di
partecipare alla deliberazione predetta, ha certamente inciso la
considerazione che sul voto dei creditori con prelazione, ove fossero
stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto
essere determinante (a parte eventuali eccezioni come quelle
riguardanti enti finanziatori aventi finalità pubblicistiche e non
speculative) il loro presumibile interesse ad un’esatta e sollecita
esecuzione della prestazione. Detto voto sarebbe valso, quindi, ad
impedire il risanamento patrimoniale della impresa, non solo con
sacrificio dei creditori chirografari, ma anche con elusione degli
scopi dell’istituto, inteso, come si è accennato, quale provvido
rimedio per risolvere temporanee difficoltà incontrate dalle imprese
nella ricerca di nuovi equilibri, resi necessari da variabili
dimensioni della produzione e da instabili livelli di mercato.
3. – Dalla normativa impugnata non può desumersi, peraltro, che
nel sistema non abbia congruo rilievo e rimanga privo di ogni tutela
l’interesse dei creditori esclusi dalla votazione.
Invero l’amministrazione controllata si svolge sotto il sindacato
della autorità giudiziaria, cui è demandata in particolare ogni
indagine di merito, diretta anche a contemperare l’interesse
individuale di tutti i creditori con quello generale dell’economia, al
fine di evitare non necessari turbamenti nei settori della produzione
di beni o servizi e della occupazione dei lavoratori dipendenti.
Deve anzitutto osservasi che anche i creditori con prelazione, già
legittimati, secondo il principio accolto dalla giurisprudenza, a
proporre ricorso per cassazione, sia pure per motivi di sola
legittimità (ai sensi dell’art. 111 della Costituzione), contro il
decreto del tribunale che abbia ammesso l’imprenditore alla
amministrazione controllata, possono, al pari di ogni altro
interessato, reclamare al tribunale (art. 190 legge fallimentare)
avverso il decreto col quale il giudice delegato, previo accertamento
delle maggioranze prescritte dall’art. 189, abbia nominato il comitato
dei creditori.
Agli stessi creditori, senza discriminazione (e ciò non può non
apparire di massimo rilievo), è data poi facoltà di interloquire
nello svolgimento della procedura, sia per il tramite del comitato dei
creditori, sia mediante istanze e denunzie dirette a provocare i
provvedimenti indicati negli artt. 191 e 192 della legge fallimentare.
Secondo tali norme può, in qualunque momento, essere affidata al
commissario giudiziale, in tutto o in parte, la gestione dell’impresa e
l’amministrazione dei beni del debitore e possono venire segnalati i
fatti che consiglino la revoca dell’amministrazione controllata,
riducendosi di questa, in tal modo, la durata, comunque mai superiore
ad un anno (art. 187, primo comma).
E nel caso risulti che l’amministrazione stessa non possa utilmente
essere continuata, ai creditori medesimi (come ad ogni altro
interessato) non è precluso di fare le opportune segnalazioni ed
istanze al giudice delegato, onde promuova dal tribunale la
dichiarazione di fallimento.
Questo complesso di disposizioni è sufficiente a ridurre il
rischio, segnalato dalla difesa di parte, che i creditori privilegiati
possano subire detrimento per effetto della dilazione e di eventuali
nuove passività derivanti dall’espletamento della gestione
controllata.
4. – Nel quadro della disciplina dell’istituto, tali ultime
considerazioni valgono a rafforzare il convincimento di questa Corte
che la norma dell’art. 189, terzo comma, della legge fallimentare, non
contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 189, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta
legge fallimentare), nella parte in cui esclude i creditori aventi
diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore
di ammissione alla amministrazione controllata: questione promossa
dall’ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all’art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.