Sentenza N. 203 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1971
Data deposito/pubblicazione
16/12/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, recante nuove disposizioni
sulle pensioni da concedersi al personale dell’Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, promosso con ordinanza emessa l’8 luglio 1969 dal
tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Di Sole
Giulia ed altri e l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
La signora Giulia Di Sole vedova Rizzo, con atto di citazione 3
giugno 1967, premesso che il marito, conduttore capo nelle Ferrovie
dello Stato, era deceduto in seguito a uno scontro, conveniva davanti
al tribunale di Catanzaro l’Amministrazione delle ferrovie, chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni. L’Amministrazione eccepiva che
dalla somma dovuta a tale titolo andava detratta non solo l’indennità
per infortunio, ma anche la pensione eccezionale corrisposta
all’attrice, essendo esclusa la cumulabilità della pensione con altre
forme di indennizzo dall’art. 9 r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590.
Il tribunale, con ordinanza emessa l’8 luglio 1969, regolarmente
notificata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 9, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
L’ordinanza, richiamando la sentenza n. 1 del 1962 di questa Corte,
rileva che la norma impugnata contrasta con l’art. 3 della
Costituzione, in quanto crea una sperequazione tra il privato e il
ferroviere, vittime di un fatto colposo; contrasta altresì con l’art.
28, in quanto elimina la responsabilità civile dell’Amministrazione
ferroviaria verso i propri dipendenti.
Non essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa
è stata decisa in camera di consiglio, a norma dell’art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La questione è fondata.
Il diritto del dipendente statale e dei superstiti alla pensione
privilegiata e il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della
pubblica Amministrazione si basano, come questa Corte ha rilevato nella
sentenza 30 gennaio 1962, n. 1, su titoli diversi. Il primo infatti non
nasce dalla responsabilità dell’Amministrazione, ma dal fatto che, a
prescindere da tale responsabilità, si sia verificato un evento di
servizio, produttivo di infermità lesioni o morte, previsto dalla
legge. Tale diritto è strettamente connesso alla posizione del
dipendente e, come osserva l’ordinanza, si collega, tra l’altro, al
precedente versamento, da parte dello stesso dipendente, dei contributi
ai fini del conseguimento della pensione, che sarà ordinaria o
privilegiata, secondo le circostanze.
L’eventuale detrazione della pensione privilegiata dalle somme
dovute alla vittima o ai superstiti a titolo di risarcimento danni
viene pertanto a eludere o a ridurre la responsabilità della pubblica
Amministrazione per fatto illecito, in contrasto con l’art. 28 della
Costituzione.
La norma che prevede tale detrazione per il personale delle
Ferrovie dello Stato viola inoltre l’art. 3 della Costituzione. Nella
ricordata sentenza la Corte ha ritenuto che le norme che stabilivano la
detta detrazione per gli altri dipendenti statali (decreto
luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, e legge 28 maggio 1936, n.
1126) creavano una sperequazione tra il privato, vittima di un fatto
colposo, e il dipendente statale, vittima di un medesimo fatto. Con la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle menzionate norme
si è venuto a produrre un ingiustificato trattamento differenziale
anche tra i dipendenti delle Ferrovie e gli altri dipendenti dello
Stato.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma
impugnata, a conferma di quanto ritenuto nel precedente pronunciato di
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, ultimo comma,
del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 (Nuove disposizioni sulle pensioni da
concedersi al personale dell’Amministrazione delle ferrovie dello
stato).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.