Sentenza N. 205 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1971
Data deposito/pubblicazione
28/12/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1970
dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di
Iannuzzi Antonio, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23
dicembre 1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel dibattimento celebratosi avanti alla Corte di assise di Torino
il 22 ottobre 1970 a carico di Iannuzzi Antonio, imputato di uxoricidio
e tentato omicidio, questi, interrogato insistentemente dal Presidente,
non rispondeva, ed assumeva anzi un atteggiamento tale da indurre la
Corte a disporre perizia psichiatrica, al fine di accertare se egli,
per le sue condizioni mentali, fosse o no in grado di assistere
utilmente al dibattimento.
All’esito della perizia, espletata immediatamente, si accertava che
l’imputato presentava manifestazioni isteriche, ma la Corte riteneva di
potere escludere la sussistenza delle condizioni di totale incapacità
di intendere e di volere previste dall’art. 88 cod. proc. pen. per la
sospensione del procedimento, e ordinava pertanto procedersi oltre nel
giudizio. La difesa, peraltro, eccepiva l’illegittimità costituzionale
della detta norma per contrasto con la garanzia del diritto di difesa
di cui all’art. 24 della Costituzione, affermando che la norma
impugnata consentirebbe la prosecuzione del giudizio anche nel caso in
cui, come nella specie, l’imputato, pur capace di intendere e di
volere, sia tuttavia nella impossibilità di esprimersi, e sia quindi
impedito nell’esercizio della difesa materiale.
La Corte d’assise, con ordinanza emessa nello stesso giorno,
riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Anche secondo il giudice “a quo”, l’art. 88 cod. proc. pen.
consentirebbe la prosecuzione del procedimento nel caso di constatata
incapacità all’esercizio della difesa materiale da parte dell’imputato
per impedimento fisico, purché siano presenti la capacità di
intendere e di volere, come appunto dovrebbe accadere nei confronti
dello Iannuzzi, e si porrebbe quindi in contrasto col dettato
costituzionale.
L’ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1970.
Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente
le proprie deduzioni.
L’Avvocatura osserva che, qualunque sia stato l’ostacolo
manifestatosi al valido esercizio della difesa da parte dell’imputato,
sarebbe da escludere che possa essersi determinata una situazione non
riferibile ad una delle due categorie di impedimenti fisici previste
dalla legge. Invero, se, come parrebbe aver ritenuto la Corte d’assise,
l’imputato era impossibilitato ad esprimersi per una delle cause di cui
all’art. 143 cod. proc. pen., egli avrebbe potuto godere delle
garanzie apprestate dalla legge appunto allo scopo di assicurare anche
ai muti e sordomuti l’esercizio del diritto di difesa. Se invece
l’impedimento fosse stato tale da impedire la sua comparizione in
dibattimento, il procedimento avrebbe dovuto sospendersi ai sensi
dell’art. 497 cod. proc. pen. In entrambi i casi, quindi, il diritto di
difesa dell’imputato sarebbe stato tutelato, e mal si comprenderebbe
come la Corte di assise abbia potuto sollevare la questione di
legittimità in esame, che dovrebbe quindi dichiararsi infondata.
1. – L’ordinanza della Corte d’assise di Torino, dato atto
dell’accertamento medico dibattimentale che il giudicabile, pur
presente in udienza, si trovava in quel momento in condizioni di
incapacità di provvedere alla propria “difesa materiale” per
impedimento fisico (mutismo isterico) e quindi, secondo l’ordinanza,
fuori della possibilità di ottenere la sospensione del procedimento a
termini dell’art. 88 del codice di procedura penale, sottopone alla
Corte la questione di legittimità di questo articolo. Ciò in quanto
esso limita la possibilità di sospensione alla sola ipotesi di
incapacità di intendere o di volere, dipendente da accertata totale
infermità di mente, senza estenderla all’ipotesi di contingente
impossibilità di esercitare la “difesa materiale”, frustrando così il
pari diritto di difesa, che si estrinseca nella indefettibile
possibilità di discolpa diretta e personale da parte dell’imputato.
2. – La questione non è fondata.
L’autodifesa, mediante risposte all’interrogatorio, discolpe e
dichiarazioni in genere, è certamente diritto primario dell’imputato,
garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale,
dalla fase istruttoria a quella di giudizio (artt. 367, 441, 443 cod.
proc. pen.) sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui
“l’imputato deve avere per ultimo la parola” (art. 468 cod. proc.
pen.).
L’art. 88 cod. proc. pen. risponde alla finalità di mantenere
intatto l’esercizio di quel diritto e di evitarne la compromissione nel
caso in cui l’imputato venga a trovarsi “in tale stato di infermità di
mente (sopravvenuta) da escludere totalmente la sua capacità di
intendere o di volere”. Da qui, anzitutto, la sospensione del
procedimento, fino a quando l’imputato riacquisti la capacità (comma
terzo) e, insieme, l’avvio ad accertamenti peritali, con eventuale
internamento dell’imputato in manicomio (comma primo).
Trattasi, pertanto, di norma che trova, nei sui presupposti e nel
contenuto, autonoma, razionale e compiuta giustificazione.
L’ordinanza di rinvio, muovendo dall’accertamento di presupposto
diverso, escludente una infermità della natura e del grado previsti
nell’indicato art. 88, prospetta, come si è detto, il dubbio di
incostituzionalità pel fatto dell’omessa previsione, nel contesto
dell’articolo stesso, di altra ipotesi, di natura diversa (fisica, non
mentale) ma di uguale effetto, come quello derivante dal blocco emotivo
dei mezzi verbali di espressione del pensiero.
Ma la Corte osserva che la cennata autonomia dell’art. 88 esclude
che possano in esso ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il
contenuto, con effetti pregiudizievoli nell’esercizio del diritto di
difesa personale o cosiddetta “materiale”.
La sospensione del procedimento, nell’ipotesi di cui all’art. 88,
non costituisce l’unico mezzo di tutela di tale diritto, al di fuori
del quale ogni altra esigenza tutelatrice non possa che essere
sacrificata per mancata previsione di mezzi idonei relativi ad altre
situazioni.
Sono, infatti, previsti, come provvedimenti contingenti, da
adottarsi in caso di necessità, sia la “sospensione” del dibattimento
(art. 431 c.p.p.) sia il “rinvio” del dibattimento a tempo
indeterminato (art. 432 c.p.p.).
È poi ulteriormente prevista, anche nel caso di solo mutismo,
l’adozione di provvedimenti succedanei, atti a supplire alla fisica
impossibilità o difficoltà di espressione (art. 143 c.p.p.).
In definitiva, il diritto di difesa personale trova le sue
sufficienti garanzie nel sistema del diritto positivo, senza che ne
risulti in alcun modo intaccata la legittimità dell’art. 88 del codice
di procedura penale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 88 del codice di procedura penale, proposta, con ordinanza 22
ottobre 1970 dalla Corte d’assise di Torino, in riferimento all’art. 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.