Sentenza N. 205 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1972
Data deposito/pubblicazione
29/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
primo e secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Tambellini Giuseppe e Napoli Benito,
iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971;
2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Paleani Paola e Stramaccioni Sergio,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ordinanza del 23 novembre 1970 il pretore di Lucca ha
proposto, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, una questione
di legittimità costituzionale concernente i primi due commi dell’art.
2054 del codice civile.
Muovendo dal presupposto che il secondo comma di tale articolo – in
forza del quale nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli –
riguardi solo l’ipotesi che tutti i veicoli coinvolti nella collisione
abbiano subi’to danni e che, invece, nel caso di scontro con danni
unilaterali debba applicarsi il disposto del primo comma (si debba
presumere, cioè, la colpa del solo veicolo non danneggiato), il
giudice a quo ravvisa in tale disciplina una violazione del principio
di eguaglianza: sarebbe, infatti, arbitrario ed irragionevole
assoggettare l’ipotesi dello scontro a due diversi regimi secondo che
ci siano stati danni reciproci o danni unilaterali.
A tale conclusione dovrebbe portare, secondo l’ordinanza di
rimessione, la constatazione di una duplice incoerenza delle
disposizioni impugnate: a) la ratio del secondo comma poggia sul
criterio dell’id quod plerumque accidit, per il quale il verificarsi di
uno scontro tra veicoli non è a priori attribuibile all’uno piuttosto
che all’altro conducente coinvolto nell’incidente, sicché appare non
ragionevole limitare l’efficacia della norma alla sola ipotesi dello
scontro con danni reciproci; b) la ratio del primo comma poggia
chiaramente sul principio cuius commoda et eius incommoda, attuando il
quale il legislatore ha voluto addossare una presunzione di colpa a
carico di chi si avvale di un mezzo ritenuto pericoloso, ed è perciò
arbitrario presumere, nel caso di scontro con danni unilaterali, solo
la colpa del conducente del veicolo non danneggiato: in questo caso
entrambi i soggetti si sono avvalsi di un veicolo e coerentemente la
legge dovrebbe porre per entrambi una presunzione di egual concorso.
Constatata tale duplice incoerenza, il pretore di Lucca osserva che
essa scomparirebbe ove, attraverso una dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la presunzione a carico di entrambi i conducenti fosse
estesa ad ogni ipotesi di scontro tra veicoli, ne siano derivati danni
reciproci o unilaterali.
2. – Innanzi a questa Corte è intervenuto – con atto di deduzioni
del 24 febbraio 1971 – il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato.
La difesa dello Stato, dopo aver esposto gli argomenti in base ai
quali la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso
che il secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. si applichi nell’ipotesi
di scontro con danni unilaterali e dopo aver ricordato gli argomenti
addotti dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito a
sostegno dell’opposta tesi, sostiene che la norma in esame, anche se
interpretata nel primo senso, non travalica i confini entro i quali
legittimamente si muove la discrezionalità politica del legislatore.
Non potendosi nella specie rilevare un manifesto arbitrio ed una
patente irragionevolezza, la questione – così conclude l’Avvocatura –
è infondata.
3. – Anche ad avviso del pretore di Roma – ordinanza 9 gennaio 1971
– il secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., interpretato secondo il
costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, darebbe
luogo ad una disparità di trattamento, non sorretta da una
giustificazione razionale, secondo che dallo scontro derivino danni
reciproci od unilaterali: la disposizione sarebbe dunque illegittima,
in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui essa subordina la
presunzione di colpa reciproca alla reciprocità dei danni.
4. – In quest’ultimo giudizio non si è costituita alcuna delle
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. – Nell’udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato si è riportata
alle conclusioni contenute nell’atto d’intervento.
1. – Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono
sostanzialmente la stessa questione di legittimità costituzionale e
pertanto i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. – Il secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. stabilisce che nel
caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno
subito dai singoli veicoli. Secondo la costante giurisprudenza della
Corte di cassazione, la disposizione viene intesa nel senso che la
presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli
coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno
di essi sia rimasto indenne: a causa della così delineata sfera di
applicazione del secondo comma, quest’ultimo caso deve trovare altrove
la sua disciplina, precisamente nel disposto del primo comma dello
stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo
conducente del veicolo non danneggiato.
Sul presupposto di siffatta interpretazione – intorno alla
validità della quale, stante il consolidato ed univoco indirizzo
giurisprudenziale cui si è fatto cenno, non è opportuno indugiare –
questa Corte è chiamata a decidere se la diversità di regime
giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano derivati danni
reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell’art. 3 Cost., ad
una illegittima disparità di trattamento.
3. – La questione è fondata.
Vero è che le due situazioni che qui vanno raffrontate – scontro
con danni reciproci, scontro con danni unilaterali – presentano fra
loro una qualche diversità, ma ciò, tuttavia, non è di per sé
sufficiente a far concludere che legittimamente esse siano state
sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principi
affermati da questa Corte nella giurisprudenza concernente l’art. 3
Cost., occorre infatti verificare se il legislatore, dando rilievo
all’elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali)
piuttosto che all’elemento comune alle due fattispecie (scontro tra
veicoli), non abbia arbitrariamente considerato diverse due ipotesi
che, almeno ai fini che qui interessano, avrebbero dovuto esser
valutate come eguali.
In quest’ordine di idee occorre porre in rilievo che la presunzione
di un egual concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal
secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., è del tutto svincolata dalla
proporzione dei danni derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore
entità di tali danni gioca, è ovvio, sul quantum dovuto dall’uno
all’altro soggetto, ma nessuna influenza spiega sulla determinazione
della quota della loro corresponsabilità, che per tutti è presunta
eguale. Ciò significa che, conformemente ad intuitive esigenze di
razionalità, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti
hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro
(maggiore o minore) responsabilità nell’aver provocato lo scontro, ed
è perciò arbitrario ed irragionevole che tale funzione esse assumano
quando non entrambi i veicoli siano stati danneggiati. Nel vigente
regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta
del solo conducente del veicolo non danneggiato vien fatta discendere
da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioè, che è
razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria,
che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del
conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparità di
trattamento risulta di tutta evidenza ove si consideri che la
operatività della presunzione di egual concorso, collegata ad un fatto
esterno rispetto all’azione dei soggetti, è affidata al mero caso: al
limite, l’assenza di danno o la presenza di un danno di minima entità
determina l’applicazione di regole giuridiche profondamente diverse.
In definitiva si deve concludere che, quanto alla responsabilità
dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica
quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate e non può
perciò non essere assoggettata ad una disciplina unitaria: la
differenza di regime, dipendente da mera accidentalità,
inevitabilmente comporta una disparità di trattamento di situazioni
sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell’art. 3
della Costituzione.
4. – Per le considerazioni esposte, il secondo comma dell’art. 2054
cod. civ. deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude
che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso
dei conducenti valga anche nell’ipotesi in cui uno dei veicoli
coinvolti nello scontro non abbia subito danni.
Con questa statuizione è esaurito l’intero thema decidendum. La
questione proposta dal pretore di Lucca ha investito invero anche il
primo comma dello stesso articolo, ma tale denuncia è stata formulata
sul presupposto che all’ipotesi di scontro con danni unilaterali non
fosse applicabile, de iure condito, il secondo comma: presupposto che
ovviamente vien meno a seguito della dichiarazione di parziale
illegittimità di quest’ultimo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo
comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di
scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei
conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI . GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere