Sentenza N. 206 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1972
Data deposito/pubblicazione
29/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
1962, n. 414, con il quale è stato reso obbligatorio erga omnes
l’accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle
aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, promosso con
ordinanza emessa il 2 luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel
procedimento civile vertente tra Gagliano Giovanna e la società
Sud-Confex di Gela, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5
maggio 1971.
Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 la relazione
del Presidente Giuseppe Chiarelli.
Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Gagliano
Giovanna e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con
ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971),
premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al
salario, dovrebbe applicarsi a un determinato periodo del rapporto
l’accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle
aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio
erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con
riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo unico di detto decreto,
perché emanato in forza dell’art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n.
1027, dichiarato illegittimo da questa Corte.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la
causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell’ordinanza,
questa Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il
campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge
14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di
quest’ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l’efficacia di essa
agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una
reiterazione della delega non consentita dall’art. 77 della
Costituzione.
Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da
illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base
all’art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.
Nel caso in esame, l’impugnato decreto del Presidente della
Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo
provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell’art. 1
della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l’illegittimità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante “Norme sul trattamento economico
e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di
Caltanissetta”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere