Sentenza N. 207 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
28/07/1976
Data deposito/pubblicazione
28/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
quarto comma, n. 5, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (provvedimenti
in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati), promossi son ordinanze emesse il 30
gennaio 1974 e 19 settembre 1975 dalla Corte d’appello di Roma nelle
cause di lavoro vertenti rispettivamente tra Bettollini Primetta e
Grazzini Angelo e tra Celidonio Erina e Condominio via Giovanni
Passerini ed altra. iscritte al n. 290 del registro ordinanze 1974 e al
n. 568 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 25 del 28
gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Bettollini Primetta, Celidonio
Erina e Grazzini Angelo, nonché gli atti d’intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l’avv. Giorgio Piaccialuti, per Bettollini e Celidonio,
l’avv. Giovanni Rizzacasa, per Grazzini, ed il vice Avvocato generale
dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra Celidonio
Erina, Ipericon Elisa, ed il Condominio via Giovanni Passerini, 18
Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla
prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di
appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione.
La norma denunziata, consentendo l’esercizio della mediazione
onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di
eguaglianza, atteso che tale possibilità è esclusa dalla legge n.
339/1958 per i domestici, il cui rapporto è ugualmente ispirato,
quanto alla assunzione, dal principio dell’intuitus personae, e
sarebbe, ancora, in contrasto con il principio del diritto al lavoro,
consentendo la eventualità di doversi esporre ad esborsi rilevanti per
ottenere un posto di lavoro.
Identica questione di legittimità costituzionale la stessa Corte
di appello di Roma ha sollevato, con riferimento solo agli artt. 3 e 4
Cost., anche nel procedimento del lavoro vertente tra Bettollini
Primetta e Grazzini Angelo.
Si sono costituite in giudizio Primetta Bettolini ed Erina
Celidonio, chiedendo l’accoglimento della questione proposta ed
adducendo i medesimi motivi sostenuti nelle ordinanze di rinvio.
Si è altresì costituito in giudizio Grazzini Angelo, deducendo la
infondatezza della questione proposta, in quanto il carattere
fiduciario del rapporto di portierato dovrebbe permettere al medesimo
di estrinsecarsi, anche nella genesi, in modo liberamente pattizio.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo il difetto
di rilevanza e, comunque, la infondatezza della questione proposta.
Le ordinanze, in primo luogo, non conterrebbero alcun giudizio
sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata.
Inoltre, la diversa disciplina del rapporto di lavoro dei domestici
e dei portieri troverebbe giustificazione nel carattere maggiormente
penetrante dell’elemento fiduciario relativamente ai primi.
1. – Con due ordinanze di identico contenuto la Corte di appello di
Roma solleva, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, quarto comma, della legge 29
aprile 1949, n. 264, “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, nella
parte in cui esclude per i portieri il divieto dell’esercizio della
mediazione. Si osserva al riguardo che non essendo ancora stato
emanato, per questa categoria di lavoratori, il regolamento sulla
disciplina della mediazione previsto nella disposizione impugnata, si
verifica, allo stato, una disparità di trattamento tra i portieri e i
domestici, per i quali la mediazione è stata vietata con l’art. 2
della legge 2 aprile 1958, n. 339, “onde potrebbe sussistere una
violazione dei principi contenuti nell’art. 3 Cost., dal momento che
sia per i domestici che per i portieri prevale nella assunzione lo
stesso principio dell’intuitus personae”; che inoltre l’eventualità di
doversi sottomettere ad esborsi talvolta rilevanti per ottenere un
portierato “potrebbe costituire violazione anche dei principi contenuti
nell’art. 4 della Costituzione”. La seconda ordinanza fa anche cenno ad
un eventuale contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., peraltro senza
alcuna motivazione.
2. – Stante l’identità della questione i due giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
La difesa dello Stato ha notato nelle ordinanze la mancanza di
qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione; la quale
peraltro non può essere contestata, trattandosi in entrambi i casi di
domande di restituzione di somme pagate a titolo di mediazione per
ottenere posti di portiere.
3. – La questione, peraltro, non è fondata. È vero che i rapporti
di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici,
intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i
casi l’assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo
di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario
dei rapporti non è di per sé sufficiente a determinare una piena
parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di
portierato al servizio della casa di abitazione d’una sola famiglia. Di
regola, invece, il rapporto di lavoro del portiere differisce da quello
tipico dei lavoratori domestici, sia per la peculiarità dei compiti di
vigilanza e custodia, – a cui si ricollegano la necessità della
licenza rilasciata dalla autorità di polizia e la disciplina stabilita
dalle leggi di pubblica sicurezza -, sia per la diversità delle
prestazioni dovute hinc-inde, tra cui da un canto l’obbligo di
sorveglianza continua anche per mezzo della persona idonea alla
funzione, da designarsi all’atto della assunzione, e l’eventuale
autorizzazione all’esercizio di un mestiere nello stabile, e dall’altro
la retribuzione parte in denaro e parte in natura, comprendente
l’alloggio, con acqua, luce e riscaldamento, per il portiere e la sua
famiglia.
Tanto basta ad escludere che la diversità del regime legislativo
vigente per i domestici quanto al divieto d’esercizio della mediazione
comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3
della Costituzione. Spetta comunquesolo al legislatore stabilire se il
ricorso alla mediazione possa essere o non ammissibile per il
collocamento d’un portiere, la cui assunzione può presentare
particolari difficoltà in relazione ai requisiti personali e
familiari, e alle varie esigenze del servizio.
Né sussiste la prospettata violazione dell’art. 4 Cost. perché
l’eventualità di dover corrispondere una somma per ottenere un posto
di portiere non può, di per sé, integrare apprezzabile menomazione
del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante. Ed è manifesta
l’infondatezza del richiamo agli artt. 35 e 36 Cost., del tutto
immotivato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264,
“Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati”, sollevata con le ordinanze
di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere