Sentenza N. 217 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1974
Data deposito/pubblicazione
09/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOEE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l’esercizio della caccia), promosso con ordinanza
emessa il 15 gennaio 1972 dal pretore di Sorrento nel procedimento
penale a carico di Aiello Salvatore e Guarino Erminio, iscritta al n.
184 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Il 23 novembre 1970 alle ore 5,30, nel territorio del Comune di
Vico Equense tre guardie giurate dell’Associazione nazionale libera
caccia fermavano i cacciatori Erminio Guarino e Salvatore Aiello,
contestando loro l’esercizio di caccia in ore notturne, lungo una
strada comunale e nei pressi di case di abitazione e sequestrando loro
alcune cartucce, mentre non potevano procedere al sequestro dei fucili,
perché i due cacciatori si erano rifiutati di consegnarli.
In base al relativo verbale di denunzia, il pretore di Sorrento,
con decreti penali in data 22 e 30 gennaio 1971, condannava il Guarino
e l’Aiello alla pena dell’ammenda di complessive lire 100.000 per
violazione dell’art. 32, in relazione agli artt. 10 e 11 del t.u. delle
norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della
caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nonché per
violazione dell’art. 650 c.p. per inosservanza dell’obbligo di
consegnare le armi.
In sede di giudizio di opposizione avverso i suddetti decreti, il
pretore di Sorrento, con ordinanza 15 gennaio 1972, accogliendo analoga
eccezione della difesa degli opponenti, dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dell’art. 71 del citato
t.u. n. 1016 del 1939, nella parte in cui dispone che “in caso di
contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le
armi o gli arnesi, nonché la cacciagione”.
La non manifesta infondatezza veniva motivata con il richiamo delle
sentenze di questa Corte 5 luglio 1968, n. 86, e 3 dicembre 1969, n.
148.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stati costituzione e
intervento di parte, il giudizio come sopra promosso viene all’esame
della Corte, convocata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L’art. 71 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e
per l’esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n.
1016, dispone (comma secondo) che gli agenti addetti alla vigilanza, in
caso di contestata contravvenzione, debbono sempre sequestrare le armi
o gli arnesi nonché la cacciagione.
Con l’ordinanza di rinvio, richiamati i principi affermati con le
sentenze di questa Corte n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, riguardanti
l’obbligo di osservare, in conformità con il precetto dell’art. 24
della Costituzione, sia negli atti di polizia giudiziaria preliminari
all’istruzione, sia nell’istruzione sommaria, da qualsiasi organo
eseguita (P.M., pretore), la garanzia per il rispetto del diritto di
difesa dell’imputato preveduta per l’istruzione formale, si prospetta
l’illegittimità costituzionale del sequestro preveduto nella riportata
parte dell’art. 71 del t.u. n. 1016, in quanto quella garanzia non
prevede.
Nell’ordinanza si ricorda anche che questa Corte, con la sentenza
n. 148 del 1969, dichiarò, in applicazione dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell’art. 222 c.p.p. “nella parte in cui esclude che al sequestro si
applichino gli artt. 390 e 304 quater”.
Con le sentenze richiamate nell’ordinanza di rinvio la Corte ha in
effetti affermato che sia nella fase di indagini preliminari, sia in
sede di istruzione sommaria, da qualsiasi organo eseguita, debbano
essere osservate le norme dell’istruzione formale dirette ad assicurare
l’esercizio in concreto del preminente diritto di difesa dell’imputato
sancito dall’art. 24 della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda il sequestro del corpo di
reato, preveduto nel secondo comma dell’art. 222 c.p.p., si è
affermato che le norme sulla istruzione formale debbono essere
osservate in ogni caso e non soltanto “in quanto possibile”, come in
tale comma era disposto, per l’evidente esigenza di non lasciare
affidata alla discrezionalità degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria la valutazione circa la possibilità in concreto di
osservare quelle norme, venendone così a vanificare, in sostanza, le
finalità.
Come chiaramente risulta sia dalla motivazione, sia dal dispositivo
della richiamata sentenza n. 148 del 1969, peraltro, le norme
sull’istruzione formale da osservare in ogni caso sono quelle dell’art.
304 quater c.p.p., relative al deposito del verbale di sequestro e
conseguente avviso al difensore, e dell’art. 390.
Entro questi limiti, pertanto, la sollevata questione deve
riconoscersi fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 71 del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l’esercizio della caccia), nella parte in cui esclude
l’applicazione degli artt. 304 quater e 390 del codice di procedura
penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere