Sentenza N. 218 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1974
Data deposito/pubblicazione
09/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO –
Avv. ERCOEE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), nel testo
modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza
emessa il 27 agosto 1973 dal pretore di Piombino nel procedimento
penale a carico di Callai Mario, iscritta al n. 397 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mario Callai,
imputato della contravvenzione preveduta e punita dall’art. 8,
penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato
dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere, pur avendo ottemperato
all’obbligo della prescritta assicurazione, esercitata la caccia senza
essere stato in grado di esibire alle guardie forestali la prova
dell’assicurazione stessa, il pretore di Piombino, con ordinanza 27
agosto 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, in quanto con essa viene assoggettato
alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da
assicurazione, sia il fatto di chi, pur essendo assicurato, è sorpreso
a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi.
Poiché, dopo gli adempimenti di legge, non vi sono stati
costituzione o intervento di parti, il giudizio, come sopra promosso,
viene all’esame della Corte convocata in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra
nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura
della pena e che, quando siffatto potere sia contenuto nei limiti della
razionalità, non vi è violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La disparità di trattamento denunziata con l’ordinanza di rinvio
palesemente eccede da tali limiti, mancando ogni elemento logico che
possa spiegare il fondamento giuridico e razionale di una normativa
come quella dell’art. 8 impugnato, il quale punisce – con la revoca
della licenza di caccia da tre a cinque anni, nonché con le pene
prevedute (dal precedente art. 7) a carico di chi cacci senza licenza –
in modo identico chi non sia assicurato e chi, pur essendo assicurato,
non sia stato in grado di darne la prova all’agente che gliene abbia
fatto richiesta.
Ciò appare tanto più manifesto ove si consideri che:
a) lo stesso r.d. n. 1016 del 1939, nel testo modificato dalla
legge n. 799 del 1967, punisce (art. 7) con l’ammenda da lire 12.000 a
lire 120.000 chi eserciti la caccia senza essere munito della relativa
licenza, mentre punisce (art. 10) con l’ammenda da lire 1.200 a lire
2.400, colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenta
all’agente che gliene faccia richiesta;
b) nella stessa materia dell’assicurazione obbligatoria la legge n.
990 del 1969, relativa all’assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, punisce (art. 32,
comma primo) con l’ammenda fino a lire 300.000 e l’arresto fino a tre
mesi chi circoli senza essere assicurato, mentre punisce (art. 32,
comma secondo) con la semplice sanzione amministrativa da lire l.000 a
lire 10.000 chi, pur essendo assicurato, circoli senza essere munito
del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il relativo
contrassegno.
Ne consegue che la norma denunziata, nei limiti risultanti dalle
considerazioni che precedono, deve essere dichiarata illegittima,
restando nella discrezionalità del legislatore – con il limite di una
ragionevole differenziazione rispetto alla fatti specie di chi caccia
senza essere assicurato – lo stabilire con quale sanzione debba essere
punito chi, pur essendo assicurato, è sorpreso a cacciare privo dei
documenti dimostrativi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, penultimo
comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), modificato
dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si
riferisce al soggetto che, pur avendo l’assicurazione, è sorpreso a
cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere