N. 219 del 1972
Data generale
30/12/1972
Data deposito/pubblicazione
30/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
il 22 marzo 1972, depositato in cancelleria l’11 aprile successivo ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti 1972, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per l’agricoltura
e le foreste 28 dicembre 1971 mediante il quale varie località della
Toscana sono state costituite in “riserve forestali di utilizzazione”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l’avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso notificato il 22 marzo 1972 il Presidente della
Giunta regionale della Toscana ha sollevato un conflitto di
attribuzione con lo Stato in relazione al decreto del Ministro per
l’agricoltura 28 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
19 del 22 gennaio 1972, col quale varie località, comprese nell’ambito
delle foreste demaniali, sono state costituite in “riserve forestali di
utilizzazione” ed affidate alla tutela e gestione dell’Azienda statale
per le foreste demaniali.
La Regione – nel dedurre la violazione degli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione in relazione all’art. 11, quinto e sesto comma,
della legge 16 maggio 1970, n. 281 – sostiene che le foreste in
questione sarebbero state trasferite da questa legge, con effetto
immediato, al suo patrimonio indisponibile: di conseguenza allo Stato
sarebbero rimasti, fino al trasferimento delle funzioni amministrative,
solo poteri inerenti ad una “gestione per conto” e non si sarebbero
potuti adottare provvedimenti a contenuto dispositivo. La ricorrente
assume, altresì, che se con la costituzione in “riserva di
utilizzazione” il Ministro avesse inteso esercitare il potere di
imporre vincoli atti a garantire la destinazione di beni, il decreto
sarebbe ciononostante illegittimo, giacché quei vincoli avrebbero
dovuto esser imposti o con legge o con atto collegiale del Governo, in
conformità di un principio già desumibile dalla legge n. 281 del 1970
e successivamente ribadito dall’art. 8, quinto comma, del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11. A proposito di quest’ultimo la Regione assume,
infine, che se si ritenesse che con gli artt. 1, lett. n), e 8, quarto
comma, si siano voluti sanare i vincoli illegittimamente posti con
decreti ministeriali, quelle disposizioni risulterebbero in contrasto
con l’art. 76 Cost. e dovrebbero essere annullate previo giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
La ricorrente conclude per l’annullamento dell’impugnato decreto
ministeriale.
2. – Innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri – atto dell’11 aprile 1972 – rappresentato
dall’Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni si sostiene che l’art. 11, quinto comma, della
legge n. 281 del 1970 non ha operato l’immediato trasferimento delle
foreste al patrimonio regionale e che, comunque, prima del passaggio
delle funzioni amministrative sarebbe stato pur sempre conservato alle
autorità statali l’esercizio di tutti i poteri concernenti le foreste
demaniali. L’Avvocatura aggiunge che le censure subordinatamente
proposte dalla Regione, sul presupposto che sarebbe stata necessaria
una legge od un atto governativo collegiale, sono inammissibili perché
propongono questioni inerenti alla distribuzione interna di competenze
statali e che manifestamente infondata è la questione concernente
l’art. 8 e l’art. 1, lett. n), del decreto delegato n. 11 del 1972,
atteso che con queste norme si è voluto solo assicurare il permanere
di effetti ad atti legittimamente emanati prima dell’effettivo
passaggio delle funzioni.
La difesa dello Stato conclude chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile o infondato nel merito.
3. – Nell’udienza pubblica la difesa della Regione, pur rilevando
la sostanziale identità della presente controversia con quella decisa
con la sentenza n. 79 del 1972, ha particolarmente richiamato
l’attenzione sulla documentazione esibita in ordine all’elaborazione
dell’elenco dei beni forestali da trasferire e sul proposito dello
Stato, da tale documentazione desumibile, di escludere dal
trasferimento le foreste che medio tempore sono state assoggettate a
vincoli di riserva. L’Avvocatura dello Stato ha invece escluso che la
problematica inerente al concreto trasferimento dei beni forestali
possa avere una qualsiasi incidenza sulla risoluzione dell’attuale
conflitto.
1. – Col presente conflitto di attribuzione la Regione della
Toscana – nel chiedere l’annullamento del decreto 28 dicembre 1971, col
quale il Ministro per l’agricoltura sottopose a particolare regime di
tutela alcune foreste site nel territorio regionale – sostiene che per
i beni indicati nella prima parte del quinto comma dell’art. 11 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, lo Stato avrebbe potuto esercitare, prima
del passaggio delle funzioni amministrative alle regioni, solo quei
poteri che fossero compatibili con la “gestione per conto” delle
regioni interessate.
2. – Questione del tutto analoga fu decisa con la sentenza n. 79
del 1972, con la quale questa Corte accertò che, pur dopo l’entrata in
vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell’effettivo trasferimento
delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni di cui
si discute, la pienezza dei suoi poteri in ordine all’imposizione di
vincoli di tutela e di destinazione.
Da tale precedente e dalle ragioni esposte nella sentenza citata
non vi è motivo di discostarsi. Giova solo aggiungere che – una volta
accertato che la legittimità dei provvedimenti adottati nell’esercizio
dei suddetti poteri trova fondamento nell’ordinamento vigente all’epoca
della loro emanazione – diventa irrilevante la questione di
legittimità costituzionale di alcune disposizioni del sopravvenuto
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 11, secondo comma, lett. n), ed
art. 8, quarto comma), che la ricorrente subordinatamente solleva sul
presupposto di una illegittima retroattiva sanatoria di atti emanati
contra legem.
3. – Nella precedente, ricordata decisione questa Corte ebbe ad
affermare che l’imposizione di vincoli forestali da parte dello Stato
non esprime la determinazione di escludere dal trasferimento le foreste
sulle quali quei vincoli vengono a ricadere. Nel ribadire questa
affermazione, la Corte, in relazione alla esibizione da parte della
ricorrente di una documentazione concernente l’elaborazione dell’elenco
dei beni da trasferire, osserva che nessuna influenza sul presente
giudizio può spiegare il successivo comportamento dello Stato in
ordine al trasferimento di singole foreste, fermo restando, ovviamente,
che in relazione ad eventuali esclusioni di cui si dovesse lamentare
l’illegittimità, la Regione potrà esperire i rimedi giurisdizionali
consentiti dall’ordinamento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alla
data in cui fu emanato il decreto ministeriale indicato in epigrafe,
che spetta allo Stato disporre vincoli di riserva sui beni forestali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere