Sentenza N. 221 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1974
Data deposito/pubblicazione
09/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell’art. 69, ultimo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il
13 luglio 1971 dalla Corte dei conti – sezione IV pensioni di guerra –
sul ricorso di Bonagura Matilde contro il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Nel corso di un procedimento promosso da Bonagura Matilde per
ottenere la pensione indiretta di guerra, la Corte dei conti ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 76, ultimo comma,
della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui la pensione indiretta
di guerra spettava alla madre vedova risposata anteriormente alla morte
del figlio, sempreché il secondo marito fosse inabile a proficuo
lavoro, mentre era negata se le seconde nozze erano successive a tale
evento.
Secondo il giudice a quo la condizione dell’anteriorità del nuovo
matrimonio alla morte del dante causa (eliminata dalla legge 18 marzo
1968, n. 313, a decorrere dal 16 gennaio 1968), realizzerebbe una
ingiustificata misura punitivi nei confronti della vedova, in
violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La Corte dei conti prospetta altresì l’illegittimità
costituzionale dell’art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 de:
1950, e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo
1968, n. 313, sempre in riferimento al principio d’eguaglianza, sotto
il profilo della discriminazione per sesso tra i genitori del caduto,
in quanto condizionano il diritto alla pensione indiretta di guerra
alla inabilità dell’altro coniuge solo per la madre e non anche per il
padre.
Nessuna parte si è costituita in questa sede.
1. – La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o
meno con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 76, ultimo comma, della
legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui condizionava – prima
dell’entrata in vigore dell’art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 –
il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova
risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla
morte del figlio.
La Corte dei conti ha altresì denunciato, sempre in riferimento al
principio costituzionale d’eguaglianza, il citato art. 76, ultimo
comma, ed il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo
1968, n. 313, in quanto subordinano, solo per la madre e non anche per
il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra, all’inabilità
dell’altro coniuge.
2. – La prima questione è fondata.
La legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a
pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di
sussistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che
sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento
futuro.
L’art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 del 1950,
nell’equiparare alla madre vedova quella che abbia contratto seconde
nozze, sempreché il secondo marito sia o divenga inabile a proficuo
lavoro, esclude dalla equiparazione la vedova risposatasi
successivamente alla morte del figlio caduto in guerra. Posto che le
condizioni sopra indicate sono oggettivamente determinanti, e possono
concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze
prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio – che appare
indifferente – nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi
nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla
pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte
del figlio caduto. Sussiste quindi l’invocato contrasto con l’art. 3
della Costituzione e di tale incongruenza si è reso conto il
legislatore, che con la legge 18 marzo 1968, n. 313, nel riordinare la
materia, ha soppresso la discriminazione denunziata. 3. – Non fondata
è per contro l’altra questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Corte dei conti. Le disposizioni impugnate che
subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto
alla pensione indiretta di guerra alla inabilità a proficuo lavoro
dell’altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed
invero, poiché per la concessione della pensione al padre che non
abbia raggiunto l’età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la
condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale
condizione non è invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett
a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n.
313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per
quest’ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a
pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in
seconde nozze.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, ultimo
comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non
riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre
passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 1950 e del
corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n.
313, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere