Sentenza N. 223 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
03/08/1976
Data deposito/pubblicazione
03/08/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
14 febbraio 1904, n. 36, recante “disposizioni sui manicomi e sugli
alienati”, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1974 dal
tribunale di Livorno sull’istanza di Ruelle Yvon per il ricovero in
ospedale psichiatrico del proprio figlio Alain, iscritta al n. 474 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Con “decreto” in data 28 giugno 1974 il Pretore di Cecina rigettava
l’istanza presentata dal signor Yvon Ruelle, al fine di ottenere il
ricovero in via provvisoria in ospedale psichiatrico del proprio figlio
Alain.
Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Livorno, che considerava
applicabile in via analogica l’art. 740 c.p.c., “trattandosi di
provvedimento previsto da una legge speciale (legge 14 febbraio 1904,
n. 36, art. 2), emesso in camera di consiglio”. Il Procuratore della
Repubblica esprimeva, altresì, l’avviso che la limitazione della
facoltà di elevare reclamo da parte del pubblico ministero, prevista
in quella norma in riferimento ai soli provvedimenti del giudice
tutelare, sia dovuta al fatto che il codice di procedura civile non
considera altri provvedimenti del pretore in materia di stato e
capacità delle persone e in materia di famiglia diversi da quelli
adottati da tale organo in qualità di giudice tutelare.
Con ordinanza emessa il 31 luglio 1974, il tribunale di Livorno,
investito del gravame, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati,
limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell’infermo nel
procedimento che si svolge innanzi al pretore, nonché innanzi al
tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del pretore, ai fini
dell’emanazione del provvedimento di ricovero in via provvisoria in
manicomio.
In particolare, il giudice a quo ha ritenuto anch’esso ammissibile
il reclamo proposto ai sensi dell’art. 740 c.p.c. avverso il
provvedimento pretorile di ricovero in via provvisoria in manicomio di
un alienato e, constatato che nessuna previsione per l’esercizio di un
diritto di difesa è contenuta nella legge manicomiale innanzi
ricordata per quanto riguarda entrambe le fasi di questo tipo di
giudizio, rileva che nella specie sussisterebbero ragioni analoghe a
quelle poste a sostegno della decisione n. 74 del 1968 di questa Corte
che ha dichiarato illegittima la medesima disposizione nella parte in
cui non consentiva l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento
che si svolge innanzi al tribunale ai fini dell’emanazione del decreto
di ricovero definitivo.
Nessuna parte si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte.
Il tribunale di Livorno, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
solleva, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 14 febbraio 1904,
n. 36, sui manicomi e sugli alienati, limitatamente alla parte in cui
non permette la difesa dell’infermo nel procedimento che si svolge
innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo
avverso l’ordinanza del pretore, ai fini dell’emissione del
provvedimento di ricovero in via provvisoria di un alienato o di un
presunto alienato in manicomio.
Deve riconoscersi, in primo luogo, la legittimazione del tribunale
a sollevare la questione di costituzionalità, in quanto il pubblico
ministero, a norma dell’art. 740 c.p.c., era a sua volta legittimato a
proporre reclamo al tribunale contro l’ordinanza pretorile che negava
il ricovero provvisorio. In effetti, la latissima formula dell’art.
742/bis c.p.c., conferisce forza espansiva, tra le altre, alle norme
degli artt. 739 e 740 dello stesso c.p.c., sicché esse possono bene
applicarsi anche alle ordinanze pretorili adottate in base all’art. 2,
comma secondo, della legge n. 36 del 1904 ed all’art. 43, comma primo,
del Regolamento di esecuzione emanato con r.d. 16 agosto 1909, n. 615.
La questione è fondata.
I motivi che indussero questa Corte (con la sentenza n. 74 del
1968) a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma
secondo, della legge n. 36 del 1904, limitatamente alla parte in cui
non permette la difesa dell’infermo nel procedimento che si svolge
innanzi al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero
definitivo, valgono anche per il procedimento che può condurre al
ricovero provvisorio. È vero che i provvedimenti pretorili e quelli
del tribunale provocati dai reclami contro di essi possono incidere per
un tempo più breve, che non nel caso di ricovero definitivo, sulla
libertà personale del presunto infermo, ma ciò non toglie che vi
possa essere apprezzabile lesione del bene tutelato in maniera
particolarmente efficace dall’art. 13 Cost. Perciò non sussistono
serie ragioni per limitare la difesa del presunto infermo al solo
procedimento che può condurre al ricovero definitivo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma
secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte
in cui non consente la difesa dell’infermo nei procedimenti relativi al
ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché
innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del
pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere