Sentenza N. 235 del 1975
Corte Costituzionale
Data generale
30/10/1975
Data deposito/pubblicazione
30/10/1975
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/10/1975
Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,
secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle
norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1973 dal pretore di Asti nel
procedimento penale a carico di Pirillo Luigi, iscritta al n. 176 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 176 dell’11 luglio 1973,
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1973 dal pretore di Oristano nel
procedimento penale a carico di Galanello Francesco, iscritta al n. 328
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.249 del 26 settembre 1973;
3) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal pretore di Oristano nel
procedimento penale a carico di Casu Luigi Lorenzo, iscritta al n. 86
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ordinanza in data 16 febbraio 1973, emessa nel corso del
procedimento penale a carico di Luigi Pirillo, imputato del reato di
cui all’art. 80, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice
della strada), per avere circolato alla guida di un automezzo senza
patente, per essergli stata sospesa quella già conseguita, con decreto
prefettizio emanato in forza dell’art. 91, comma secondo, dello stesso
codice (ossia perché diffidato ai sensi dell’art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423), il pretore di Asti ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell’art. 91, comma secondo, in riferimento
all’art. 16 della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con tale
norma, che sancisce la libertà di circolazione, la potestà conferita
al prefetto con la norma denunziata.
È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato che, con l’atto d’intervento, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata, in quanto, come già è stato affermato da
questa Corte con la sentenza n. 6 del 1962, nessuna norma
costituzionale assicura a tutti i cittadini il diritto di guidare
veicoli a motore, cosicché di tale diritto legittimamente il
legislatore ordinario può prevedere limitazioni stabilite in via
generale per motivi di sicurezza pubblica.
2. – Con due distinte ordinanze, rispettivamente in data 24 maggio
1973 e 2 marzo 1972 (quest’ultima pervenuta alla Corte il 23 febbraio
1974), emesse nel corso dei procedimenti penali a carico di imputati di
aver circolato con automezzi, nonostante le loro patenti fossero state
sospese con decreti prefettizi in seguito a diffida, il pretore di
Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 91, comma secondo, del codice della strada, in riferimento
peraltro agli artt. 3,24 e 25 della Costituzione.
Secondo le ordinanze di rinvio la norma impugnata contrasterebbe:
a) con l’art. 3 della Costituzione in quanto riserverebbe
trattamento diverso a persone che si trovano nella situazione identica
di diffidati;
b) con l’art. 24 in quanto non sarebbe assicurata al diffidato
alcuna difesa;
c) con l’art. 25, comma primo, in quanto introdurrebbe una misura
di prevenzione la cui applicazione sarebbe sottratta al giudice
naturale.
In entrambi i giudizi, così promossi, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato che, con gli atti d’intervento, richiamati anche i
principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 87 del 1971,
sostiene che la norma denunziata si riferisce all’attività tipicamente
amministrativa che attiene alla competenza in materia di rilascio di
patente attribuita dalla legge al prefetto ed all’accertamento della
sussistenza dei requisiti a tale uopo richiesti.
Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, come sopra promossi,
vengono ora alla cognizione della Corte.
1. – I tre giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza, avendo per oggetto la stessa norma di legge la cui
legittimità costituzionale viene contestata sotto profili in gran
parte identici.
Si tratta del secondo comma dell’art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (codice della strada), che dispone: “La patente può essere
sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423” e che, come si è riferito in
narrativa, viene denunziato a questa Corte perché sarebbe in
contrasto:
a) con l’art. 3 della Costituzione, in quanto riserverebbe un
trattamento diverso a persone che si trovano nella identica posizione
di diffidati;
b) con l’art. 16 della Costituzione, in quanto la sospensione della
patente, non essendo limitata nel tempo o sottoposta a periodici
riscontri dei motivi che l’hanno determinata, comporterebbe una
limitazione della libertà di circolazione eccedente i limiti
consentiti da tale precetto costituzionale;
c) con l’art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto non
sarebbe assicurata alcuna difesa al diffidato;
d) con l’art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto
introdurrebbe una misura di prevenzione la cui applicazione sarebbe
sottratta al giudice naturale.
2. – Prima di passare all’esame di tali censure deve premettersi
che sono distinte e diverse le sfere di attribuzioni che il legislatore
ha ritenuto conferire da un lato al prefetto, dall’altro all’autorità
giudiziaria.
La netta differenziazione tra queste due distinte sfere di
attribuzioni ed il criterio fondamentale che serve ad identificarle
sono stati chiaramente enunciati nelle sentenze di questa Corte n. 6
del 1962 e n. 87 del 1971: la sfera di attribuzioni riservate al
prefetto ha per oggetto l’attività tipicamente amministrativa
riguardante il rilascio (ed eventuale annullamento o revoca) della
patente ed il conseguente accertamento della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni all’uopo stabiliti dalla legge; la sfera di
attribuzioni riservata all’autorità giudiziaria ha per oggetto la
cognizione dei reati preveduti dal codice della strada e la conseguente
inflizione delle relative pene anche accessorie.
3. – Tanto premesso, si rileva:
a) che la questione di legittimità costituzionale in riferimento
all’art. 3 della Costituzione (ordinanze del pretore di Oristano) deve
essere dichiarata manifestamente infondata, perché in tali sensi
questa Corte ha già deciso con la citata sentenza n. 87 del 1971 e non
è stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una
diversa soluzione;
b) che la questione di legittimità in riferimento all’articolo 16
della Costituzione (ordinanza del pretore di Asti) deve del pari essere
dichiarata manifestamente infondata perché in tale senso questa Corte
ha già deciso con l’altra sentenza n. 6 del 1962, con la quale si è
affermato e dimostrato che lungi dall’essere in contrasto con il
richiamato precetto costituzionale, come si assume con l’ordinanza di
rinvio, la norma denunciata ne costituisce applicazione;
c) che la questione di legittimità in riferimento all’articolo 24,
comma secondo, della Costituzione, sollevata per la prima volta con le
due ordinanze del pretore di Oristano, è infondata in quanto avverso
il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli
estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via
amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso
gli atti amministrativi;
d) che la questione di violazione dell’art. 25, comma primo, della
Costituzione, pure sollevata per la prima volta con le due ordinanze
del pretore di Oristano, è del pari infondata, perché la sospensione
della patente preveduta dalla norma denunciata non costituisce misura
di prevenzione, bensì atto di autotutela consentito dalla potestà di
revoca, che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto
amministrativo, sia dovuto, sia discrezionale, sempre che concorrano
gli estremi all’uopo richiesti dalla legge.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (codice della strada), sollevata dai pretori di Oristano e di
Asti con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e
16 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dello stesso art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
sollevate dal pretore di Oristano con le due ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA –
EDOARDO VOLTERRA – GUIDO ASTUTI –
MICHELE ROSSANO – ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere