Sentenza N. 235 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1976
Data deposito/pubblicazione
06/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/11/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
in seconda lettura il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della
Puglia, recante “Interventi per l’acquisto e la costruzione di case in
favore degli artigiani”, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 9 maggio 1975, depositato in
cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi
1975.
Udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nell’adunanza del 23 aprile 1975 del Consiglio regionale della
Puglia è stata riapprovata la legge regionale, recante “Interventi per
l’acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani”.
Avverso la legge cosi riapprovata, e comunicata al Commissario del
Governo il 24 aprile successivo, il Governo della Repubblica, giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1975, con ricorso
del 9 detti ha proposto questione di legittimità costituzionale per i
motivi che seguono, chiedendo per detta legge la declaratoria di
illegittimità costituzionale.
Si assume anzitutto in ricorso che la legge impugnata violi l’art.
127, ultimo comma, della Costituzione e l’art. 57, ultimo comma, dello
Statuto regionale per il fatto che la riapprovazione non ha avuto luogo
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e
cioè di almeno 26 consiglieri su 50. Dalla mancata osservanza delle
norme costituzionali e statutarie sopra richiamate discenderebbe un
vizio nell’iter procedimentale della legge che impedisce alla stessa di
venire a giuridica esistenza.
Si deduce in secondo luogo la violazione dell’art. 117 della
Costituzione per incompetenza assoluta della Regione nella materia
dell’edilizia pubblica abitativa. Ed infine si assume che risulti
violato l’art. 81 della Costituzione, in quanto manca una valida
copertura per gli oneri pluriennali successivi all’esercizio in corso.
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 27 ottobre 1976 il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti ha esibito copia conforme dell’estratto
dalle deliberazioni del Consiglio regionale della Puglia adottate
nell’adunanza del 23 aprile 1975, copia fotostatica del telegramma del
2 maggio 1975, n. 3227/20802, del Commissario del Governo presso la
Regione Puglia alla Presidenza del Consiglio dei ministri e copia della
pubblicazione del Ministero dell’interno relativa ai dati complessivi
dei risultati delle elezioni regionali del 7 giugno 1970. Ed ha svolto
le tesi a difesa del ricorso e concluso nel senso sopradetto.
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 127, ultimo comma, della
Costituzione e 57, ultimo comma, dello Statuto della Regione Puglia,
dell’art. 117 e dell’art. 81 della Costituzione, della legge recante
“Interventi per l’acquisto e la costruzione di case in favore degli
artigiani” riapprovata il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della
Puglia.
2. – La dedotta illegittimità costituzionale della legge è
anzitutto basata sul fatto che la riapprovazione di essa nel testo
originario, a seguito di rinvio, ha avuto luogo senza la maggioranza
assoluta richiesta dall’art. 127, ultimo comma, della Costituzione e
dall’art. 57, ultimo comma, dello Statuto regionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nella adunanza del
23 aprile 1975 la proposta di riadozione della legge rinviata dal
Governo ha ottenuto il voto favorevole di 22 consiglieri (con
l’astensione di altri 11) sui 50 assegnati alla Regione, e che non si
è raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
In quella occasione si sarebbe dovuta considerare respinta la
proposta e quindi non riapprovata la legge (ed in questo senso si
sarebbe dovuto esprimere il Presidente del Consiglio regionale nel
proclamare il risultato della votazione). Ed invece si è erroneamente
ritenuto che la legge fosse stata riapprovata, e di questa, in quanto
tale, del pari erroneamente, è stata data comunicazione al Commissario
del Governo.
A ciò ha fatto seguito l’indicato ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, proposto (tra l’altro ed in primo luogo)
perché fosse accertata erga omnes l’invalidità della legge per vizio
formale del procedimento.
Il ricorso per le evidenti ragioni che precedono è pertanto
fondato, e la legge come sopra riapprovata è per ciò solo
costituzionalmente illegittima per contrasto con le indicate
disposizioni costituzionali e statutarie.
3. – Con l’accoglimento del primo motivo del ricorso, rimane
assorbito l’esame delle ulteriori e diverse censure (in riferimento
agli artt. 117 e 81 della Costituzione).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia recante “Interventi per l’acquisto e la costruzione di case in
favore degli artigiani”, riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n.
52 di quel Consiglio regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere