Sentenza N. 237 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
17/07/1974
Data deposito/pubblicazione
17/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE Prof.
PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof.
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972
dalla Corte d’appello di Bologna – sezione per i minorenni – sul
ricorso di Pardera Gino, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13
settembre 1972.
Visto l’atto di costituzione di Pardera Gino;
udito nell’udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito l’avv. Luigi Neri, per il Pardera.
Gino Pardera, dopo aver ottenuto la dichiarazione della cessazione
degli effetti civili del suo matrimonio concordatario con Alda Fiaccola
– venuto meno il relativo impedimento – riconosceva come figlia
naturale Giulia Franceschi e ne chiedeva la legittimazione per decreto
del Capo dello Stato, facendo presente che la madre di costei, Franca
Franceschi, si era unita in matrimonio con altra persona (Renato
Minghi).
La Corte d’appello di Bologna, alla quale era stata presentata la
domanda, nel prendere atto del consenso manifestato dall’unica figlia
legittima (coniugata) dell’istante, sollevava con ordinanza 19 aprile
1972, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, n. 2, del
codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,
“nella parte in cui esclude la legittimazione per decreto del
Presidente della Repubblica quando il genitore abbia figli legittimi o
legittimati per susseguente matrimonio”.
Tale disposizione, limitativa della legittimazione per decreto,
porta – ad avviso del giudice a quo – a sottoporre “alla medesima
disciplina figli naturali che, invece, possono trovarsi e si trovano in
situazioni completamente differenti” e, inoltre, “facendo dipendere la
possibilità di legittimazione dal solo fatto che il genitore abbia
oppur no figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, pone
in essere una disparità di trattamento per alcuni soggetti rispetto ad
altri, unicamente per condizioni personali”.
La disparità sarebbe ancora più evidente se si tiene conto che,
mentre, come nel caso in esame, è impedita la legittimazione per
decreto quando non esiste più una famiglia e l’unica figlia legittima
ha espresso il suo pieno consenso, analoga limitazione non sussiste né
per la legittimazione di un figlio per susseguente matrimonio dei
genitori, pur se essi abbiano avuto figli naturali da altre persone,
né per la stessa legittimazione per decreto da parte dei genitori con
figli naturali, già legittimati nella stessa forma.
Neppure sussisterebbe la necessità di garantire il principio di
compatibilità tra la tutela della filiazione naturale ed i diritti
della famiglia legittima di cui all’art. 30, terzo comma, della
Costituzione. Anche con tale precetto verbale a confliggere la norma
denunziata, la cui ratio di evitare che un figlio naturale venga
introdotto nella famiglia, a parità con i figli legittimi o
legittimati, pur avendo in comune uno solo dei genitori, sarebbe
contraddetta dall’ipotesi che, come nella specie, il genitore, pur
avendo figli legittimi o legittimati, sia tuttavia libero per
annullamento o scioglimento del matrimonio, sicché il legittimando
verrebbe a far parte di una compagine familiare in cui esiste il solo
genitore, che i figli legittimi hanno in comune con quello naturale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto il
Pardera, la cui difesa chiede che la norma sia dichiarata illegittima,
facendo propria la motivazione dell’ordinanza di rimessione, e non è
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. – È stato denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt.
3 e 30, terzo comma, della Costituzione, l’art. 284, n. 2, del codice
civile “nella parte in cui esclude la legittimazione per decreto del
Presidente della Repubblica quando il genitore che la domandi abbia
figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio”.
2. – Non vi è dubbio che in via di principio la legge possa
circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro quell’ambito
che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la
salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30,
terzo comma, Cost.). occorre, tuttavia, che le limitazioni non siano
esorbitanti rispetto a tale scopo.
3. – A nulla rileva – e non vi è violazione né dell’art. 3 né
dell’art. 30 Cost. – che la preesistenza di figli legittimati per
decreto non sia di ostacolo alla legittimazione per decreto di altri
figli naturali e sia, all’opposto, preclusiva la preesistenza di figli
legittimati per susseguente matrimonio. Non si tratta, invero, di due
situazioni eguali alle quali la legge abbia fatto trattamento diverso.
Ed infatti con la legittimazione per susseguente matrimonio è venuta
in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli; e
il legislatore ben può disporre per i figli così legittimati una
tutela non diversa da quella che sussiste per i figli nati legittimi.
4. – Rileva, invece, che la preesistenza di figli legittimi o
legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi osti di
per sé alla concessione della legittimazione per decreto del Capo
dello Stato, mentre la presenza del coniuge la renda possibile ove vi
sia il suo assenso.
Posto che anche il coniuge fa parte di quella famiglia legittima a
garanzia della quale possono essere fissati ragionevoli limiti ai
diritti dei figli nati fuori del matrimonio, non si vede perché quando
vi siano figli legittimi e maggiorenni (che, in quanto tali, hanno la
capacità di esprimere un valido assenso) la concessione della
legittimazione per decreto venga del tutto esclusa e non già solo
condizionata al loro assenso. Se il legislatore ha ritenuto che la
tutela dei diritti del coniuge sia sufficientemente assicurata
condizionando al suo assenso la legittimazione, è- certamente
irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando
preesistano figli legittimi maggiorenni: la norma in esame viola, per
questa parte, l’art. 3 Cost., perché impone una limitazione che non
appare strettamente necessaria alla tutela dei membri della famiglia
legittima.
5. – Il legislatore può, ovviamente, dare nuova strutturazione e
nuova disciplina all’istituto della legittimazione, sempreché siano
rispettati i principi sanciti nell’art. 30 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 284, n. 2, del
codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per
decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando,
esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e
abbiano dato il loro assenso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere