Sentenza N. 240 del 1975
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1975
Data deposito/pubblicazione
17/12/1975
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1975
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI –
Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA
– Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto
per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige,
nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in
attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), promosso
con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 30 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 maggio
1973 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1973.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l’avv. Giuseppe Guarino, per la provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso del 30 aprile 1973 la Provincia autonoma di
Bolzano ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la illegittimità
costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n.
50 (avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto per le elezioni
del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei
Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge
costituzionale 11 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi “…
qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 11, secondo
comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo la iscrizione nelle
liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige” e
“… sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà”, per
violazione degli artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione, e 2,4,25,56 e
63 del nuovo statuto della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31
agosto 1972, n. 670); nonché per violazione del principio di tutela
delle minoranze linguistiche.
Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto del 28 maggio 1973 che a mezzo dell’Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto che fosse respinto il ricorso della
provincia.
2. – La provincia ricorda che per l’esercizio del diritto
elettorale attivo nelle elezioni del Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della Provincia di Bolzano
il beneficio della conservazione o della maturazione del periodo
quadriennale in favore dei cittadini emigrati all’estero che rientrino
definitivamente dall’estero, è subordinato al tempestivo esercizio
della facoltà prevista dall’art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223
del 1967 e precisamente alla richiesta di iscrizione nelle liste
elettorali per un comune della Regione; ed assume che codesta norma sia
incostituzionale. Ed infatti, mentre il cittadino emigrato
definitivamente all’estero il quale rientri in Italia dopo la scadenza
del termine di sei anni e senza aver fatto la richiesta di reiscrizione
di cui al secondo comma dell’art. 11 del t.u. n. 223, è in grado di
riacquistare immediatamente, al suo rientro in Italia, il diritto
elettorale attivo per il solo fatto di fissare la residenza in uno dei
comuni della Repubblica, il cittadino che, emigrato all’estero dal
territorio della Regione Trentino-Alto Adige, rientri dall’estero
direttamente in tale territorio, viene a trovarsi in una situazione
giuridica differente perché per lui si richiede essenzialmente la
domanda di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione
durante il tempo della permanenza all’estero, pena la perdita del
beneficio della maturazione già avvenuta nel periodo quadriennale di
residenza o di quello connesso alla residenza per minor tempo in un
comune della Regione prima dell’espatrio e addirittura dello stesso
diritto elettorale fino al maturarsi del nuovo quadriennio.
Con la norma denunciata sarebbero anzitutto violati gli artt. 25 e
63 dello Statuto speciale in quanto si subordina il diritto di
elettorato attivo, costituzionalmente garantito in modo assoluto, al
tempestivo esercizio delle dette facoltà.
Sarebbe altresì violato l’art. 2 dello Statuto in relazione agli
artt. 3 e 48 della Costituzione. Si avrebbe, infatti, una disparità di
trattamento tra il cittadino che abbia già acquisito il diritto
all’elettorato nella Regione e che qui vi ritorni dopo l’emigrazione
all’estero e il cittadino, che abbia già risieduto in altro comune
della Repubblica, e che nel rimanente territorio dello Stato si
stabilisca al ritorno dall’emigrazione. Il cittadino, nel primo dei due
casi ora ricordati, viene privato in assoluto del diritto elettorale
per un periodo quadriennale poiché non può ottenere l’iscrizione
nella lista elettorale né in un comune della Regione Trentino-Alto
Adige né in qualsiasi altro comune della Repubblica.
La gravità delle censure risulta altresì dal fatto che
l’iscrizione nelle liste elettorali costituisce, nell’ordinamento
positivo, presupposto unico sia per l’elettorato attivo che per quello
passivo.
3. – Secondo l’Avvocatura generale dello Stato l’art. 25, ultimo
comma, dello Statuto è dettato per impedire che mediante affrettate ed
artificiose iscrizioni anagrafiche dell’ultima ora, possano essere
diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina, ma la disciplina
relativa agli elettori emigrati va inquadrata nella normativa di cui al
t.u. n. 223, non prescrivendo lo Statuto altro che il requisito della
residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio regionale e
dovendosi quindi applicare per i cittadini già residenti in detto
territorio prima dell’espatrio, quanto è prescritto per gli altri
cittadini italiani che si trovino in condizioni analoghe.
Pertanto gli elettori emigrati all’estero dalla Regione conservano
l’elettorato attivo nel comune di ultima residenza per sei anni a
decorrere dalla data della cancellazione anagrafica anche se non hanno
fatto alcuna domanda intesa a conservare tale iscrizione. E conservano
lo stesso diritto anche quando si avvalgono di una qualsiasi delle
facoltà previste al secondo e terzo comma dell’art. 11 del t.u. n.
223: domanda di iscrizione o di reiscrizione o di trasferimento in
altro comune della Regione per titolo diverso da quello della ultima
residenza; ed infine, quando al rientro in Patria, essi elettori
eleggano la residenza in un comune della Regione.
Ai cittadini emigrati dalla Regione Trentino-Alto Adige all’estero,
per conservare i loro diritti elettorali, la citata norma dell’art. 9
del d.P.R. n. 50 non richiede quindi il rispetto di condizioni o
termini diversi da quelli richiesti ai cittadini emigrati da altri
comuni della Repubblica; richiede solo che le facoltà concesse
dall’art. 11 del t.u. n. 223 siano fatte valere nei riguardi di un
comune della Regione.
Conseguentemente, secondo l’Avvocatura dello Stato, non
sussisterebbe la violazione delle denunciate norme costituzionali e
statutarie, e segnatamente del principio di eguaglianza.
Sono tutti i cittadini della Repubblica ad essere esclusi dal
diritto di voto qualora, emigrati, siano stati inerti (non abbiano
cioè richiesto l’iscrizione o la reiscrizione).
Se quelli che ritornano nel Trentino devono attendere altri quattro
anni per poter votare nel Trentino (ma non nel resto d’Italia), ciò è
diretta conseguenza di due precise cause e cioè del fatto che gli
artt. 25 e 63 dello Statuto prevedono il requisito della residenza
quadriennale nella Regione e che l’emigrante è incorso nella detta
inerzia.
Qualora ottemperino all’onere generale sopra detto, gli emigranti
del Trentino possono salvare il quadriennio di residenza
precedentemente acquisito nella Regione o saldare i periodi che
manchino al quadriennio. “Le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul
voto prospettate nel ricorso sono conseguenza non della legge, ma delle
omissioni ascrivibili unicamente agli interessati, e perciò
ininfluenti sulla legittimità costituzionale della norma”.
L’Avvocatura dello Stato, infine, osserva che se dovesse essere
dichiarata illegittima la norma negli incisi indicati, si creerebbe,
per gli emigranti trentini, una condizione di privilegio rispetto a
tutti gli altri emigranti.
4. – La Provincia ricorrente, con la memoria, posto che gli incisi,
della cui legittimità costituzionale si discute, “impediscono
l’esercizio dell’elettorato attivo a coloro che siano emigrati dal
territorio regionale e ritornino dopo più di sei anni senza aver
presentato la domanda prevista dall’art. 11 del t.u. n. 223 del 1967”
avanza il dubbio che sia in contrasto con l’art. 48, comma terzo, della
Costituzione, l’art. 11, comma secondo, di detto t.u. “nella parte in
cui subordina la conservazione della iscrizione nelle liste all’onere
di apposita domanda per i cittadini emigrati da oltre un sessennio” e
prospetta la possibilità che la questione, che sarebbe rilevante, sia
sollevata da questa Corte.
Riafferma il proprio convincimento sulla fondatezza del ricorso,
rilevando in particolare:
a) che gli artt. 25 e 63 dello Statuto disciplinano soltanto il
modo di acquisto dell’elettorato attivo nella Regione Trentino-Alto
Adige e nella Provincia di Bolzano;
b) che tale diritto si perde soltanto a seguito del trasferimento
della residenza in altro comune d’Italia che comporta l’iscrizione
nelle liste di quel comune (art. 32 t.u.);
c) che il cittadino che si trasferisce all’estero è fuori da
queste ipotesi: sino a che conserva la cittadinanza italiana e non si
venga a trovare in una delle situazioni tassativamente previste dalla
legge ordinaria (artt. 2 e 3 t.u.), egli conserva e a rigor di logica
(che si aggancia a principi costituzionali) “deve conservare a tempo
indeterminato il diritto all’elettorato attivo”, e alla legge ordinaria
è rimesso soltanto di stabilire il luogo in cui egli può esercitare
il diritto di voto; e tale luogo, in assenza di altri specifici
collegamenti con altre parti della madrepatria, dovrebbe essere quello
dell’ultima residenza;
d) che l’art. 11 del t.u. n. 223 del 1967 rispetta l’imperativo
costituzionale della conservazione dell’elettorato per il primo
sessennio dell’emigrazione, e per il periodo successivo, può apparire
conforme a Costituzione solo se inteso nel senso che la domanda occorra
per consentire all’elettore di scegliere il luogo in cui esercitare
l’elettorato e nel senso che l’emigrato da oltre sei anni, cancellato
dalle liste elettorali, possa in qualsiasi momento chiedere la
reiscrizione’ nelle liste elettorali ed ottenerla;
e) che l’emigrato della Regione Trentino-Alto Adige, invece, non
avrebbe questa ultima possibilità né durante la sua permanenza
all’estero né al rimpatrio;
f) e che la norma che ciò consente, nega il diritto in contrasto
con l’art. 48 della Costituzione per il quale l’emigrazione non può
essere causa di perdita del diritto elettorale attivo e con lo Statuto
speciale il quale prevede in modo implicito ma sicuro che l’elettorato
attivo nella Regione Trentino-Alto Adige si perde soltanto nell’ipotesi
di trasferimento della residenza in altro comune italiano fuori del
territorio regionale.
La Provincia ricorrente, nella parte finale della memoria, contro
le eccezioni avversarie rileva:
– che non risponde allo spirito della norma privare dell’elettorato
gli emigrati che rimpatriano;
– che, a differenza di tutti gli altri cittadini delle altre
Regioni, i cittadini del Trentino-Alto Adige perdono il diritto di voto
e non solo sono cancellati dalle liste con il diritto di esservi
reiscritti in qualsiasi momento essi vogliano, dallo scadere del
sessennio al rientro in Patria;
– che con l’eliminazione dei due incisi impugnati dell’art. 9,
comma terzo, non si creerebbe una disparità di trattamento a favore
degli emigrati trentini, perché questi, una volta emigrati, se non
presentano entro il sessennio la domanda di conservazione della
iscrizione, vengono cancellati dalle liste come tutti gli altri
cittadini emigrati, in applicazione del primo comma e non del terzo
dell’art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973;
– che non può essere accolta la tesi dell’Avvocatura secondo cui,
se gli emigrati trentini non possono votare per il primo quadriennio
dopo il loro rimpatrio, ciò dipende da un loro fatto, perché la legge
ordinaria non può privare gli emigrati del Trentino-Alto Adige di un
diritto costituzionalmente garantito; perché la legge ordinaria in
realtà concede loro, nel periodo successivo ai sei anni dall’espatrio
e fino al rientro, la possibilità di scegliere il luogo dove
esercitare il diritto di voto; e perché la legge ordinaria non può
subordinare ad alcun onere il godimento dell’elettorato attivo ed in
particolare la conservazione di tale diritto.
In conclusione, secondo la Provincia ricorrente, la eliminazione
degli incisi contestati avrebbe come unico effetto quello di riportare
gli emigrati trentini in condizioni di parità con quelli delle altre
Regioni.
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano chiede che, in riferimento agli artt. 2, 3, 6 e 48
della Costituzione, agli artt. 2, 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige (t.u. 31 agosto 1972, n. 670) ed al
principio di tutela delle minoranze linguistiche, sia dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1
febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del
Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige, nonché per quelle dei
Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi “…
qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 11, secondo
comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l’iscrizione nelle
liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige…” e
“… sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà”.
2. – Assume la Provincia ricorrente che “il cittadino cancellato
dal registro della popolazione stabile per emigrazione definitiva
all’estero, che rientri in Italia dopo che siano scaduti i primi sei
anni di emigrazione, anche se non abbia fatto la richiesta di
reiscrizione di cui al comma secondo dell’art. 11, t.u. 20 marzo 1967,
n. 223, è in grado di riacquistare immediatamente, al suo rientro in
Italia, il diritto elettorale attivo, per il solo fatto di fissare la
residenza in uno dei comuni della Repubblica”, e che invece il
cittadino, il quale sia emigrato all’estero dopo avere già maturato un
quadriennio di residenza in uno dei comuni del territorio regionale del
Trentino-Alto Adige o dopo avervi già trascorso un periodo di tempo
inferiore, e rientri dall’estero direttamente in tale territorio,
riacquista il diritto elettorale solo subordinatamente all’esercizio
della facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del testo unico
n. 223 del 1967 e viene privato del beneficio della maturazione già
avvenuta del pericolo quadriennale di residenza nel territorio della
Regione o della utilizzazione del minor periodo che vi abbia trascorso,
ed ancor più dello stesso diritto elettorale fino a quando non siano
trascorsi quattro nuovi anni.
La norma denunciata, pertanto, violerebbe in modo specifico gli
artt. 25 e 63 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché “il diritto di
esercitare l’elettorato attivo dopo che si sia risieduto per quattro
anni nel territorio regionale ha carattere assoluto e non può essere
subordinato, dalla legge o dalla norma di attuazione, ad alcuna
ulteriore condizione”, e perché l’art. 9, invece, come si è detto,
subordina tale diritto costituzionale assoluto al tempestivo esercizio
della facoltà di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 223 del 1967.
Si avrebbe inoltre la diretta violazione dell’art. 2 dello Statuto
speciale che riconosce nella Regione “parità di diritti ai cittadini”,
in relazione agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e agli artt. 25 e 63
dello Statuto. Mentre il cittadino che abbia acquisito il diritto
all’elettorato nella Regione e che quivi ritorni direttamente dopo
l’emigrazione all’estero, viene costretto ad esercitare tempestivamente
la ripetuta facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del t.u.
n. 223 sotto pena di perdere diversamente il diritto elettorale per un
quadriennio, e se non esercita quella facoltà viene privato in
assoluto del diritto elettorale per un periodo quadriennale (poiché
non può ottenere l’iscrizione nella lista elettorale né in un comune
della Regione, né in un qualsiasi altro comune della Repubblica); il
cittadino residente in altro comune della Repubblica e che nel
rimanente territorio dello Stato si stabilisca al ritorno
dall’emigrazione, è in grado di esercitare il diritto all’elettorato
non appena rientrato in Italia.
La Provincia ricorrente tende, così, attraverso la richiesta di
declaratoria dell’illegittimità costituzionale dei detti incisi
dell’art. 9, comma terzo, sopra indicati, a che sia affermato che il
cittadino italiano, il quale abbia già maturato il quadriennio di
residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, sia
emigrato all’estero e dopo sei anni faccia direttamente ritorno nel
territorio della Regione, sia in grado di ottenere la immediata
iscrizione nelle liste elettorali, in conformità di quanto dispone
l’art. 25 dello Statuto speciale (t.u. n. 670 del 1972), o possa
riunire al periodo di residenza in passato trascorso il nuovo periodo,
al fine del completamento del quadriennio.
3. – La situazione del cittadino che emigri definitivamente o
meglio stabilmente, ai fini che interessano la tenuta delle liste e
degli schedari elettorali e per le conseguenti posizioni giuridiche in
ordine al diritto elettorale attivo, è considerata nell’art. 11 del
t.u. n. 223 del 1967. A norma del primo comma, il cittadino
(cancellato dal registro di popolazione stabile, e cioè dall’anagrafe
della popolazione residente nel comune) resta iscritto nelle liste
elettorali del comune stesso per sei anni a decorrere dalla data della
eliminazione della predetta anagrafe della popolazione residente,
sempreché conservi i requisiti per essere elettore. A norma del
secondo comma, lo stesso cittadino può durante il sessennio chiedere
la conservazione dell’iscrizione nelle dette liste e se vi procede,
acquista il diritto a mantenere l’iscrizione in tali liste senza alcun
limite di tempo. Se non avanza la richiesta, allo scadere del sessennio
è cancellato dalle liste; in tal caso, però, può chiedere la
reiscrizione sempreché sia in possesso dei prescritti requisiti. Ed
infine se (non è stato mai iscritto nelle liste elettorali o) dalle
liste è stato cancellato, può chiedere l’iscrizione nelle liste
elettorali del comune di nascita o del comune di nascita dei propri
ascendenti o (se donna straniera che abbia acquistato la cittadinanza
italiana a seguito di matrimonio contratto con il cittadino italiano)
del comune nelle cui liste elettorali il marito si trova o del comune
di nascita dello stesso.
Qualora il cittadino, emigrato stabilmente all’estero, rientri
definitivamente dall’estero e si stabilisca in un comune non compreso
nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, può esercitare sin
da quel momento il diritto elettorale attivo se iscritto nelle liste
elettorali di quel comune o potrà esercitarlo a far tempo da quando, a
seguito della iscrizione nel registro di popolazione stabile, sarà
d’ufficio iscritto nelle liste elettorali del ripetuto comune.
Parzialmente diversa è la disciplina che si riferisce al cittadino
che, prima dell’espatrio e sino a quel momento, abbia avuto la
residenza in un comune del territorio della Regione Trentino-Alto Adige
per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni o per un periodo
minore. Anche nei suoi confronti, finché risiede all’estero, sono
applicabili le norme sopra indicate relative al mantenimento
dell’iscrizione nelle liste elettorali per un sessennio, e alla
richiesta di conservazione dell’iscrizione, o di reiscrizione; e per
lui, inoltre, è prevista la possibilità (ex art. 9, comma terzo, del
d.P.R. n. 50 del 1973) di chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali
per un comune della Regione Trentino-Alto Adige. Rientrato
definitivamente dall’estero e stabilitosi nel territorio della Regione,
tale cittadino nella prima delle due ipotesi sopra dette è considerato
residente nella Regione da almeno quattro anni qualora abbia esercitato
la facoltà prevista dall’art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223
chiedendo l’iscrizione nelle liste elettorali per un comune della
Regione, e dal momento del rientro potrà esercitare il diritto
elettorale attivo nella Regione. Se quella facoltà non abbia
esercitato e non sia comunque iscritto nelle liste elettorali del
Comune ove ha fissato la residenza, ottenuta l’iscrizione nel registro
di popolazione stabile occorrerà il decorso di un nuovo periodo
quadriennale ininterrotto di residenza nel comune perché egli possa
ottenere l’iscrizione nelle liste elettorali.
Quando il cittadino sia emigrato all’estero dalla Regione nel corso
del quadriennio e sia quindi iscritto nelle liste elettorali aggiunte
di altro comune della Repubblica, permane iscritto in quest’ultimo
comune. Se, per altro, il cittadino rimpatria e si stabilisce nella
Regione, dopo aver chiesto di essere iscritto nelle liste elettorali di
un comune di essa, ai fini del compimento del quadriennio di residenza
nella Regione, gli viene riconosciuto anche il periodo di residenza ivi
trascorso prima del trasferimento all’estero. Se non ha avanzato la
detta richiesta, ai detti fini il periodo di tempo ora indicato non gli
giova.
4. – È titolare del diritto elettorale attivo ogni cittadino che
abbia raggiunto la maggiore età, e non si trovi in alcuna delle
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del t.u. n. 223 del 1967.
Per l’esercizio del diritto, inoltre, l’elettore deve risultare
iscritto nelle liste elettorali, in quanto l’iscrizione è una
condizione indispensabile salvo che, in mancanza, l’interessato
presenti una sentenza che lo dichiari elettore, a norma dell’art. 47
del t.u. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 39 del t.u. 16 maggio 1960,
n. 570, e ai sensi delle corrispondenti norme delle leggi elettorali
regionali.
Per il cittadino residente all’estero sono dettate le norme sopra
indicate, per la tenuta delle liste elettorali e per l’iscrizione nelle
stesse. Tra tali norme sono quelle contenute nell’art. 11, primo e
secondo comma, del t.u. n. 223 del 1967. E per esse non dovrebbe
dubitarsi (in contrasto con quanto assume, invece, la Provincia
ricorrente con le considerazioni svolte in memoria) della loro
conformità a Costituzione (articolo 48) per ciò che prevedere l’onere
di chiedere la conservazione dell’iscrizione nelle liste ovvero la
reiscrizione non integra una limitazione del diritto: il comportamento
necessitato, a parte il fatto che, se posto in essere, è dimostrativo
o indicativo di una persistente volontà o persuasione del cittadino
(residente stabilmente all’estero) di essere legato alla madre patria,
non costituisce in sé un rilevante sacrificio della sfera di libertà
e di autonomia del soggetto.
Per i cittadini che rimpatrino definitivamente dall’estero, non vi
è identità di trattamento, circa l’iscrizione nelle liste elettorali
e la concreta possibilità di esercitare il diritto elettorale attivo:
c’è, infatti, il cittadino che, emigrato all’estero dopo aver compiuto
il quadriennio ininterrotto di residenza nella Regione o nel corso di
detto quadriennio, all’atto del rimpatrio si stabilisca nella Regione,
ed il cittadino che non trovandosi in quelle condizioni all’atto
dell’espatrio, rimpatri del pari e si stabilisca in un comune non
compreso nel territorio della Regione.
Ma la normativa che prevede e comporta tale disparità di
trattamento, ed in particolare quella oggetto di denuncia, ha una sua
adeguata e razionale giustificazione.
Giova, anzitutto, tener presente che l’art. 25, ultimo comma, del
t.u. del 1972 (nonché l’art. 63 che all’art. 25 rinvia) detta una
norma in materia di esercizio del diritto elettorale attivo, nel
territorio della Regione Trentino- Alto Adige, nelle elezioni regionali
e comunali (della Provincia di Bolzano), secondo cui “per l’esercizio
del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza
nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni”.
La norma, dettata all’evidente scopo di “impedire che, mediante
affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell’ultima ora,
possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina” (come
esattamente rileva l’Avvocatura generale dello Stato), non incide sulla
titolarità del diritto (per cui – si ripete – sono richiesti i
requisiti positivi e negativi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del t.u. n.
223, in coerenza con il disposto dell’art. 48 della Costituzione), ma
solo sull’esercizio.
Essa è ripresa e svolta dal d.P.R. n. 50 del 1973, secondo cui
sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei
Consigli comunali della Provincia di Bolzano i cittadini che risiedono,
alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno
quattro anni (artt. 1, comma primo, e 5, comma primo).
E detta norma trova esatto riscontro nell’art. 5 della legge
regionale 23 luglio 1973, n. 9, che ha sostituito l’art. 8 della legge
regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni.
Il periodo di tempo a cui ci si riferisce, è di quattro anni,
ininterrotto e cioè continuo, e da accertarsi, iniziando, a ritroso,
dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali.
Il che significa che il diritto elettorale attivo possa essere
esercitato nel territorio della Regione non da chi vi abbia avuto in
quasiasi tempo la residenza per un quadriennio continuo ma solo da chi
vi abbia risieduto in modo continuativo almeno nel quadriennio
anteriore alla detta data.
Essendo codesta la normativa per l’esercizio nella Regione del
diritto elettorale attivo là ove, nell’art. 9, comma terzo, del d.P.R.
n. 50 del 1973, è detto che si considerano residenti nella Regione da
almeno quattro anni i cittadini che alla data dell’emigrazione
all’estero avevano risieduto ininterrottamente nel territorio della
Regione per almeno quattro anni e che rimpatrino definitivamente
dall’estero e si stabiliscano nel territorio della Regione; o è detto
che coloro che all’atto del rimpatrio risultino ancora essere iscritti
nelle liste elettorali aggiunte, vi permarranno sino a quando non
matureranno il prescritto periodo residenziale nel territorio
regionale, tenuto conto del periodo già compiuto nello stesso
territorio prima del trasferimento all’estero, sono dettate, per i
soggetti trovantisi nelle indicate condizioni, disposizioni di favore.
La residenza per un periodo almeno quadriennale o inferiore al
quadriennio nel territorio regionale è ipotizzata come in realtà
mancante, e la legge ciò nonostante ne presume la esistenza, solo che
l’interessato, prima di trasferirsi in un comune della Regione, abbia
esercitato la più volte detta facoltà e almeno abbia chiesto
l’iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione.
Ove non fossero state dettate le indicate disposizioni di favore,
il cittadino, ancorché iscritto nelle liste elettorali di un comune
del Trentino-Alto Adige, al suo rientro nella Regione non avrebbe
potuto esercitare il diritto elettorale attivo perché privo del
requisito della durata quadriennale e ininterrotta della residenza e
non lo avrebbe potuto esercitare fino al verificarsi di codesto
requisito.
5. – Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato che sono
inammissibili e non possono quindi essere prese in considerazione le
censure che hanno diretto ed esclusivo riferimento a disposizioni
costituzionali e precisamente agli articoli 2, 3 e 48 della
Costituzione, perché la dedotta violazione non si presenta come
lesione della sfera di competenza della Provincia; e che a diversa
valutazione (in conformità a quanto detto dalla Corte in precedenti
occasioni: sentenza n. 1 del 1961 e n. 192 del 1970) si presta il
riferimento all’art. 6 della Costituzione, perché tale disposizione
può dirsi invocata come principio generale che sta a fondamento
dell’art. 2 dello Statuto speciale, illuminandone il contenuto, di modo
che è e rimane assunta a parametro la diposizione statutaria.
Risulta ammissibile ma non è fondata la questione come sopra
sollevata in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all’art. 6
della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale nonché al
principio di tutela delle minoranze linguistiche.
Ed infatti:
a) le norme denunciate non contrastano con gli artt. 25 e 63 del
d.P.R. n. 670 del 1972 perché esse non limitano in alcun modo, nei
confronti dei cittadini che si trovino nelle condizioni cui ai primi
tre commi dell’art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973, il diritto elettorale
attivo, e rispettano anzi il disposto statutario secondo cui “per
l’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito
della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di
quattro anni”.
b) Tenuto conto del fatto che per i cittadini residenti nel
territorio della Regione l’esercizio del diritto elettorale attivo è
subordinato alla verificazione, alla data di pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali, dell’anzidetta
condizione, appare razionale e giustificato che per questi cittadini,
all’atto in cui essi rientrano definitivamente dall’estero nel
territorio della Regione, sia previsto un trattamento giuridico non del
tutto corrispondente a quello previsto per tutti gli altri cittadini
all’atto in cui essi rientrano definitivamente dall’estero nel restante
territorio nazionale.
c) La normativa de qua, ove la si consideri in relazione
all’eventualità che il cittadino, pur avendo i requisiti di cui agli
artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 223 del 1967, possa, per un certo periodo
e addirittura sino ad un quadriennio, non essere legittimato ad
esercitare il diritto elettorale attivo, non appare costituzionalmente
illegittima, poiché quella eventualità è strettamente connessa al
particolare requisito voluto dall’art. 25, ultimo comma, dello Statuto
speciale.
d) Non può vedersi nella normativa denunciata alcuna violazione
dell’art. 2 dello Statuto speciale e del principio di tutela delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina perché nella Regione è con
quella normativa riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque
sia il gruppo linguistico al quale appartengono; e correlativamente non
ricorre neppure la pretesa violazione dell’art. 6 della Costituzione.
e) Infine, non risulta esistente e non è neppure specificato
l’asserito contrasto delle norme denunciate con l’art. 4 dello Statuto
speciale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio
del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della
Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi “… qualora abbiano
esercitato la facoltà prevista dall’art. 11, secondo comma, del citato
testo unico n. 223, chiedendo l’iscrizione nelle liste elettorali per
un Comune della Regione Trentino-Alto Adige…” e “… sempreché
abbiano esercitato la predetta facoltà”, questione sollevata con il
ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 48 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
ora detta, sollevata con il medesimo ricorso dalla stessa Provincia
autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione
all’art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670)
ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere