Sentenza N. 243 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv.
LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA –
Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO
– Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione
volontaria della assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), in relazione all’art.
35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 giugno 1974 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento civile vertente tra Marmiroli Ugolino e l’INPS,
iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 7 settembre 1974 dal pretore di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Romoli Ottorino e l’INPS,
iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
3) ordinanze emesse il 19 ottobre 1974 dal pretore di Reggio Emilia
nei procedimenti civili vertenti tra Beghi Aronne, Menozzi Walter,
Corradini Carlo e l’INPS, iscritte rispettivamente ai nn. 28, 29 e 30
del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1974 dal pretore di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra Malaguti Bruno e l’INPS, iscritta al
n. 33 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
5) ordinanza emessa il 13 maggio 1975 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Belluti Decimo e l’INPS, iscritta al
n. 274 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Visti gli atti di costituzione di Marmiroli Ugolino, Beghi Aronne,
Menozzi Walter, Corradini Carlo, Malaguti Bruno e dell’INPS, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l’avv. Franco Agostini, per Marmiroli, Beghi, Menozzi,
Corradini e Malaguti, l’avv. Gianni Romoli, per l’INPS, ed il vice
Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – Nel corso di un giudizio contro l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto
alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il pretore di Reggio
Emilia, con ordinanza 15 giugno 1974, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1432, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in
cui, escludendo dalla prosecuzione volontaria gli iscritti alle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, eccederebbe dai limiti della
delega di cui all’art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
Secondo il pretore, il criterio direttivo posto dal legislatore
delegante è quello di vietare che la prosecuzione volontaria coesista
con l’assicurazione obbligatoria inerente a “rapporti di lavoro”,
intesi come rapporti di lavoro dipendente, e soltanto a questi.
La norma denunziata, invece, avrebbe esteso il suddetto divieto ai
lavoratori autonomi, non legati da rapporti di subordinazione con altri
soggetti.
2. – La questione è stata sollevata dallo stesso pretore, con
ordinanza 7 settembre 1974 e con altre tre ordinanze 19 ottobre 1974;
dal pretore di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1974, e dal pretore di
Modena, con ordinanza 13 maggio 1975.
Le due ultime ordinanze hanno ravvisato la violazione sia dell’art.
76, sia, rispettivamente, dell’intero art. 77 e del primo comma
dell’art. 77 della Costituzione.
3. – Si sono qui costituiti l’INPS e alcune parti private. È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
4. – La difesa delle parti private, nel chiedere che la norma
denunziata sia dichiarata illegittima per eccesso dai limiti della
legge di delegazione, sostiene che l’espressione “in dipendenza di un
rapporto di lavoro” sarebbe da riferire soltanto a coloro che sono
vincolati da rapporti di lavoro subordinato.
Per altro, anche a prescindere da ciò, i casi di specie riguardano
commercianti, artigiani e coltivatori diretti, i quali – essendo
considerati piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083 del codice
civile e, nel sistema previdenziale, datori di lavoro quando abbiano
dei dipendenti – non sarebbero riconducibili neppure nella categoria
dei “lavoratori autonomi”, regolata dal titolo terzo del libro quinto
del codice civile.
5. – La difesa dell’INPS chiede che la questione sia dichiarata non
fondata per un duplice ordine di motivi, attinenti, l’uno, alla norma
denunziata, l’altro, alla legge di delegazione.
Sotto il primo profilo, deduce che nell’espressione “in dipendenza
di un rapporto di lavoro” sarebbero compresi sia il lavoro subordinato,
sia il lavoro autonomo, disciplinati nel libro quinto del codice
civile, con disposizioni che, come quelle relative alla mezzadria, alla
colonia parziaria, alla soccida, sono collocate nel titolo concernente
il lavoro subordinato, ancorché configurino ipotesi di lavoro
autonomo.
Osserva, poi, che, se fosse dichiarata fondata la questione,
verrebbe meno la norma contenuta nel primo comma dell’art. 5 – la quale
vieta la coesistenza della prosecuzione volontaria dell’assicurazione
comune con quella obbligatoria dei lavoratori autonomi -, ma resterebbe
operante il successivo terzo comma, che disciplina l’ipotesi
correlativa, quale è quella del divieto della prosecuzione volontaria
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi da parte dei
lavoratori dipendenti, obbligatoriamente iscritti all’assicurazione
comune. Da ciò conseguirebbe – secondo la difesa dell’INPS – che
l’accoglimento della questione darebbe luogo ad una disparità di
trattamento nella prosecuzione volontaria, che il sistema previdenziale
vigente avrebbe, invece, inteso escludere.
Sotto il secondo profilo, la difesa dell’INPS rileva che la legge
di delegazione, allo scopo di agevolare l’attuazione del principio
della pensione unica (art. 35, lett. c), avrebbe consentito a taluni
lavoratori autonomi di reinserirsi nel regime generale (art. 32) ed
avrebbe altresì delegato il governo a realizzare la parificazione dei
trattamenti minimi di pensione nelle diverse gestioni (art. 33, lett.
a).
6. – Con analoghe argomentazioni, l’Avvocatura generale dello Stato
conclude per l’infondatezza della questione, rilevando, in particolare,
che la prosecuzione volontaria sarebbe mantenuta nei soli casi in cui
altrimenti verrebbe preclusa la possibilità di conseguire una
pensione.
7. – Con memorie illustrative la difesa privata e quella dell’INPS
ribadiscono le loro tesi.
A sostegno dell’illegittimità della norma denunziata, viene
rilevato che, nella norma delegante, a differenza di altre disposizioni
della stessa legge n. 153 del 1969, non v’è menzione delle gestioni
speciali delle assicurazioni obbligatorie.
Da parte dell’INPS si sostiene che il rapporto assicurativo
previdenziale è unitario e che tale carattere non verrebbe meno tanto
se l’attività di lavoro da cui il rapporto deriva sia dipendente,
quanto se sia autonoma.
1. – Le sette ordinanze sollevano la medesima questione e,
pertanto, i relativi giudizi possono riunirsi per essere trattati
congiuntamente e decisi con unica sentenza.
2. – stato denunziato a questa Corte l’art. 5 del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui (primo comma) esclude che
l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possa essere
volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l’interessato,
divenuto lavoratore autonomo, sia obbligatoriamente iscritto ad una
gestione speciale.
Si assume la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per
eccesso dai limiti della delegazione stabiliti dall’art. 35, lett. b,
n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostenendosi che
l’incompatibilità tra la prosecuzione volontaria e “altre forme di
assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di
lavoro”, prevista dalla norma delegante, non riguarderebbe tutte le
forme assicurative obbligatorie, bensì andrebbe riferita a quelle
derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, in quanto solo
quest’ultimo potrebbe considerarsi un “rapporto di lavoro”.
3. – La censura è fondata, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione.
Va osservato, anzitutto, che per individuare lo specifico contenuto
della legge di delegazione, non sembra conferente porre astrattamente
il problema se l’espressione “rapporto di lavoro”, ivi adottata, possa
essere intesa – sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al
codice civile – nel senso di comprendervi o meno, oltre al lavoro
subordinato, pure quello autonomo.
La prosecuzione volontaria, infatti, può ormai considerarsi un
istituto a sé stante, per essere da tempo oggetto di una sua propria
disciplina, dalla quale, in primo luogo e per quanto possibile, debbono
ricavarsi i criteri per precisare l’ambito della norma delegante.
Né può valere l’accenno del patrocinio dell’INPS alla normativa
sull’estensione dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
dipendenti alle varie categorie di lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, mezzadri, coloni: legge 26 ottobre 1957, n. 1047; artigiani:
legge 4 luglio 1959, n. 463; esercenti attività commerciali: legge 22
luglio 1966, n. 613), accenno avanzato per sostenere che non vi è
differenza, sotto il profilo previdenziale, tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo. Da tale indirizzo legislativo, infatti, non si può
dedurre, che siano state sottoposte ad un medesimo regime pensionistico
le due forme di attività di lavoro, ma solo che anche i lavoratori
autonomi sono oggi ricompresi nell’assicurazione obbligatoria, per
essere stati sottratti al regime dell’assicurazione facoltativa di cui
all’art. 85 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827.
4. – Questa Corte, con sentenza n. 35 del 1960, ha già avuto
occasione di segnalare l’evoluzione legislativa della prosecuzione
volontaria e, in particolare, il favore verso la libera previdenza del
cittadino.
Con la stessa decisione ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n.
818, perché, eccedendo dai limiti della delegazione contenuta
nell’art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vietava agli iscritti a
forme di previdenza obbligatorie, sostitutive dell’assicurazione
comune, di effettuare, in questa ultima, la prosecuzione volontaria.
Nella motivazione di tale sentenza è detto, tra l’altro, che “se
anche qualche limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione
volontaria si individuasse nella legge (di delegazione), essa non
potrebbe, attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole
per casi non espressamente contemplati dalla stessa legge”; e, inoltre,
che se il legislatore avesse voluto negare nella suddetta ipotesi la
facoltà di prosecuzione “lo avrebbe fatto in quella sede e non ne
avrebbe demandata la previsione al legislatore delegato”.
Analoghi criteri interpretativi vanno seguiti per la legge di
delegazione che viene in considerazione nel presente giudizio. Per
essa, invero, il divieto della coesistenza tra la prosecuzione
volontaria dell’assicurazione comune e l’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori autonomi non è stata formulata in termini inequivoci, quali
sarebbero richiesti dalla natura eccezionale della esclusione. Né, del
resto, elementi chiarificatori si ravvisano nell’iter parlamentare;
della legge di delegazione.
5. – L’Avvocatura generale dello Stato, nel precisare che la norma
delegante prevede espressamente la incompatibilità tra la prosecuzione
volontaria e il “trattamento di pensione in corso di godimento
derivante da assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti”, rileva che in tale criterio direttivo è certamente
compresa l’ipotesi del divieto tra la prosecuzione volontaria
dell’assicurazione comune e la pensione propria dei lavoratori
autonomi; e deduce che analoga incompatibilità si dovrebbe
implicitamente desumere tra la prosecuzione volontaria e
l’assicurazione obbligatoria delle gestioni speciali, non apparendo
verosimile che il legislatore delegante abbia inteso operare una
distinzione tra gli iscritti e i pensionati.
Va, però, obiettato che il precipuo scopo della prosecuzione
volontaria è fare ottenere una pensione, sicché, nel caso di
pensionamento, nella gestione speciale confluiscono i contributi già
versati nella assicurazione comune, rispetto alla quale viene meno la
ragione della prosecuzione.
6. – La difesa dell’INPS, infine, osserva che la dichiarazione di
illegittimità della norma censurata (primo comma dell’art. 5 del
d.P.R. n. 1431) potrebbe dar luogo ad una disparità di trattamento,
dato che resterebbe operante il correlativo divieto della prosecuzione
volontaria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, posto dal
successivo terzo comma dello stesso art. 5, per i periodi durante i
quali l’interessato, divenuto lavoratore dipendente, sia
obbligatoriamente iscritto nell’assicurazione comune.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che esula dai compiti
della Corte esaminare in questa sede una norma diversa da quella
denunziata per un differente profilo di legittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 5, primo comma,
del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431 (riordinamento della prosecuzione
volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui
esclude che l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti
possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali
l’assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell’assicurazione
obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere