Sentenza N. 245 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1982
Data deposito/pubblicazione
29/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato
dall’art. 5 della legge 11 aprile 1977, n. 111 (recte: 13 aprile 1977,
n. 114) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Santa Maria Capua Vetere sui ricorsi riuniti proposti
da Iannone Domenico, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1
settembre 1982;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Leiter
Peter ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6
ottobre 1982;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
1. – Con due distinte ordinanze, datate rispettivamente 7 novembre
1981 (n. 337 del reg. ord. 1982) e 22 dicembre 1981 (n. 496 del reg.
ord. 1982), le Commissioni tributarie di primo grado di Santa Maria
Capua Vetere e di Bolzano hanno sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell’art. 10, lett. d, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall’art. 5 della legge 13
aprile 1977, n. 114, nella parte in cui detta norma esclude la
deduzione, ai fini della tassazione IRPEF, delle spese mediche e
chirurgiche sostenute dal contribuente, ove il percipiente non abbia
domicilio o residenza nel territorio dello Stato; si assume violato
l’art. 32 della Costituzione, in quanto la tutela della salute è bene
costituzionalmente tutelato, a garanzia del singolo e della comunità,
sicché non dovrebbe essere soggetto a limitazione alcuna. Consegue da
ciò, ad avviso dei giudici a quibus, Che tale tutela dovrebbe essere
garantita anche nel senso di consentire al singolo scelte libere e
discrezionali, a seconda delle diverse esigenze che possono
presentarsi, e che a tale libera scelta si porrebbe un ostacolo, sia
pure mediato, mediante una disciplina fiscale che non consente la
deducibilità delle spese relative ove il percipiente non abbia
residenza o domicilio nel territorio dello Stato.
Nell’ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Santa
Maria Capua Vetere si prospetta altresì la violazione dell’art. 3
della Costituzione in quanto la norma sospetta di incostituzionalità
creerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra coloro
“che si sottopongono a cure nel territorio nazionale e quelli che sono
costretti a recarsi all’estero per carenze delle strutture sanitarie
nazionali”.
2. – Non si è avuta costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri; le cause sono state pertanto
trattate in camera di consiglio, a norma del secondo comma dell’art. 26
della legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale”.
1. – Le due ordinanze di cui in epigrafe propongono all’esame della
Corte questioni sostanzialmente identiche e i relativi giudizi possono
pertanto essere decisi con unica sentenza.
2. – La Corte era già stata investita del problema relativo alla
costituzionalità della disposizione concernente la non deducibilità
ai fini IRPEF delle spese mediche o chirurgiche sostenute a favore di
un percipiente che non abbia il domicilio o la residenza nel territorio
dello Stato, riferita allora alla norma di cui alla lett. F dell’art.
10 dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ne aveva
riconosciuta la fondatezza con la sentenza n. 142 del 1982,
limitatamente all’inciso “nel territorio dello Stato”.
Le modifiche che, in forza della legge 13 aprile 1977, n. 114,
recante “Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche”, sono state introdotte al citato d.P.R. n. 597 del
1973, con un nuovo testo dell’art. 10, non alterano il contenuto della
norma in questione, che anche se ha sostituito la lett. d alla lett. F,
reca pur sempre il precetto secondo cui la deducibilità delle spese
mediche o chirurgiche è subordinata alla circostanza che il
percipiente abbia domicilio o residenza nel territorio dello Stato.
La disposizione impugnata ha lo stesso contenuto di quella già
dichiarata incostituzionale e pertanto la Corte non può che adottare
la stessa declaratoria di incostituzionalità, per contrasto con gli
artt. 3 e 32 della Costituzione, cui era pervenuta con la citata
sentenza n. 142 del 1982, per le ragioni ivi contenute, e limitatamente
all’inciso “nel territorio dello Stato”.
3. – Poiché peraltro il successivo evolversi legislativo ha
portato ad una ulteriore modifica dell’art. 10, lett. d, del d.P.R. n.
597 del 1973, e ciò in forza dell’art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980, n.
693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, recante
“Disposizioni urgenti in materia tributaria”, norma questa che, pure
essa, impone l’indicazione del domicilio o della residenza del
percipiente nel territorio dello Stato, la Corte, in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve conseguenzialmente
dichiarare l’incostituzionalità di tale ulteriore norma, sempre
limitatamente all’inciso “nel territorio dello Stato”.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, lett. d,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall’art. 5 della
legge 13 aprile 1977, n. 114, limitatamente all’inciso “nel territorio
dello Stato”;
visto l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, lett. d,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall’art. 5 del
d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980,
n. 891, limitatamente all’inciso “nel territorio dello Stato”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere