Sentenza N. 247 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2
maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152/A
del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto
“Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
ricorrente, e l’avv. Guido Aula, per la Regione.
Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto
legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con la legge
regionale 6 dicembre 1948, n. 47 provvedeva alla ricostituzione del
Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi
nell’ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n.
152/A.
Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri
proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza,
assumendo che la disciplina dei prezzi non è materia di competenza
regionale, bensì esclusivamente statale, riguardando la “tutela ed il
perseguimento d’interessi nazionali” ed opponendo che la legge
regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato,
sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R.
n. 1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via
incidentale, costituzionalmente illegittima.
In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa
sospensione della sua esecuzione, l’impugnato decreto venisse
annullato.
Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il
cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l’abrogazione sia
espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947,
n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di
attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio,
adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi
rientra nella materia dell’industria e commercio per la quale la
Regione, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto speciale, ha competenza
legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la dedotta
illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del 1948; che
non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare la
richiesta sospensione dell’esecuzione del decreto impugnato.
Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda
di sospensione dell’esecuzione.
Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il
ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione,
la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo
avere escluso l’abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per
effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182
del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto
speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15
ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre
1948, n. 47.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità
costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.
Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato che, con l’atto d’intervento, attraverso una accurata analisi
della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei
prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun
margine per un’eventuale competenza regionale in tale materia ed, in
particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt.
14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza,
con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della
questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.
Anche il Presidente della Regione siciliana si è costituito nel
presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l’atto di costituzione,
sia con un’ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976,
conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:
a) secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza numero 124 del
1957) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione
siciliana dall’art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati
dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia
regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non
soltanto nella materia dell’industria e commercio, ma anche in quella
“dell’agricoltura e foreste” ed in quella “dell’incremento della
produzione agricola ed industriale, distribuzione, difesa dei prodotti
agricoli ed industriali e delle attività commerciali” materie tutte
rientranti nella potestà legislativa attribuita alla Regione, come
risulta dalle lettere a), d) ed e) dell’art. 14 dello Statuto speciale.
b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore
nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai
prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al
Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano,
evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che
forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle
esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il
motivo essenziale su cui poggia l’impugnativa del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Con sentenza di pari data n. 246 questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente
della Regione siciliana n. 86 del 1947 e della relativa legge di
ratifica n. 47 del 1948.
Per effetto della sopra menzionata sentenza di questa Corte n. 246
di pari data, sono venute meno le norme legislative in base alle quali
è stato emanato l’impugnato decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del
Presidente della Regione siciliana, con la conseguenza che il ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere accolto ed il
suddetto decreto regionale deve essere annullato perché esorbita dalla
competenza regionale ed invade quella statale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere
d’istituire e costituire Comitati regionali per il coordinamento e la
disciplina dei prezzi nell’ambito della Regione e, per conseguenza,
annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre
1974, n. 152/A, con il quale è stato ricostituito il “Comitato
regionale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi
nell’ambito della Regione siciliana”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere