Sentenza N. 248 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
1975, n. 306, avente per oggetto “Incentivazione dell’associazionismo
dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione”,
promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il
18 agosto 1975, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto
al n. 22 del registro ricorsi 1975.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi l’avv. Umberto Coronas, per la Provincia autonoma di Bolzano,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Con atto notificato il 18 agosto 1975, la Provincia autonoma di
Bolzano, in persona del suo vicepresidente pro-tempore, all’uopo
autorizzato con deliberazione 12 agosto 1975, n. 3957 della Giunta
provinciale, ha impugnato davanti a questa Corte la legge statale 8
luglio 1975, n. 306 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 23 luglio 1975), recante norme per
l’incentivazione dell’associazionismo tra i produttori agricoli nel
settore zootecnico e per la determinazione del prezzo di vendita del
latte alla produzione.
Premesso in linea di fatto: che con la legge impugnata è stata
adottata, allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione
zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende
agricole, una normativa, valevole per l’intero territorio nazionale,
diretta ad incentivare i fenomeni associativi in seno ai produttori
agricoli nel settore zootecnico ed a disciplinare i criteri di
determinazione del prezzo di vendita del latte; che, per il
perseguimento di tali scopi la legge (art. 2) fa carico alle Regioni ed
alle Province autonome di Bolzano e di Trento di definire con proprie
leggi le modalità costitutive delle associazioni dei produttori; che,
peraltro, la legge (art. 6) stabilisce direttamente quali debbano
essere la composizione, la struttura organizzativa e le finalità di
tali associazioni, demandando loro, tra l’altro, il compito di
deliberare regolamenti e programmi di vendita vincolanti per i
produttori, dei quali, pure direttamente, determina i doveri nei
confronti dell’organismo associativo di appartenenza; che, inoltre, la
legge (art. 5) prevede la costituzione presso ogni Regione di un
“Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del
prodotto”, determinandone la composizione e prescrivendo che le Regioni
e le Province autonome debbano provvedere al loro insediamento nel più
breve tempo possibile; che, infine, direttamente stabiliti sono,
altresì, i criteri per la determinazione del prezzo del latte (artt. 8
e 9) mentre è preveduto che le Regioni e le Province autonome debbono
determinare con proprie leggi lo standard merceologico del latte, le
percentuali di maggiorazione in rapporto alla qualità del prodotto, le
norme tecniche per la valutazione ed i controlli del contenuto di
grasso e proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle
condizioni sanitarie del bestiame.
Tanto premesso in fatto, a sostegno del ricorso si deducono i
seguenti motivi di diritto:
a) violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, in quanto con la legge impugnata, in contrasto con
le norme statutarie sopra richiamate, che attribuiscono alla Provincia
ricorrente competenza legislativa esclusiva in materia di
“agricoltura… e patrimonio zootecnico” la potestà legislativa della
Regione viene compressa in modo tale da ridursi alla mera esecuzione
della legge statale;
b) violazione dell’art. 9, nn. 3, 8 e 10 dello Statuto che
attribuisce alla Provincia competenza legislativa primaria anche in
materia di “commercio”, “incremento della produzione industriale” e di
“igiene e sanità” in quanto le sopra richiamate norme della legge
statale impugnata, anche per quanto attiene a tali materie, riducono la
potestà legislativa della Provincia alla mera funzione di esecuzione
tassativa della detta legge statale.
Si conchiude, pertanto, con il chiedere la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge statale suddetta per
violazione delle norme statutarie indicate nei motivi di gravame.
Nel giudizio, così promosso, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato che, con l’atto di costituzione, chiede che il ricorso
venga dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.
Inammissibile in quanto, non risultando che la Provincia abbia
legiferato in materia, ai sensi dell’art. 105 dello Statuto speciale
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fino a quando non sia
disposto diversamente con legge provinciale, si applica la legge
statale.
Infondato, in quanto l’art. 8, lett. f), del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 279, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale in
materia di agricoltura e foreste, ha confermato la competenza statale
in ordine agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo,
mentre l’art. 10, lett. b), ha delegato alle Province autonome
l’esercizio delle relative funzioni amministrative.
Tali disposizioni troverebbero corrispondenza nell’art. 4 lett. m),
del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (concernente il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di agricoltura e
foreste), dichiarato costituzionalmente legittimo con la sentenza di
questa Corte n. 142 del 1972, con la quale fu affermata la estraneità
alla sfera regionale degli interventi relativi alla politica di mercato
ed al commercio dei prodotti agricoli, riservati alla competenza
statale.
Nella discussione orale, peraltro, l’avvocato dello Stato ha
dichiarato di rinunziare alla eccezione di inammissibilità del ricorso
e di insistere nel chiedere la dichiarazione di infondatezza.
1. – Come si è riportato in narrativa, la Provincia autonoma di
Bolzano impugna davanti a questa Corte l’intera legge statale 8 luglio
1975, n. 306, avente per oggetto: “Incentivazione dell’associazionismo
dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione”,
sostenendone la illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto tutta la materia disciplinata
con la impugnata legge statale, rientrerebbe nella competenza
legislativa primaria conferita alla Provincia ricorrente dalle norme
statutarie sopra richiamate.
Così precisati i termini della controversia e tenute presenti le
deduzioni del patrocinio delle parti contendenti, valgono le seguenti
considerazioni di diritto.
2. – Anzitutto deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del
ricorso, già sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, ancorché
questa vi abbia, poi, rinunziato, dato che, se fondata, dovrebbe essere
rilevata d’ufficio.
Ma fondata non è: dovrebbe, infatti, trovare la sua base sul
principio della continuità della competenza legislativa statale,
allorché la Regione, o come nella specie la Provincia, titolare di
potestà legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto
uso, ma possa sempre farne uso in contrasto o a complemento di quanto
disposto dal legislatore statale.
Ma, secondo quanto assume la Provincia ricorrente, con la legge
impugnata lo Stato non soltanto avrebbe invaso la sfera di competenza
legislativa provinciale ma ne avrebbe compresso il contenuto in modo
tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni
statali.
Di fronte a tale assunto, che, almeno in parte, trova fondamento in
talune norme della legge statale impugnata, viene meno il presupposto
(persistenza di potestà legislativa primaria completa per la
Provincia) necessario per la fondatezza della prospettata eccezione di
inammissibilità del ricorso che, pertanto, dev’essere respinto.
3. – Si deve, quindi, passare all’esame del merito ed, al riguardo,
si osserva quanto segue.
Come già si è posto in rilievo, la legge statale impugnata ha per
oggetto: “Incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli
nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo del
latte alla produzione”.
In forza degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9 nn. 3, 8 e 10, e 16 dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano ha potestà
legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di
agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico,
commercio, incremento produzione industriale. Indubbiamente, anche a
stare alla sua semplice intestazione, la legge impugnata inciderebbe
notevolmente fino ad assorbirla, sulla potestà legislativa
provinciale, quale risulta dalle norme statutarie testé richiamate.
Senonché, l’art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprietà
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R.
22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli
organi statali in ordine, tra l’altro: “… f) agli interventi per la
regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in
favore di organismi associativi di produttori agricoli”.
Sul piano di questa normativa deve subito rilevarsi che per quanto
attiene alle “norme per la determinazione del prezzo di vendita del
latte alla produzione” non soltanto non è ravvisabile la violazione di
alcuna delle norme statutarie a riferimento, ma, soprattutto, si verte
in materia – coordinamento e disciplina dei prezzi – che, come questa
Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 246 di pari
data) appartiene esclusivamente alla competenza statale.
Per questa parte, pertanto, il ricorso della Provincia di Bolzano
risulta senz’altro infondato.
Resta, in conseguenza, da accertare se ed entro quali limiti le
norme della legge impugnata riguardanti l'”incentivazione
dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico”
possano trovare fondamento nella potestà statale di “interventi per la
regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in
favore di organismi associativi di produttori agricoli” di cui alla
sopra riportata lettera f) dell’art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974.
Posto nel dovuto rilievo il raffronto tra intitolazione e contenuto
della legge impugnata da un lato, e, dall’altro, formulazione della
potestà della quale il legislatore statale ha evidentemente inteso
avvalersi (testé riportata lettera f) dell’art. 8 del d.P.R. n. 279
del 1974), deve trarsi la conclusione che con il termine
“incentivazione” il legislatore ha inteso significare “gli interventi
per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in
favore di organismi associativi di produttori agricoli”. ossia impulso
alle regioni (o alle province autonome) diretto al fine di indurle
all’esercizio della potestà legislativa primaria loro spettante per
l’attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli
ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo.
Se così è, risulta evidente che tutto quanto nella legge
impugnata esula dal semplice impulso per risolversi in comando
imperativo, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone la più
volte citata lettera f) dell’art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974 e si
risolve in una illegittima compressione della potestà legislativa
primaria spettante, in materia, alla Provincia ricorrente.
Conseguentemente, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano,
vanno dichiarate illegittime le seguenti norme della impugnata legge
statale n. 306 del 1975:
a) l’art. 2, esclusi i primi due commi;
b) l’art. 5, comma primo, limitatamente all’imposizione del termine
di sessanta giorni;
c) l’art. 6;
d) i primi due commi dell’art. 7.
Entro questi limiti il ricorso deve essere accolto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo,
quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma, quanto all’imposizione
del termine di sessanta giorni; 6, 7, primo e secondo comma, della
legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell’associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione),
limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di
Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere